Art. 7 
      (Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153) 

 
  1. All'articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.  153,
e successive modificazioni, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
"3. A partire dal 1° gennaio 2006 la fondazione non  puo'  esercitare
il diritto di voto nelle assemblee ordinarie  e  straordinarie  delle
societa' indicate nei commi 1 e 2 per le azioni eccedenti il  30  per
cento del capitale rappresentato da azioni  aventi  diritto  di  voto
nelle   medesime   assemblee.   Con   deliberazione    dell'assemblea
straordinaria delle societa'  interessate,  le  azioni  eccedenti  la
predetta percentuale possono essere convertite in  azioni  prive  del
diritto di voto. Il presente comma non si applica alle fondazioni  di
cui al comma 3-bis". 
 
          Nota all'art. 7:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  25  del  decreto
          legislativo  17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica
          e  fiscale  degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma
          1,  del  decreto  legislativo  20 novembre 1990, n. 356), e
          successive   modificazioni   cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge:
              "Art.  25 (Detenzione delle partecipazioni di controllo
          nel   periodo  transitorio).  -  1.  Le  partecipazioni  di
          controllo  nelle  Societa' bancarie conferitarie, in essere
          alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto,
          possono  continuare ad essere detenute, in via transitoria,
          sino al 31 dicembre 2005, ai fini della loro dismissione.
              1-bis.  Al  fine  del  rispetto  di quanto previsto nel
          comma   1,   la   partecipazione  nella  Societa'  bancaria
          conferitaria  puo'  essere  affidata  ad  una  societa'  di
          gestione  del  risparmio  che  la  gestisce in nome proprio
          secondo criteri di professionalita' e indipendenza e che e'
          scelta  nel  rispetto di procedure competitive; resta salva
          la  possibilita'  per la fondazione di dare indicazioni per
          le  deliberazioni  dell'assemblea  straordinaria  nei  casi
          previsti  dall'art.  2365 del codice civile. La dismissione
          e'  comunque  realizzata non oltre il terzo anno successivo
          alla scadenza indicata al primo periodo del comma 1.
              1-ter.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e la
          Banca  d'Italia  esercitano i poteri ad essi attribuiti dal
          testo  unico  delle leggi in materia bancaria e creditizia,
          di  cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
          dal   testo   unico   delle   disposizioni  in  materia  di
          intermediazione  finanziaria, di cui al decreto legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58.
              2.  Le  partecipazioni di controllo in societa' diverse
          da  quelle  di  cui  al  comma  1, con esclusione di quelle
          detenute  dalla  fondazione  in  imprese  strumentali, sono
          dismesse  entro  il  termine  stabilito  dall'Autorita'  di
          vigilanza  tenuto  conto  dell'esigenza di salvaguardare il
          valore  del patrimonio e, comunque, non oltre il termine di
          cui allo stesso comma 1.
              3. A partire dal 1° gennaio 2006 la fondazione non puo'
          esercitare  il  diritto di voto nelle assemblee ordinarie e
          straordinarie  delle  societa' indicate nei commi 1 e 2 per
          le   azioni   eccedenti   il  30  per  cento  del  capitale
          rappresentato  da  azioni  aventi  diritto  di  voto  nelle
          medesime   assemblee.   Con   deliberazione  dell'assemblea
          straordinaria   delle   societa'   interessate,  le  azioni
          eccedenti la predetta percentuale possono essere convertite
          in  azioni prive del diritto di voto. Il presente comma non
          si applica alle fondazioni di cui al comma 3-bis.
              3-bis.  Alle  fondazioni con patrimonio netto contabile
          risultante  dall'ultimo  bilancio approvato non superiore a
          200  milioni  di  euro, nonche' a quelle con sedi operative
          prevalentemente  in  regioni  a  statuto  speciale,  non si
          applicano  le  disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 12,
          ai  commi 1 e 2, al comma 1 dell'art. 6, limitatamente alle
          partecipazioni   di   controllo   nelle  societa'  bancarie
          conferitarie,  ed  il termine previsto nell'art. 13. Per le
          stesse  fondazioni  il termine di cui all'art. 12, comma 4,
          e' fissato alla fine del settimo anno dalla data di entrata
          in vigore del presente decreto.".