Art. 18. 
Iscrizione di unita' da diporto da parte  di  cittadini  stranieri  o
                        residenti all'estero 
  1. Gli stranieri e le societa' estere  che  intendano  iscrivere  o
mantenere l'iscrizione delle unita' da diporto di loro proprieta' nei
registri di cui all'articolo 15, se non hanno  domicilio  in  Italia,
devono eleggerlo presso l'autorita' consolare dello  Stato  al  quale
appartengono nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione dello
Stato stesso o presso un proprio rappresentante che  abbia  domicilio
in Italia, al  quale  le  autorita'  marittime  o  della  navigazione
interna  possono  rivolgersi  in  caso  di   comunicazioni   relative
all'unita' iscritta. 
  2. L'elezione di domicilio effettuata ai  sensi  del  comma  1  non
costituisce stabile organizzazione in Italia della societa' estera e,
se  nei  confronti  di  agenzia  marittima,  non  comporta  nomina  a
raccomandatario marittimo ai sensi  dell'articolo  2  della  legge  4
aprile 1977, n. 135. 
  3.  Il  rappresentante  scelto  ai  sensi  del  comma  1,   qualora
straniero, deve essere regolarmente soggiornante in Italia. 
  4.  I  cittadini  italiani  residenti  all'estero   che   intendano
iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unita' da  diporto  di  loro
proprieta' nei registri di cui all'articolo  15  devono  nominare  un
proprio rappresentante, che abbia domicilio in Italia,  al  quale  le
autorita' marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in
caso di comunicazioni relative all'unita' iscritta. 
 
          Nota all'art. 18, comma 2.
              il  testo dell'art. 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135
          (Disciplina  della professione di raccomandatario marittimo
          -pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  22 aprile  1977, n
          109), e' il seguente:
              «Art. 2 - (Contenuto dell'attivita).
              1. E' raccomandatario marittimo chi svolge attivita' di
          raccomandazione di navi, quali assistenza al comandante nei
          confronti  delle  autorita' locali o dei terzi, ricezione o
          consegna  delle  merci,  operazioni di imbarco e sbarco dei
          passeggeri,  acquisizione di noli, conclusione di contratti
          di  trasporto  per  merci  e  passeggeri  con  rilascio dei
          relativi   documenti,   nonche'   qualsiasi  altra  analoga
          attivita' per la tutela degli interessi a lui affidati.
              2.  Le  predette  attivita'  possono  essere svolte per
          mandato  espresso  o  tacito  con  o  senza rappresentanza,
          conferito  dall'armatore o dal vettore, nonche' con o senza
          contratto   di   agenzia   a   carattere   continuativo  od
          occasionale.».