Art. 10.
        Domande semplificate di AIC per i medicinali generici

  1.  In deroga all'articolo 8, comma 3, lettera l), e fatta salva la
disciplina  della  tutela della proprieta' industriale e commerciale,
il  richiedente  non  e'  tenuto  a  fornire  i risultati delle prove
precliniche  e  delle sperimentazioni cliniche se puo' dimostrare che
il   medicinale  e'  un  medicinale  generico  di  un  medicinale  di
riferimento  che  e'  autorizzato  o  e'  stato  autorizzato  a norma
dell'articolo 6  da  almeno  otto  anni  in  Italia o nella Comunita'
europea.
  2.  Un  medicinale  generico  autorizzato  ai  sensi  del  presente
articolo non  puo'  essere  immesso  in  commercio,  finche' non sono
trascorsi  dieci  anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di
riferimento.  Un  chiaro  riferimento a tale divieto e' contenuto nel
provvedimento di AIC.
  3.  Se  il  medicinale  di  riferimento non e' stato autorizzato in
Italia  ma  in  un  altro  Stato  membro  della Comunita' europea, il
richiedente indica nella domanda il nome dello Stato membro in cui il
medicinale  di  riferimento  e'  autorizzato  o e' stato autorizzato.
L'AIFA  chiede  all'autorita'  competente  dell'altro Stato membro di
trasmettere,  entro  un  mese,  la  conferma  che  il  medicinale  di
riferimento  e'  autorizzato  o  e'  stato  autorizzato, insieme alla
composizione completa del medicinale di riferimento e, se necessario,
ad  altra documentazione pertinente, con riferimento, in particolare,
alla data dell'AIC rilasciata nello Stato estero.
  4.  Il  periodo  di  dieci  anni  di cui al comma 2 e' esteso ad un
massimo  di undici anni se durante i primi otto anni di tale decennio
il  titolare  dell'AIC  ottiene  un'autorizzazione  per  una  o  piu'
indicazioni  terapeutiche  nuove  che,  dalla valutazione scientifica
preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare
un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.
  5. Ai fini del presente articolo si intende per:
    a) medicinale  di  riferimento: un medicinale autorizzato a norma
dell'articolo 6 nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 8;
    b) medicinale   generico:   un   medicinale   che  ha  la  stessa
composizione  qualitativa  e  quantitativa  di  sostanze  attive e la
stessa  forma  farmaceutica del medicinale di riferimento nonche' una
bioequivalenza  con  il medicinale di riferimento dimostrata da studi
appropriati   di  biodisponibilita'.  I  vari  sali,  esteri,  eteri,
isomeri,  miscele  di  isomeri,  complessi o derivati di una sostanza
attiva  sono considerati la stessa sostanza attiva se non presentano,
in  base  alle  informazioni  supplementari  fornite dal richiedente,
differenze   significative,   ne'   delle  proprieta'  relative  alla
sicurezza,  ne'  di quelle relative all'efficacia. Agli effetti della
presente  lettera,  le  varie  forme  farmaceutiche  orali a rilascio
immediato   sono   considerate  una  stessa  forma  farmaceutica.  Il
richiedente  puo'  non  presentare studi di biodisponibilita' se puo'
provare  che  il  medicinale  generico  soddisfa i criteri pertinenti
definiti  nelle  appropriate  linee  guida. Il medicinale generico e'
definito  equivalente  ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge
27 maggio  2005,  n.  87,  convertito, con modificazioni, dalla legge
26 luglio 2005, n. 149.
  6.  Se  il  medicinale  non rientra nella definizione di medicinale
generico  di  cui  al  comma 5,  lettera b),  o  se  non e' possibile
dimostrare  la  bioequivalenza con studi di biodisponibilita', oppure
in   caso  di  cambiamenti  della  o  delle  sostanze  attive,  delle
indicazioni  terapeutiche,  del  dosaggio, della forma farmaceutica o
della  via  di  somministrazione  rispetto a quelli del medicinale di
riferimento,  il  richiedente  e'  tenuto a fornire i risultati delle
prove precliniche o delle sperimentazioni cliniche appropriate.
  7.  Quando un medicinale biologico simile a un medicinale biologico
di  riferimento  non  soddisfa  le  condizioni  della  definizione di
medicinale  generico a causa, in particolare, di differenze attinenti
alle  materie  prime  o  di differenze nei processi di produzione del
medicinale  biologico  e  del medicinale biologico di riferimento, il
richiedente  e'  tenuto a fornire i risultati delle appropriate prove
precliniche   o  delle  sperimentazioni  cliniche  relative  a  dette
condizioni.  I  dati  supplementari  da  fornire soddisfano i criteri
pertinenti  di  cui  all'allegato  tecnico  sulla domanda di AIC e le
relative  linee  guida.  Non  e' necessario fornire i risultati delle
altre prove e sperimentazioni contenuti nel dossier del medicinale di
riferimento.  Se i risultati presentati non sono ritenuti sufficienti
a  garantire  l'equivalenza  del  biogenerico  o  biosimilare  con il
medicinale  biologico  di  riferimento  e' presentata una domanda nel
rispetto di tutti i requisiti previsti dall'articolo 8.
