Art. 28. 
 
                          Esame prioritario 
  1. La  Commissione  territoriale  esamina  in  via  prioritaria  la
domanda, conformemente ai principi fondamentali e  alle  garanzie  di
cui al capo II, quando: 
    a) la domanda e' palesemente fondata; 
    b) la domanda e' presentata da un richiedente  appartenente  alle
categorie di persone vulnerabili indicate dall'articolo 8 del decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 140; 
    c) la domanda e' presentata da un richiedente per il  quale  sono
stati disposti  l'accoglienza  o  il  trattenimento  ai  sensi  degli
articoli 20 e 21, fatto  salvo  il  caso  in  cui  l'accoglienza  sia
disposta per verificare o accertare l'identita' del richiedente. 
  2. Nei casi previsti dall'articolo 21, appena ricevuta  la  domanda
il questore, competente in base al luogo in cui e' stata  presentata,
dispone il trattenimento del richiedente ai sensi  dell'articolo  21,
comma  2,  e  contestualmente  provvede   alla   trasmissione   della
documentazione necessaria alla Commissione  territoriale  che,  entro
sette giorni dalla data di ricezione della  documentazione,  provvede
all'audizione. La  decisione  e'  adottata  entro  i  successivi  due
giorni. 
  3. Lo Stato italiano puo' dichiararsi  competente  all'esame  delle
domande di cui al comma 1, lettera c), ai sensi del regolamento  (CE)
n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003. 
 
          Note all'art. 28:
              - Per  l'art. 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005,
          n. 140, si vedano le note all'art. 13.
              - Per  il regolamento n. 343/2003/CE, si vedano le note
          all'art. 3.