Art. 26. 
 
       Istruttoria della domanda di protezione internazionale 
  1. La domanda di asilo e'  presentata  all'ufficio  di  polizia  di
frontiera ovvero alla questura competente per il luogo di dimora. Nel
caso di presentazione  della  domanda  all'ufficio  di  frontiera  e'
disposto l'invio del richiedente presso la  questura  competente  per
territorio, per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma  2.  Nei
casi in cui il richiedente e' una donna,  alle  operazioni  partecipa
personale femminile. 
  2. La questura, ricevuta la domanda di  protezione  internazionale,
redige il verbale delle dichiarazioni  del  richiedente  su  appositi
modelli predisposti dalla Commissione nazionale, a cui e' allegata la
documentazione prevista dall'articolo 3 del  decreto  legislativo  19
novembre 2007, n. 251. Il verbale e'  approvato  e  sottoscritto  dal
richiedente cui ne e' rilasciata copia, unitamente alla  copia  della
documentazione allegata. 
  3. Salvo quanto  previsto  dall'articolo  28,  comma  3,  nei  casi
soggetti alla procedura di cui al regolamento (CE)  n.  343/2003  del
Consiglio, del 18 febbraio 2003, la questura avvia le  procedure  per
la determinazione dello Stato competente per l'esame  della  domanda,
secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3. 
  4. Il questore, qualora ricorrono le ipotesi di cui  agli  articoli
20 e 21 dispone l'invio del richiedente nelle strutture ivi  previste
e rilascia al richiedente un attestato nominativo  che  certifica  la
sua qualita' di richiedente protezione  internazionale  presente  nel
centro di accoglienza o di permanenza temporanea e assistenza.  Negli
altri casi rilascia un permesso di soggiorno  valido  per  tre  mesi,
rinnovabile fino alla definizione della procedura  di  riconoscimento
dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria da parte  della
Commissione territoriale. 
  5. Quando la domanda e' presentata da un minore  non  accompagnato,
l'autorita' che la riceve sospende  il  procedimento,  da'  immediata
comunicazione al tribunale dei minorenni e al  giudice  tutelare  per
l'apertura della tutela e per la nomina  del  tutore  a  norma  degli
articoli 343, e seguenti, del codice civile, ed informa  il  Comitato
per  i  minori  stranieri  presso  il  Ministero  della  solidarieta'
sociale. Il giudice tutelare nelle quarantotto  ore  successive  alla
comunicazione del questore provvede alla nomina del tutore. Il tutore
prende immediato contatto con  la  questura  per  la  conferma  della
domanda, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento  e  l'adozione
dei provvedimenti relativi all'accoglienza del minore. 
  6. L'autorita' che riceve la domanda ai sensi del comma  5  informa
immediatamente il Servizio centrale del  sistema  di  protezione  per
richiedenti asilo  e  rifugiati  di  cui  all'articolo  1-sexies  del
decreto-legge   30   dicembre   1989,   n.   416,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per l'inserimento
del minore in una delle strutture operanti nell'ambito del Sistema di
protezione stesso e ne da' comunicazione al tribunale dei  minori  ed
al giudice tutelare. Nel caso in cui non  sia  possibile  l'immediato
inserimento del minore in  una  di  tali  strutture,  l'assistenza  e
l'accoglienza  del  minore  sono  temporaneamente  assicurate   dalla
pubblica autorita' del comune dove si trova il minore. I  minori  non
accompagnati in nessun  caso  possono  essere  trattenuti  presso  le
strutture di cui agli articoli 20 e 21. 
 
          Note all'art. 26:
              - Per  l'art.  3  del  decreto  legislativo 19 novembre
          2007, n. 251, si vedano le note all'art. 12.
              - Per  il regolamento n. 343/2003/CE, si vedano le note
          all'art. 3.
              - L'art.  1-sexies  del decreto-legge 30 dicembre 1989,
          n.   416,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          28 febbraio 1990, n. 39, cosi' recita:
              «Art.  1-sexies  (Sistema di protezione per richiedenti
          asilo  e  rifugiati).  -  1.  Gli  enti locali che prestano
          servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e
          alla  tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di
          altre  forme  di  protezione  umanitaria possono accogliere
          nell'ambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo
          di  mezzi  di  sussistenza nel caso in cui non ricorrano le
          ipotesi previste dagli articoli 1-bis e 1-ter.
              2.  Il  Ministro  dell'interno,  con  proprio  decreto,
          sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'art. 8 del
          decreto   legislativo  28 agosto  1997,  n.  281,  provvede
          annualmente,  e  nei  limiti delle risorse del Fondo di cui
          all'art.  1-septies, al sostegno finanziario dei servizi di
          accoglienza  di  cui  al  comma 1,  in misura non superiore
          all'80  per  cento  del  costo  complessivo di ogni singola
          iniziativa territoriale.
              3.  In  fase  di prima attuazione, il decreto di cui al
          comma 2:
                a) stabilisce  le  linee guida e il formulario per la
          presentazione delle domande di contributo, i criteri per la
          verifica   della   corretta  gestione  dello  stesso  e  le
          modalita' per la sua eventuale revoca;
                b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del
          Fondo  di  cui  all'art.  1-septies,  la  continuita' degli
          interventi  e  dei  servizi gia' in atto, come previsti dal
          Fondo europeo per i rifugiati;
                c) determina,  nei  limiti  delle risorse finanziarie
          del  Fondo  di  cui  all'art.  1-septies, le modalita' e la
          misura  dell'erogazione di un contributo economico di prima
          assistenza  in favore del richiedente asilo che non rientra
          nei casi previsti dagli articoli 1-bis e 1-ter e che non e'
          accolto  nell'ambito  dei  servizi di accoglienza di cui al
          comma 1.
              4.  Al  fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema
          di  protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello
          straniero  con  permesso  umanitario di cui all'art. 18 del
          testo  unico  delle  disposizioni concernenti la disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          di  cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e di
          facilitare  il  coordinamento,  a  livello  nazionale,  dei
          servizi   di   accoglienza   territoriali,   il   Ministero
          dell'interno  attiva,  sentiti l'Associazione nazionale dei
          comuni  italiani  (ANCI) e l'ACNUR, un servizio centrale di
          informazione,   promozione,   consulenza,   monitoraggio  e
          supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di
          accoglienza  di  cui  al  comma 1.  Il servizio centrale e'
          affidato, con apposita convenzione, all'ANCI.
              5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a:
                a) monitorare   la   presenza   sul   territorio  dei
          richiedenti  asilo,  dei  rifugiati  e  degli stranieri con
          permesso umanitario;
                b) creare  una banca dati degli interventi realizzati
          a  livello  locale  in  favore  dei richiedenti asilo e dei
          rifugiati;
                c) favorire  la  diffusione  delle informazioni sugli
          interventi;
                d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche
          nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1
                e) promuovere  e  attuare,  d'intesa con il Ministero
          degli  affari  esteri,  programmi  di  rimpatrio attraverso
          l'Organizzazione  internazionale  per le migrazioni o altri
          organismi,   nazionali   o   internazionali,   a  carattere
          umanitario.
              6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio
          centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo
          di cui all'art. 1-septies.».