Art. 32 
                              Decisione 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto  dagli  articoli  23,  29  e  30  la
Commissione territoriale adotta una delle seguenti decisioni: 
    a) riconosce lo status di rifugiato o la protezione  sussidiaria,
secondo  quanto  previsto  dagli  articoli  11  e  17   del   decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251; 
    b) rigetta la domanda qualora non sussistano i presupposti per il
riconoscimento della protezione internazionale  fissati  dal  decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, o ricorra una  delle  cause  di
cessazione o esclusione dalla protezione internazionale previste  dal
medesimo decreto legislativo, ovvero il richiedente  provenga  da  un
Paese di origine sicuro e non abbia addotto i gravi motivi di cui  al
comma 2. 
  2. Nel caso in cui il richiedente provenga da un Paese  di  origine
sicuro ed abbia addotto gravi motivi per  non  ritenere  sicuro  quel
Paese  nelle  circostanze  specifiche  in  cui  egli  si  trova,   la
Commissione non puo' pronunciarsi sulla domanda senza  previo  esame,
svolto in conformita' ai principi ed alle  garanzie  fondamentali  di
cui al capo secondo. Tra i gravi motivi possono essere comprese gravi
discriminazioni e repressioni di comportamenti non costituenti  reato
per l'ordinamento italiano, riferiti al richiedente e  che  risultano
oggettivamente perseguibili nel Paese di origine sicuro. 
  3.  Nei  casi  in  cui  non  accolga  la  domanda   di   protezione
internazionale e ritenga  che  possano  sussistere  gravi  motivi  di
carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli  atti
al questore per l'eventuale rilascio del  permesso  di  soggiorno  ai
sensi dell'articolo 5, comma 6, del  decreto  legislativo  25  luglio
1998, n. 286. 
  4. La decisione di cui al comma 1, lettera b),  ed  il  verificarsi
delle ipotesi  previste  dagli  articoli  23  e  29  comportano  alla
scadenza del termine per l'impugnazione l'obbligo per il  richiedente
di  lasciare  il  territorio  nazionale,  salvo  che  gli  sia  stato
rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo. A tale  fine  si
provvede ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto  legislativo
25 luglio  1998,  n.  286,  nei  confronti  dei  soggetti  accolti  o
trattenuti ai sensi degli articoli 20 e 21 e ai  sensi  dell'articolo
13, comma 5, del  medesimo  decreto  legislativo  nei  confronti  dei
soggetti ai quali era stato rilasciato il permesso di  soggiorno  per
richiesta asilo. 
 
          Note all'art. 32:
              - Si riporta il testo degli articoli 11 e 17 del citato
          decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251:
              "Art.  11 (Riconoscimento dello status di rifugiato). -
          1. La domanda di protezione internazionale ha come esito il
          riconoscimento dello status di rifugiato quando la relativa
          domanda  e'  valutata  positivamente  in relazione a quanto
          stabilito  negli  articoli 3,  4,  5  e  6, in presenza dei
          presupposti  di  cui  agli  articoli 7  e  8, salvo che non
          sussistano  le  cause  di cessazione e di esclusione di cui
          agli articoli 9 e 10.".
              "Art.  17  (Riconoscimento  dello  status di protezione
          sussidiaria).  - 1. La domanda di protezione internazionale
          ha  come esito il riconoscimento dello status di protezione
          sussidiaria,   in  conformita'  a  quanto  stabilito  dagli
          articoli 3,  4,  5  e  6, se ricorrono i presupposti di cui
          all'art.  14  e  non sussistono le cause di cessazione e di
          esclusione di cui agli articoli 15 e 16.".
              - Si  riportano  gli  articoli 5,  20  e  21 del citato
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:
              "Art.  5  (Permesso di soggiorno). (Legge 6 marzo 1998,
          n.  40,  art.  5).  - 1. Possono soggiornare nel territorio
          dello  Stato  gli  stranieri  entrati regolarmente ai sensi
          dell'art.  4,  che  siano muniti di carta di soggiorno o di
          permesso  di soggiorno rilasciati, e in corso di validita',
          a norma del presente testo unico o che siano in possesso di
          permesso  di  soggiorno  o  titolo  equipollente rilasciato
          dalla   competente  autorita'  di  uno  Stato  appartenente
          all'Unione  europea, nei limiti ed alle condizioni previsti
          da specifici accordi.
