Art. 20. 
          Iscrizione provvisoria di imbarcazioni da diporto 
  1. Il proprietario di  un'imbarcazione  da  diporto  puo'  chiedere
l'assegnazione del numero di immatricolazione, ove si tratti di prima
immissione in servizio,  presentando  domanda  ad  uno  degli  uffici
detentori dei registri. Alla domanda e' allegata: 
    a) copia della fattura attestante l'assolvimento  dei  pertinenti
adempimenti  fiscali  e  degli  eventuali  adempimenti   doganali   e
contenente  le  generalita',  l'indirizzo   e   il   codice   fiscale
dell'interessato, nonche' la descrizione tecnica dell'unita' stessa; 
    b)  dichiarazione  di   conformita'   CE   unitamente   a   copia
dell'attestazione CE del tipo, ove prevista; 
    c) dichiarazione di potenza del motore o  dei  motori  entrobordo
installati a bordo; 
    d)  dichiarazione  di  assunzione  di  responsabilita'  da  parte
dell'intestatario  della  fattura  per  tutti  gli  eventi  derivanti
dall'esercizio dell'imbarcazione fino alla data di presentazione  del
titolo di proprieta' di cui al comma 2. 
  2.  L'assegnazione  del  numero   di   immatricolazione   determina
l'iscrizione dell'unita' condizionata alla  successiva  presentazione
del titolo di proprieta',  da  effettuare  a  cura  dell'intestatario
della fattura entro e non oltre sei mesi dalla data dell'assegnazione
stessa. Contestualmente all'iscrizione  sono  rilasciati  la  licenza
provvisoria di navigazione e il certificato di sicurezza. 
  3.   Decorsi   sei   mesi   dall'assegnazione   del    numero    di
immatricolazione  senza  che  sia  stato  presentato  il  titolo   di
proprieta',  l'iscrizione  si  ha  per  non  avvenuta,   la   licenza
provvisoria e il certificato di sicurezza sono restituiti all'ufficio
che li ha rilasciati e il proprietario  dell'unita'  deve  presentare
domanda di iscrizione ai sensi dell'articolo 19.