Art. 17. 
Disposizioni per la pubblicita' degli atti relativi  alle  unita'  da
                               diporto 
  1.  Per  gli  effetti  previsti  dal  codice   civile,   gli   atti
costitutivi, traslativi o  estintivi  della  proprieta'  o  di  altri
diritti reali su unita' da diporto soggette ad  iscrizione  ai  sensi
del presente decreto legislativo sono  resi  pubblici,  su  richiesta
avanzata  dall'interessato,  entro   sessanta   giorni   dalla   data
dell'atto,  mediante  trascrizione   nei   rispettivi   registri   di
iscrizione ed annotazione sulla licenza di navigazione. 
  2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione  dei  documenti  per  la
pubblicita', rilasciata dall'ufficio di  iscrizione,  sostituisce  la
licenza di navigazione per la durata massima di venti giorni. 
  3. Accertata una violazione in materia di  pubblicita'  di  cui  al
comma 1, ne e'  data  immediata  notizia  all'ufficio  di  iscrizione
dell'unita' che, previa presentazione da parte dell'interessato della
nota di trascrizione e degli altri documenti prescritti dalla  legge,
nel termine di dieci giorni dalla data dell'accertamento  regolarizza
la trascrizione.  Ove  l'interessato  non  vi  provveda  nel  termine
indicato l'ufficio di iscrizione dispone il ritiro della  licenza  di
navigazione. 
  4.  Per  gli  atti  costitutivi,  traslativi  o   estintivi   della
proprieta' o di altri diritti reali di  cui  al  comma  1,  posti  in
essere fino alla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto
legislativo si procede, su richiesta dell'interessato avanzata  entro
novanta  giorni  dall'entrata  in   vigore   del   presente   decreto
legislativo e  senza  l'applicazione  di  sanzioni,  alle  necessarie
regolarizzazioni.