Art. 10. 
                Trattamento economico ed assicurativo 
 
(articoli 71 e 74, legge 13 maggio 1961, n. 469 articolo 16, legge 27
dicembre 1973, n. 850) 
 
  1. Al personale volontario richiamato in servizio  temporaneo,  per
l'intera durata di tale richiamo,  spetta  il  trattamento  economico
iniziale del personale permanente  di  corrispondente  qualifica,  il
trattamento di missione, i  compensi  inerenti  alle  prestazioni  di
lavoro straordinario. 
  2. Il personale volontario e' assicurato contro  gli  infortuni  in
servizio e le infermita' contratte per causa diretta ed immediata  di
servizio,    restando    esonerata    l'amministrazione    da    ogni
responsabilita'. La dipendenza da causa di servizio di  infermita'  o
lesioni e' accertata ai  sensi  delle  disposizioni  vigenti  per  il
personale civile delle  amministrazioni  dello  Stato.  Le  spese  di
degenza e cura per  il  personale  volontario  nei  casi  di  ferite,
lesioni, infermita' contratte  per  causa  diretta  ed  immediata  di
servizio sono a carico dello Stato. 
  3. I massimali delle assicurazioni di cui al comma 2 sono stabiliti
con provvedimento del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze.