Art. 8
                Procedura di autorizzazione generale

  1. Il soggetto che intende conseguire unautorizzazione generale, e'
tenuto  ad inviare al Ministero delle comunicazioni una dichiarazione
conforme  al  modello  riportato  nell'allegato  B1,  nel caso di cui
all'articolo  5,  comma  1,  lettera  a),  e  B2 per l'ipotesi di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 1), fermo restando quanto
previsto dall'articolo 37.
  2.   La   dichiarazione   contiene   le   informazioni  riguardanti
l'interessato,  le  indicazioni  circa le caratteristiche dei sistemi
radioelettrici  da  impiegare, ove previsti, e l'impegno ad osservare
specifici  obblighi  quali  quello del pagamento del contributo annuo
per   l'attivita'   di   vigilanza   e   controllo   nonche'   quello
dell'osservanza  delle  norme di sicurezza, di protezione ambientale,
di  salute della popolazione ed urbanistiche. Alla dichiarazione deve
essere allegata la documentazione seguente:
    a) il progetto tecnico del collegamento nel caso di installazione
ed  esercizio di una rete di telecomunicazioni su supporto fisico, ad
onde  convogliate  e  su  sistemi ottici, sottoscritto da un soggetto
abilitato;
    b)  la  dichiarazione  sostitutiva di atto di notorieta' conforme
all'allegato   D   per  i  soggetti  per  i  quali  va  acquisita  la
documentazione  antimafia,  ai sensi del decreto legislativo 8 agosto
1994,  n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno
1998, n. 252;
    c) gli attestati dell'avvenuto versamento del contributo a titolo
di  rimborso  delle  spese riguardanti l'istruttoria amministrativa e
del  contributo  per l'attivita' di vigilanza e controllo relativo al
primo anno dal quale decorre l'autorizzazione generale.
  3. Per le stazioni radioelettriche a bordo di navi e di aeromobili,
l'interessato,  sulla  scorta del verbale di collaudo della stazione,
se  prescritto,  richiede al Ministero delle comunicazioni la licenza
di stazione; questa tiene luogo dell'autorizzazione generale.
  4.   Qualora   il   Ministero   non  comunichi  all'interessato  un
provvedimento   negativo   entro  quattro  settimane  dalla  data  di
ricezione  della  dichiarazione,  di cui al comma 1, l'autorizzazione
generale   si   intende   acquisita   sulla  base  dell'istituto  del
silenzio-assenso.
  5.  Se l'attivita' non puo' essere avviata, a seguito di intervento
del  Ministero  delle  comunicazioni,  l'interessato  ha  diritto  al
rimborso del contributo versato per verifiche e controlli.
  6.  Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 2),
il  soggetto  e'  tenuto  ad  inviare una dichiarazione contenente le
informazioni  di  cui  al  modello  riportato  nell'allegato C, fermo
restando  quanto previsto dall'articolo 45. Per la compilazione della
dichiarazione si applicano le disposizioni dettate dal comma 2, fatta
eccezione  per  la  lettera a). La produzione della dichiarazione da'
titolo  ad  avviare  contestualmente l'attivita' di telecomunicazioni
oggetto della dichiarazione stessa.
  7.  Il titolare dell'autorizzazione generale e' tenuto a conservare
copia della dichiarazione di cui ai commi 1 e 6.
  8. Ogni variazione degli elementi di cui alla dichiarazione ed alla
relativa documentazione deve essere comunicata al Ministero il quale,
entro  trenta  giorni, formula eventuali osservazioni e, se del caso,
comunica  all'interessato  la  necessita'  di  presentare  una  nuova
dichiarazione.
  9.  La  cessione  dell'autorizzazione  generale  e'  comunicata  al
Ministero   delle   comunicazioni,   il   quale   formula   eventuali
osservazioni entro trenta giorni.
 
          Note all'art. 8:
              -  Per  il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e
          il  decreto  del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998,
          n. 252, v. nelle note all'art. 7.