Art. 15. 
                       Registri di iscrizione 
  1. Le navi da  diporto  sono  iscritte  in  registri  tenuti  dalle
Capitanerie di porto. Le imbarcazioni da  diporto  sono  iscritte  in
registri  tenuti   dalle   Capitanerie   di   porto,   dagli   uffici
circondariali  marittimi,  nonche'  dagli  uffici   provinciali   del
Dipartimento dei trasporti terrestri e per i  sistemi  informativi  e
statistici  autorizzati  dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. Il modello dei  registri  e'  approvato  con  decreto  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  2. Il proprietario di  un'imbarcazione  da  diporto  puo'  chiedere
l'iscrizione provvisoria dell'unita', presentando apposita domanda. 
  3. Le unita' da  diporto  costruite  da  un  soggetto  privato  per
proprio uso personale e senza l'ausilio di alcuna impresa, cantiere o
singolo  costruttore  professionale,  possono  essere  iscritte   nei
registri  delle  imbarcazioni   da   diporto,   purche'   munite   di
attestazione di idoneita' rilasciata da un  organismo  notificato  ai
sensi dell'articolo 10 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo
3 agosto 1998, n. 314. 
  4.  Il  proprietario  dell'unita'  da   diporto   puo'   richiedere
all'ufficio d'iscrizione  l'annotazione  della  perdita  di  possesso
dell'unita' medesima a seguito di furto, presentando l'originale o la
copia conforme della denuncia di furto e restituendo  la  licenza  di
navigazione. Ove il possesso dell'unita' sia stato  riacquistato,  il
proprietario richiede  annotazione  all'ufficio  di  iscrizione,  che
rilascia una nuova licenza di navigazione. 
 
          Note all'art. 15.
              Il   decreto   legislativo   3 agosto   1998,   n.  314
          (Attuazione   della   direttiva   94/57/CE,  relativa  alle
          disposizioni  ed  alla  norme  comuni  per  gli  organi che
          effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi
          e   per   le  pertinenti  attivita'  delle  amministrazioni
          marittime,  e  della  direttiva  97/58/CE  che  modifica la
          direttiva  94/57/CE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          29 agosto 1998, n. 201.