Art. 21. 
      Trasferimento di iscrizione e cancellazione dai registri 
  1. Per trasferire ad altro ufficio l'iscrizione di  una  unita'  da
diporto e le eventuali trascrizioni a suo carico il  proprietario,  o
un suo legale rappresentante, deve presentare domanda all'ufficio  di
iscrizione dell'unita'. 
  2. La  cancellazione  delle  unita'  da  diporto  dai  registri  di
iscrizione puo' avvenire: 
    a) per vendita o trasferimento all'estero; 
    b) per demolizione; 
    c) per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella  dei
natanti; 
    d) per passaggio ad altro registro; 
    e) per perdita effettiva o presunta.