Art. 15.
                 Digitalizzazione e riorganizzazione

  1.  La  riorganizzazione  strutturale  e gestionale delle pubbliche
amministrazioni   volta  al  perseguimento  degli  obiettivi  di  cui
all'articolo 12, comma 1, avviene anche attraverso il migliore e piu'
esteso   utilizzo   delle   tecnologie   dell'informazione   e  della
comunicazione  nell'ambito di una coordinata strategia che garantisca
il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione.
  2.   In  attuazione  del  comma  1,  le  pubbliche  amministrazioni
provvedono   in   particolare   a  razionalizzare  e  semplificare  i
procedimenti amministrativi, le attivita' gestionali, i documenti, la
modulistica, le modalita' di accesso e di presentazione delle istanze
da  parte  dei  cittadini e delle imprese, assicurando che l'utilizzo
delle  tecnologie  dell'informazione e della comunicazione avvenga in
conformita'  alle  prescrizioni  tecnologiche  definite  nelle regole
tecniche di cui all'articolo 71.
  3.  La digitalizzazione dell'azione amministrativa e' attuata dalle
pubbliche   amministrazioni  con  modalita'  idonee  a  garantire  la
partecipazione  dell'Italia alla costruzione di reti transeuropee per
lo  scambio  elettronico di dati e servizi fra le amministrazioni dei
Paesi membri dell'Unione europea.