Articolo 16
                     (Informazione al pubblico)

   1.  Le  regioni  provvedono  affinche'  il pubblico e le categorie
interessate  siano  informate,  ai sensi dell'articolo 11 del decreto
legislativo  4  agosto 1999, n. 351, sui livelli di biossido e ossidi
di  azoto  nell'aria  ambiente  e  affinche'  tali informazioni siano
aggiornate  con  frequenza  almeno giornaliera e, nel caso dei valori
orari  del  biossido  di  azoto,  se  possibile, ogni ora. Le regioni
forniscono,  inoltre, in caso di superamento della soglia di allarme,
i   dettagli   di   cui   all'allegato  II,  sezione  III,  ai  sensi
dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.
 
             Note all'art. 16:
             -  L'art.  11  del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
          351 e' riportato nelle note all'art. 11.
             -  L'art.  10  del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
          351 e' riportato nelle note all'art. 11.