Art. 14. Accertamento dei prodotti alcolici intermedi 1. I fabbricanti dei prodotti alcolici intermedi indicano, nella comunicazione di cui all'articolo 5, comma 3, che puo' riferirsi anche a periodi inferiori ad un mese, le singole partite che si intendono produrre, nonche' i giorni in cui sono effettuate le relative lavorazioni. Per ogni partita ottenuta redigono poi, secondo le istruzioni impartite dall'Agenzia, apposito verbale in duplice esemplare, uno dei quali da porre a corredo delle registrazioni contabili e l'altro da allegare al prospetto di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), con l'indicazione delle materie prime impiegate e dei quantitativi di prodotto sfuso ottenuti. Sulla base del predetto verbale l'UTF effettua l'accertamento fiscale della produzione; esegue inoltre, ai fini del controllo della fabbricazione, esperimenti di lavorazione.