Art. 12. 
           Funzioni delle autorita' competenti e vigilanza 
  1.  Le   autorita'   competenti,   nell'ambito   delle   rispettive
attribuzioni, hanno i seguenti compiti: 
    a) controllare le apparecchiature immesse nel mercato o messe  in
servizio per verificarne la rispondenza ai  requisiti  essenziali  di
cui all'articolo 7; 
    b) individuare situazioni di  incompatibilita'  elettromagnetica,
al  fine  della  loro  risoluzione,  in  particolare  nei   casi   di
radiodisturbi; 
    c) adottare le misure di cui  all'articolo  13  e  informarne  la
Commissione europea. 
  2. Al fine di agevolare l'attivita' di vigilanza,  il  responsabile
dell'immissione  degli  apparecchi  nel  mercato  o  il  responsabile
dell'installazione  dell'impianto  fisso  predispone  e  mantiene   a
disposizione   delle   autorita'   competenti    la    documentazione
rispettivamente indicata nell'allegato IV e nell'allegato I, punto 2,
per  10  anni  a  decorrere  dalla  data  di   fabbricazione   o   di
installazione dell'ultima apparecchiatura del tipo in questione. 
  3. Al fine di verificare la conformita' delle apparecchiature  alle
prescrizioni  del  presente   decreto   legislativo,   le   autorita'
competenti hanno facolta' di disporre verifiche e controlli.  Restano
ferme le disposizioni in materia di vigilanza di cui al comma 4. 
  4. Per le apparecchiature immesse nel mercato o messe in  servizio,
le verifiche e i controlli di cui al comma 3 sono  effettuati,  anche
con metodo a campione, presso il fabbricante o il suo  rappresentante
autorizzato, gli importatori, i  grossisti,  i  commercianti,  ovvero
presso gli impianti fissi, e  presso  gli  utilizzatori  in  caso  di
perturbazioni alle reti o ai servizi di comunicazione elettronica.  A
tale fine e' consentito alle persone incaricate: 
    a) l'accesso ai luoghi di  fabbricazione  o  di  immagazzinamento
degli apparecchi destinati all'immissione nel mercato comunitario; 
    b) l'accesso agli impianti fissi; 
    c)   l'acquisizione   di   tutte   le   informazioni   necessarie
all'accertamento; 
    d) il  prelievo  di  campioni,  a  titolo  gratuito,  secondo  le
disposizioni di cui all'articolo 47 della legge 6 febbraio  1996,  n.
52,   e   successive   modificazioni,    presso    la    catena    di
commercializzazione, per l'esecuzione di esami e prove; 
    e) l'esame della  documentazione  in  possesso  del  responsabile
dell'immissione  dell'apparecchio  nel  mercato  o  del  responsabile
dell'installazione dell'impianto fisso. 
  5. Nel caso di cui al  comma  4,  lettera  d),  i  risultati  delle
verifiche e dei controlli sono comunicati  all'interessato  entro  il
termine di novanta giorni dal prelievo. 
  6. Il responsabile dell'immissione dell'apparecchio nel mercato  e'
tenuto al pagamento delle spese per l'esecuzione delle prove, qualora
sia stato accertato il mancato rispetto dei requisiti  essenziali  di
cui all'allegato I. I campioni, per i quali non sono  state  rilevate
irregolarita', sono restituiti entro novanta giorni dal prelievo. 
  7.  Le   autorita'   competenti,   nell'ambito   delle   rispettive
attribuzioni ed in coordinamento tra loro, cooperano  nell'attuazione
delle verifiche e  dei  controlli  e  si  avvalgono  delle  strutture
tecniche esistenti presso gli organismi notificati. 
  8. Quando vi e' motivo di supporre la non conformita' dell'impianto
fisso  ed,  in  particolare,  quando  vi  sono  reclami   riguardanti
perturbazioni  prodotte  dall'impianto,   le   autorita'   competenti
chiedono la documentazione della conformita' dell'impianto  fisso  in
questione e, se  necessario,  avviano  una  valutazione.  Laddove  si
rilevi la non conformita', le  autorita'  competenti  prescrivono  le
misure  necessarie  per  rendere  gli  impianti  fissi  conformi   ai
requisiti in materia di protezione di cui all'allegato I, punto 2. 
  9. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo
15, le autorita' competenti,  quando  accertano  la  non  conformita'
delle  apparecchiature  alle  disposizioni   del   presente   decreto
legislativo,     ordinano     al     responsabile     dell'immissione
dell'apparecchio nel mercato  o  al  responsabile  dell'installazione
dell'impianto fisso di adottare, entro il termine di  trenta  giorni,
tutte le misure idonee per rendere dette apparecchiature conformi. 
  10. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 9,  fatta  salva
l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo  15,  le  autorita'
competenti ordinano l'immediato ritiro dal commercio dell'apparecchio
di cui all'articolo 3, a cura e spese del soggetto  destinatario  del
provvedimento. Nel caso di impianto  fisso  le  autorita'  competenti
provvedono ad adottare le misure cautelari e il fermo  amministrativo
dell'impianto. 
  11. Nel  caso  di  mancato  adeguamento,  le  autorita'  competenti
adottano le misure idonee  a  limitare  o  vietare  l'immissione  del
prodotto sul mercato o a garantirne il ritiro dal commercio, a  spese
del responsabile dell'immissione delle apparecchiature nel mercato. 
 
          Nota all'art. 12:
              - Per  l'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, si
          vedano le note alle premesse.