Art. 15.
                      Accertamento della birra
  1.  L'accertamento dei quantitativi di birra prodotti ed immessi in
magazzino  e'  effettuato mensilmente dall'UTF sulla base di apposita
dichiarazione, redatta conformemente alle istruzioni dell'Agenzia, da
presentarsi  entro  il  giorno 15 del mese successivo a quello cui la
dichiarazione   si  riferisce  e  nella  quale  sono  riportati,  con
riferimento  ai prospetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a),
i  quantitativi  di  birra  prodotti,  quelli  introdotti  in  regime
sospensivo,  quelli  estratti  secondo  le varie destinazioni fiscali
nonche' il conteggio dell'imposta dovuta, alle previste scadenze, sui
quantitativi  immessi  in  consumo e sui cali eccedenti le tolleranze
stabilite dall'articolo 35, comma 5, del testo unico.
  2.  La  determinazione,  ai  fini  della  definizione del canone di
abbonamento, dei quantitativi di birra prodotti dagli impianti aventi
i  requisiti  di  cui  all'articolo  35, comma 4, del testo unico, e'
effettuata  sulla  base  di  elementi  tecnici  ed operativi rilevati
dall'UTF e debitamente verbalizzati. La convenzione di abbonamento e'
riferita all'anno solare e la corresponsione dell'accisa convenuta e'
effettuata,  in  due  rate  eguali,  entro  il  primo mese di ciascun
semestre.   Per   gli  impianti  attivati  entro  il  primo  semestre
dell'anno,  la  prima rata e' versata entro lo stesso mese di stipula
della  convenzione; per quelli attivati nel secondo semestre entrambe
le  rate, unificate, sono corrisposte entro lo stesso mese di stipula
della convenzione.
 
          Note all'art. 15:
              -  Per il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 35, del testo
          unico, si vedano le note alle premesse.