Art. 17. Disposizioni per la pubblicita' degli atti relativi alle unita' da diporto 1. Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprieta' o di altri diritti reali su unita' da diporto soggette ad iscrizione ai sensi del presente decreto legislativo sono resi pubblici, su richiesta avanzata dall'interessato, entro sessanta giorni dalla data dell'atto, mediante trascrizione nei rispettivi registri di iscrizione ed annotazione sulla licenza di navigazione. 2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti per la pubblicita', rilasciata dall'ufficio di iscrizione, sostituisce la licenza di navigazione per la durata massima di venti giorni. 3. Accertata una violazione in materia di pubblicita' di cui al comma 1, ne e' data immediata notizia all'ufficio di iscrizione dell'unita' che, previa presentazione da parte dell'interessato della nota di trascrizione e degli altri documenti prescritti dalla legge, nel termine di dieci giorni dalla data dell'accertamento regolarizza la trascrizione. Ove l'interessato non vi provveda nel termine indicato l'ufficio di iscrizione dispone il ritiro della licenza di navigazione. 4. Per gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprieta' o di altri diritti reali di cui al comma 1, posti in essere fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si procede, su richiesta dell'interessato avanzata entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo e senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.