              2.  Il  permesso  di  soggiorno  deve essere richiesto,
          secondo   le   modalita'   previste   nel   regolamento  di
          attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero
          si  trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel
          territorio  dello  Stato  ed e' rilasciato per le attivita'
          previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.
          Il  regolamento  di  attuazione  puo'  provvedere  speciali
          modalita'  di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per
          motivi  di  turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione
          in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro
          di  culto  nonche'  ai soggiorni in case di cura, ospedali,
          istituti civili e religiosi e altre convivenze.
              2-bis.   Lo  straniero  che  richiede  il  permesso  di
          soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
              3.  La  durata del permesso di soggiorno non rilasciato
          per   motivi   di  lavoro  e'  quella  prevista  dal  visto
          d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o
          in   attuazione   degli   accordi   e   delle   convenzioni
          internazionali  in  vigore.  La  durata  non  puo' comunque
          essere:
                a) superiore   a  tre  mesi,  per  visite,  affari  e
          turismo;
                b) [superiore  a  sei  mesi, per lavoro stagionale, o
          nove mesi, per lavoro stagionale nei settori che richiedono
          tale estensione];
                c) superiore  ad un anno, in relazione alla frequenza
          di  un  corso  per  studio  o  per  formazione  debitamente
          certificata;    il   permesso   e'   tuttavia   rinnovabile
          annualmente nel caso di corsi pluriennali;
                d) [superiore  a  due  anni, per lavoro autonomo, per
          lavoro    subordinato   a   tempo   indeterminato   e   per
          ricongiungimenti familiari];
                e) superiore    alle    necessita'   specificatamente
          documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo
          unico o dal regolamento di attuazione.
              3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e'
          rilasciato   a  seguito  della  stipula  del  contratto  di
          soggiorno  per  lavoro di cui all'art. 5-bis. La durata del
          relativo   permesso  di  soggiorno  per  lavoro  e'  quella
          prevista  dal  contratto  di  soggiorno e comunque non puo'
          superare:
                a) [in  relazione  ad  uno o piu' contratti di lavoro
          stagionale, la durata complessiva di nove mesi];
                b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato
          a tempo determinato, la durata di un anno;
                c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato
          a tempo indeterminato, la durata di due anni.
              3-ter.  Allo straniero che dimostri di essere venuto in
          Italia  almeno  due  anni  di  seguito  per prestare lavoro
          stagionale  puo'  essere  rilasciato,  qualora si tratti di
          impieghi   ripetitivi,  un  permesso  pluriennale,  a  tale
          titolo,  fino  a  tre  annualita',  per la durata temporale
          annuale  di  cui  ha  usufruito  nell'ultimo  dei  due anni
          precedenti  con un solo provvedimento. Il relativo visto di
          ingresso  e'  rilasciato ogni anno. Il permesso e' revocato
          immediatamente  nel  caso  in  cui  lo  straniero  violi le
          disposizioni del presente testo unico.
              3-quater.  Possono  inoltre  soggiornare nel territorio
          dello  Stato  gli stranieri muniti di permesso di soggiorno
          per   lavoro   autonomo   rilasciato   sulla   base   della
          certificazione  della competente rappresentanza diplomatica
          o   consolare  italiana  della  sussistenza  dei  requisiti
          previsti dall'art. 26 del presente testo unico. Il permesso
          di  soggiorno  non  puo'  avere  validita'  superiore ad un
          periodo di due anni.
              3-quinquies.  La rappresentanza diplomatica o consolare
          italiana  che  rilascia  il visto di ingresso per motivi di
          lavoro,  ai  sensi  dei  commi 2 e 3 dell'art. 4, ovvero il
          visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5
          dell'art.  26, ne da' comunicazione anche in via telematica
          al  Ministero dell'interno e all'I.N.P.S. nonche' all'INAIL
          per   l'inserimento   nell'archivio  previsto  dal  comma 9
          dell'art.  22  entro  trenta  giorni  dal ricevimento della
          documentazione.  Uguale  comunicazione e' data al Ministero
          dell'interno  per  i visti di ingresso per ricongiungimento
          familiare  di  cui  all'art.  29  entro  trenta  giorni dal
          ricevimento della documentazione.
              3-sexies.  Nei  casi  di ricongiungimento familiare, ai
          sensi dell'art. 29, la durata del permesso di soggiorno non
          puo' essere superiore a due anni.