  8.  In  aggiunta  alle  disposizioni dei commi da 1 a 4, se per una
sostanza di impiego medico ben noto e' presentata una domanda per una
nuova  indicazione,  e'  concesso  per  i relativi dati un periodo di
esclusiva  non  cumulativo  di un anno, a condizione che per la nuova
indicazione  siano  stati  condotti  significativi studi preclinici o
clinici.  Il  periodo  di esclusiva e' riportato nel provvedimento di
AIC.
  9.  L'esecuzione  degli  studi e delle sperimentazioni necessari ai
fini  dell'applicazione  dei  commi 1,  2,  3,  4,  5,  6,  e  7, non
comportano  pregiudizio  alla  tutela  della proprieta' industriale e
commerciale.
  10.  I  periodi  di  protezione  di  cui  ai  commi da 1 a 4 non si
applicano ai medicinali di riferimento per i quali una domanda di AIC
e'  stata  presentata  prima  della  data  di  entrata  in vigore del
presente  decreto.  A  tali  medicinali  continuano  ad applicarsi le
disposizioni  gia' previste dall'articolo 8, commi 5 e 6, del decreto
legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni.
 
          Note all'art. 10:
              - Si riporta il testo dell'art. 1-bis del decreto-legge
          27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla
          legge   26 luglio  2005,  n.  149,  recante:  «Disposizioni
          urgenti  per  il  prezzo  dei  farmaci non rimborsabili dal
          Servizio   sanitario   nazionale   nonche'  in  materia  di
          confezioni   di   prodotti   farmaceutici  e  di  attivita'
          libero-professionale intramuraria»:
              «Art.   1-bis.   -  1.  I  medicinali  con  obbligo  di
          prescrizione   medica  di  cui  all'art.  7,  comma 1,  del
          decreto-legge  18 settembre  2001,  n. 347, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  16 novembre  2001,  n. 405, e
          successive  modificazioni, e di cui all'art. 1 del presente
          decreto,  ad  esclusione  di  quelli  che  hanno  goduto di
          copertura    brevettuale,    sono    definiti   "medicinali
          equivalenti".
              2.   Le   aziende   titolari  dell'autorizzazione  alla
          immissione  in  commercio dei medicinali equivalenti di cui
          al  comma 1,  entro novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore  della  legge  di  conversione del presente decreto,
          appongono  nelle  confezioni,  sotto alla denominazione, la
          dicitura "medicinale equivalente".
              -  L'art.  8,  commi 5  e  6  del  decreto  legislativo
          29 maggio 1991, n. 178, citato alle premesse, cosi' recita:
              «5.  Il  richiedente l'autorizzazione all'immissione in
          commercio  non  e' tenuto a fornire i risultati delle prove
          farmacologiche,  tossicologiche  e cliniche sul prodotto se
          e'  in grado di dimostrare che la specialita' medicinale e'
          essenzialmente  simile,  in  conformita'  alle  indicazioni
          eventualmente  fornite dalle competenti autorita' CEE, a un
          prodotto in commercio in Italia, che risulti autorizzato da
          almeno  dieci  anni  in uno Stato della Comunita' economica
          europea  secondo  le  disposizioni  comunitarie  in vigore.
          Senza  pregiudizio  della  normativa  relativa  alla tutela
          della   proprieta'   industriale   e  commerciale,  qualora
          sussistano   particolari  motivi  di  tutela  della  salute
          pubblica, riconosciuti dalla Commissione unica del farmaco,
          il   disposto   del   presente  comma si  applica  anche  a
          specialita'  medicinali essenzialmente simili a un prodotto
          non ancora in commercio in Italia purche' gia' in commercio
          da  almeno  dieci  anni  in  uno  Stato  membro dell'Unione
          europea.
              6.  Se  non  sono ancora decorsi i dieci anni di cui al
          comma 5,  l'interessato  puo' non fornire i risultati delle
          prove  farmacologiche,  tossicologiche  e  cliniche  se  il
          responsabile  dell'immissione  in commercio in Italia della
          specialita'  medicinale  originale  ha consentito che venga
          fatto  ricorso,  per  l'esame  della  nuova  domanda,  alla
          documentazione relativa alla specialita' prodotta.».