Art. 14.
            Accertamento dei prodotti alcolici intermedi
  1.  I  fabbricanti  dei prodotti alcolici intermedi indicano, nella
comunicazione  di  cui  all'articolo  5,  comma 3, che puo' riferirsi
anche  a  periodi  inferiori  ad  un  mese, le singole partite che si
intendono  produrre,  nonche'  i  giorni  in  cui  sono effettuate le
relative lavorazioni. Per ogni partita ottenuta redigono poi, secondo
le  istruzioni  impartite  dall'Agenzia,  apposito verbale in duplice
esemplare,  uno  dei  quali  da  porre  a corredo delle registrazioni
contabili  e  l'altro da allegare al prospetto di cui all'articolo 7,
comma  2, lettera a), con l'indicazione delle materie prime impiegate
e  dei  quantitativi  di  prodotto  sfuso  ottenuti.  Sulla  base del
predetto   verbale   l'UTF   effettua  l'accertamento  fiscale  della
produzione;   esegue   inoltre,   ai   fini   del   controllo   della
fabbricazione, esperimenti di lavorazione.