              4.  Il  rinnovo  del permesso di soggiorno e' richiesto
          dallo  straniero al questore della provincia in cui dimora,
          almeno  novanta giorni prima della scadenza nei casi di cui
          al  comma 3-bis, lettera c), sessanta giorni prima nei casi
          di  cui  alla lettera b) del medesimo comma 3-bis, e trenta
          giorni  nei  restanti  casi, ed e' sottoposto alla verifica
          delle  condizioni  previste per il rilascio e delle diverse
          condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i
          diversi  termini  previsti  dal  presente testo unico e dal
          regolamento  di  attuazione,  il  permesso  di soggiorno e'
          rinnovato  per  una durata non superiore a quella stabilita
          con rilascio iniziale.
              4-bis.   Lo  straniero  che  richiede  il  rinnovo  del
          permesso    di    soggiorno   e'   sottoposto   a   rilievi
          fotodattiloscopici.
              5.  Il  permesso  di  soggiorno  o  il suo rinnovo sono
          rifiutati   e,   se  il  permesso  di  soggiorno  e'  stato
          rilasciato,  esso  e'  revocato, quando mancano o vengono a
          mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno
          nel  territorio  dello  Stato,  fatto salvo quanto previsto
          dall'art.  22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti
          nuovi  elementi  che ne consentano il rilascio e che non si
          tratti    di    irregolarita'    amministrative   sanabili.
          Nell'adottare  il provvedimento di rifiuto del rilascio, di
          revoca  o  di  diniego di rinnovo del permesso di soggiorno
          dello   straniero   che   ha   esercitato   il  diritto  al
          ricongiungimento    familiare    ovvero    del    familiare
          ricongiunto,  ai  sensi  dell'art. 29, si tiene anche conto
          della  natura  e  della  effettivita' dei vincoli familiari
          dell'interessato  e  dell'esistenza  di  legami familiari e
          sociali  con  il  suo  Paese  d'origine,  nonche',  per  lo
          straniero  gia'  presente  sul  territorio nazionale, anche
          della  durata  del  suo  soggiorno  nel medesimo territorio
          nazionale.
              5-bis.  Nel  valutare  la pericolosita' dello straniero
          per  l'ordine  pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno
          dei  Paesi  con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi
          per  la soppressione dei controlli alle frontiere interne e
          la  libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione
          del  provvedimento  di  revoca  o di diniego di rinnovo del
          permesso  di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto
          anche  di eventuali condanne per i reati previsti dall'art.
          407,  comma 2,  lettera a), del codice di procedura penale,
          ovvero per i reati di cui all'art. 12, commi 1 e 3.
              6.  Il  rifiuto  o  la revoca del permesso di soggiorno
          possono  essere altresi' adottati sulla base di convenzioni
          o  accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando
          lo  straniero  non  soddisfi  le  condizioni  di  soggiorno
          applicabili  in  uno  degli  Stati  contraenti,  salvo  che
          ricorrano   seri   motivi,   in  particolare  di  carattere
          umanitario   o  risultanti  da  obblighi  costituzionali  o
          internazionali dello Stato italiano.
              7.  Gli  stranieri  muniti  del permesso di soggiorno o
          titolo  equipollente rilasciato dall'autorita' di uno Stato
          appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in
          Italia  sono  tenuti  a  dichiarare  la  loro  presenza  al
          questore  con le modalita' e nei termini di cui al comma 2.
          Agli   stessi   e'   rilasciata   idonea   ricevuta   della
          dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da lire
          200  mila  a  lire  600  mila. Qualora la dichiarazione non
          venga  resa  entro  60  giorni dall'ingresso nel territorio
          dello    Stato    puo'    essere    disposta   l'espulsione
          amministrativa.
              8.  Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di
          cui all'art. 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a
          tecnologia  avanzata con caratteristiche anticontraffazione
          conformi  ai  modelli da approvare con decreto del Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione
          e  le  tecnologie,  in  attuazione  del regolamento (CE) n.
