Art. 30. 
 
 Casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 343/2003 
  1. Nei casi soggetti alla procedura di cui al regolamento  (CE)  n.
343/2003  del  Consiglio,  del  18  febbraio  2003,  la   Commissione
territoriale  sospende  l'esame  della  domanda.  Qualora  sia  stata
determinata la competenza  territoriale  di  altro  Stato,  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 3, la Commissione  dichiara  l'estinzione  del
procedimento. 
 
          Nota all'art. 30:
              - Per  il regolamento n. 343/2003/CE, si vedano le note
          all'art. 3.