Art. 21. Trasferimento di iscrizione e cancellazione dai registri 1. Per trasferire ad altro ufficio l'iscrizione di una unita' da diporto e le eventuali trascrizioni a suo carico il proprietario, o un suo legale rappresentante, deve presentare domanda all'ufficio di iscrizione dell'unita'. 2. La cancellazione delle unita' da diporto dai registri di iscrizione puo' avvenire: a) per vendita o trasferimento all'estero; b) per demolizione; c) per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti; d) per passaggio ad altro registro; e) per perdita effettiva o presunta.