Art. 27 
                         Procedure di esame 
 
  1. L'esame della domanda di  protezione  internazionale  e'  svolto
dalle Commissioni territoriali secondo i principi fondamentali  e  le
garanzie di cui al capo II. 
  2.  La  Commissione  territoriale  provvede  al  colloquio  con  il
richiedente entro trenta  giorni  dal  ricevimento  della  domanda  e
decide entro i tre giorni feriali successivi. 
  3.  Qualora  la  Commissione  territoriale,  per  la   sopravvenuta
esigenza di acquisire nuovi elementi, non abbia  potuto  adottare  la
decisione entro i termini di cui al comma 2, informa del  ritardo  il
richiedente e la questura competente.