Articolo18
                              Vigilanza

   1. La vigilanza sui beni culturali compete al Ministero.
   2.  La  vigilanza sulle cose indicate all'articolo 12, comma 1, di
appartenenza  statale, da chiunque siano tenute in uso o in consegna,
e'  esercitata direttamente dal Ministero. Per l'esercizio dei poteri
di   vigilanza   sulle   cose  indicate  all'articolo  12,  comma  1,
appartenenti alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, il
Ministero  procede  anche mediante forme di intesa e di coordinamento
con le regioni.