Art. 15. Registri di iscrizione 1. Le navi da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle Capitanerie di porto. Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle Capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, nonche' dagli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici autorizzati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il modello dei registri e' approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Il proprietario di un'imbarcazione da diporto puo' chiedere l'iscrizione provvisoria dell'unita', presentando apposita domanda. 3. Le unita' da diporto costruite da un soggetto privato per proprio uso personale e senza l'ausilio di alcuna impresa, cantiere o singolo costruttore professionale, possono essere iscritte nei registri delle imbarcazioni da diporto, purche' munite di attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo notificato ai sensi dell'articolo 10 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314. 4. Il proprietario dell'unita' da diporto puo' richiedere all'ufficio d'iscrizione l'annotazione della perdita di possesso dell'unita' medesima a seguito di furto, presentando l'originale o la copia conforme della denuncia di furto e restituendo la licenza di navigazione. Ove il possesso dell'unita' sia stato riacquistato, il proprietario richiede annotazione all'ufficio di iscrizione, che rilascia una nuova licenza di navigazione.
Note all'art. 15. Il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 (Attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alla norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime, e della direttiva 97/58/CE che modifica la direttiva 94/57/CE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 1998, n. 201.