Art. 9.

                            Norme finali

  1.  Le regioni e le province autonome provvedono, nell'ambito delle
proprie  competenze, all'accertamento delle violazioni amministrative
ed alla irrogazione delle relative sanzioni, dandone comunicazione al
Ministero  delle politiche agricole e forestali ed al Ministero della
salute.
  2.  Ai fini degli accertamenti e delle procedure, di cui al comma 1
e  per  quanto  non  previsto  dal presente decreto, restano ferme le
disposizioni  della  legge  24 novembre  1981,  n.  689, e successive
modificazioni.
  3.  Nelle  regioni  a statuto speciale e nelle province autonome di
Trento  e  di  Bolzano  le  presenti  disposizioni  si  applicano nel
rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 29 gennaio 2004

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Buttiglione,  Ministro per le politiche
                              comunitarie
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Sirchia, Ministro della salute
                              Alemanno,   Ministro   delle  politiche
                              agricole e forestali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
          Nota all'art. 9:
              - Per  la  legge  24  novembre  1981,  n. 689 vedi note
          all'art. 2.