Art. 19. 
        Iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto 
  1. Per ottenere l'iscrizione nei  registri  delle  imbarcazioni  da
diporto il proprietario deve presentare all'autorita'  competente  il
titolo di proprieta', la dichiarazione di conformita'  CE  rilasciata
dal costruttore o da  un  suo  mandatario  stabilito  nel  territorio
comunitario,  conforme  a   quanto   previsto   dall'allegato   VIII,
unitamente all'attestazione CE del tipo,  ove  prevista,  nonche'  la
dichiarazione  di  potenza  del  motore  o  dei   motori   entrobordo
installati a bordo. 
  2. Per le unita'  provenienti  da  uno  Stato  membro,  dell'Unione
europea munite di marcatura CE, ai documenti indicati al comma  1  e'
aggiunto il certificato di cancellazione dal  registro  ove  l'unita'
era iscritta che,  se  riportante  i  dati  tecnici,  sostituisce  la
documentazione tecnica di cui al comma 1. Qualora la legislazione del
Paese di provenienza dell'unita' da diporto non preveda  l'iscrizione
nei registri,  il  certificato  di  cancellazione  e'  sostituito  da
apposita dichiarazione del proprietario dell'unita' o del suo  legale
rappresentante. Per le unita' provenienti da  uno  Stato  membro  non
munite di marcatura CE la documentazione tecnica di cui al comma 1 e'
sostituita  da  una  attestazione  di  idoneita'  rilasciata  da   un
organismo  tecnico  notificato  ai  sensi  dell'articolo  10,  ovvero
autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e
successive modificazioni. 
  3. Qualora il proprietario di un'imbarcazione da  diporto  iscritta
in uno dei registri pubblici di uno Stato membro chieda  l'iscrizione
nei  registri  nazionali,  in  luogo  del  titolo  di  proprieta'  e'
sufficiente presentare il certificato di cancellazione  dal  registro
comunitario dal  quale  risultino  le  generalita'  del  proprietario
stesso e gli elementi di individuazione dell'unita'. 
  4. Per l'iscrizione di unita' da diporto provenienti da Paesi terzi
costruite, immesse in commercio o messe  in  servizio  in  uno  degli
Stati membri dell'area economica europea (AEE) prima  del  16  giugno
1998, la documentazione tecnica e' sostituita da  un'attestazione  di
idoneita' rilasciata da un  organismo  tecnico  notificato  ai  sensi
dell'articolo 10, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo
3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni. 
 
          Nota all'art. 19.
              Per  il  decreto  legislativo  3 agosto 1998 n. 314, si
          veda la nota all'art. 15.