Art. 48.
                           Servizi esterni
  1.  A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in
vigore  del  presente  decreto il compenso giornaliero corrisposto al
personale impiegato nei servizi esterni di durata non inferiore a tre
ore,   secondo   le  modalita'  di  cui  all'articolo  42  del  primo
quadriennio   normativo   Polizia,  e  all'articolo  50  del  secondo
quadriennio  normativo Polizia, e' rideterminato nella misura di euro
6,00.
 
          Nota all'art. 48:
              - Si  trascrive  il  testo dell'art. 42 del decreto del
          Presidente della Repubblica 395 del 1995:
              "Art.  42 (Servizi esterni ed ordine pubblico in sede).
          - 1. A decorrere dal 1 novembre 1995 al personale impiegato
          nei  servizi  esterni,  organizzati  in turni sulla base di
          ordini  formali  di  servizio,  e'  corrisposto un compenso
          giornaliero pari a L. 5.100 lorde.
              2.   A   decorrere   dal  1  novembre  1995  le  misure
          dell'indennita'  di ordine pubblico in sede di cui all'art.
          5  della  legge  27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate
          dall'art.  3  della  legge  5 agosto  1978,  n.  505,  sono
          incrementate di L. 2.500 lorde per ogni turno".
              - Si  trascrive  il  testo dell'art. 50 del decreto del
          Presidente della Repubblica n. 254 del 1999:
              "Art.  50 (Servizi esterni ed ordine pubblico in sede).
          -  1. A decorrere dal 1 giugno 1999 il compenso giornaliero
          di  cui  all'art.  42,  comma 1, del decreto del Presidente
          della  Repubblica  31 luglio  1995, n. 395, spetta anche al
          personale  del Corpo della Guardia di finanza impiegato nei
          servizi organizzati in turni e sulla base di ordini formali
          di  servizio che esercita precipuamente attivita' nel campo
          della  verifica  e  controllo per il contrasto all'evasione
          fiscale  e  di tutela degli interessi economico finanziari,
          svolti all'esterno dei comandi o presso enti e strutture di
          terzi.
              2.  La  corresponsione  del compenso di cui al comma 1,
          con  la  stessa  decorrenza, e' estesa al personale, di cui
          all'art.  41, comma 1, che esercita precipuamente attivita'
          di   tutela,  scorta,  traduzioni,  vigilanza,  lotta  alla
          criminalita',  nonche' tutela delle normative in materia di
          lavoro,  sanita', radiodiffusione ed editoria, impiegato in
          turni  e  sulla  base  di ordini formali di servizio svolti
          all'esterno dei comandi o presso enti e strutture di terzi.
              3.   A   decorrere   dal   1  gennaio  1999  le  misure
          dell'indennita'  di ordine pubblico in sede di cui all'art.
          5  della  legge  27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate
          dall'art.  3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, e dall'art.
          42,  comma  2,  del decreto del Presidente della Repubblica
          31 luglio  1995,  n.  395,  sono incrementate di lire 1.000
          lorde per ogni turno".