Art. 16. 
                      Disposizioni finanziarie 
  1. Alle attivita' di designazione e di rinnovo degli  organismi  di
cui all'articolo 14, ai controlli successivi sui  medesimi  organismi
ed ai controlli successivi dei prodotti sul mercato, si applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 47 della legge 6 febbraio  1996,  n.
52. 
  2. Il decreto di determinazione delle tariffe, di cui  all'articolo
47, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, viene  adottato  dal
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro  delle
comunicazioni e con il Ministro dell'economia e delle finanze,  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto
legislativo. 
  3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  4. Le amministrazioni competenti provvedono  agli  adempimenti  ivi
previsti  con  le  dotazioni  umane  e  strumentali   disponibili   a
legislazione vigente. 
 
          Nota all'art. 16:
              - Per  l'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, si
          vedano le note alle premesse.