          1030/2002  del  Consiglio,  del 13 giugno 2002, riguardante
          l'adozione  di  un  modello  uniforme  per  i  permessi  di
          soggiorno   rilasciati  a  cittadini  di  Paesi  terzi.  Il
          permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in
          conformita'  ai  predetti  modelli  recano  inoltre  i dati
          personali  previsti,  per la carta di identita' e gli altri
          documenti  elettronici,  dall'art. 36 del testo unico delle
          disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia di
          documentazione   amministrativa,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
              8-bis.   Chiunque  contraffa'  o  altera  un  visto  di
          ingresso   o  reingresso,  un  permesso  di  soggiorno,  un
          contratto  di  soggiorno  o  una carta di soggiorno, ovvero
          contraffa'  o  altera  documenti  al fine di determinare il
          rilascio  di  un  visto  di ingresso o di reingresso, di un
          permesso  di  soggiorno,  di un contratto di soggiorno o di
          una  carta di soggiorno, e' punito con la reclusione da uno
          a  sei  anni. Se la falsita' concerne un atto o parte di un
          atto  che faccia fede fino a querela di falso la reclusione
          e' da tre a dieci anni. La pena e' aumentata se il fatto e'
          commesso da un pubblico ufficiale.
              9.  Il permesso di soggiorno e' rilasciato, rinnovato o
          convertito  entro  venti  giorni dalla data in cui e' stata
          presentata  la  domanda,  se  sussistono  i  requisiti e le
          condizioni   previsti   dal  presente  testo  unico  e  dal
          regolamento  di  attuazione  per  il  permesso di soggiorno
          richiesto  ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di
          permesso  da  rilasciare in applicazione del presente testo
          unico.".
              "Art.  20  (Misure  straordinarie  di  accoglienza  per
          eventi  eccezionali). (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 18).
          - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
          adottato  d'intesa  con  i  Ministri  degli  affari esteri,
          dell'interno,  per la solidarieta' sociale, e con gli altri
          Ministri  eventualmente  interessati,  sono  stabilite, nei
          limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del
          Fondo   di   cui  all'art.  45,  le  misure  di  protezione
          temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del
          presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in
          occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di
          particolare  gravita'  in Paesi non appartenenti all'Unione
          europea.
              2.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o un
          Ministro   da   lui  delegato  riferiscono  annualmente  al
          Parlamento sull'attuazione delle misure adottate.".
              Art. 21 (Determinazione dei flussi di ingresso). (Legge
          6 marzo  1998,  n.  40, art. 19; legge 30 dicembre 1986, n.
          943,  art.  9,  comma 3, e art. 10; legge 8 agosto 1995, n.
          335,  art.  3,  comma 13).  -  1. L'ingresso nel territorio
          dello   Stato  per  motivi  di  lavoro  subordinato,  anche
          stagionale  e di lavoro autonomo, avviene nell'ambito delle
          quote  di ingresso stabilite nei decreti di cui all'art. 3,
          comma 4.  Nello  stabilire  le  quote  i  decreti prevedono
          restrizioni  numeriche  all'ingresso di lavoratori di Stati
          che    non    collaborano   adeguatamente   nel   contrasto
          all'immigrazione clandestina o nella riammissione di propri
          cittadini  destinatari  di  provvedimenti di rimpatrio. Con
          tali  decreti  sono altresi' assegnate in via preferenziale
          quote riservate ai lavoratori di origine italiana per parte
          di  almeno  uno  dei  genitori fino al terzo grado in linea
          retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che
          chiedano   di   essere  inseriti  in  un  apposito  elenco,
          costituito   presso   le   rappresentanze   diplomatiche  o
          consolari,   contenente  le  qualifiche  professionali  dei
          lavoratori  stessi,  nonche'  agli  Stati  non appartenenti
          all'Unione  europea,  con  i quali il Ministro degli affari
          esteri,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno e il
          Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale, abbia
          concluso  accordi  finalizzati  alla  regolamentazione  dei
          flussi   d'ingresso  e  delle  procedure  di  riammissione.
          Nell'ambito di tali intese possono essere definiti appositi
          accordi  in materia di flussi per lavoro stagionale, con le
          corrispondenti   autorita'   nazionali  responsabili  delle
          politiche del mercato del lavoro dei paesi di provenienza.
              2.  Le  intese  o  accordi bilaterali di cui al comma 1
          possono  inoltre  prevedere la utilizzazione in Italia, con
          contratto  di  lavoro  subordinato, di gruppi di lavoratori
          per l'esercizio di determinate opere o servizi limitati nel
          tempo;  al  termine  del  rapporto  di  lavoro i lavoratori
          devono rientrare nel paese di provenienza.
              3.  Gli  stessi  accordi  possono prevedere procedure e
          modalita' per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro.
              4.   I   decreti  annuali  devono  tenere  conto  delle
          indicazioni  fornite,  in  modo articolato per qualifiche o
          mansioni,  dal  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza
          sociale  sull'andamento  dell'occupazione  e  dei  tassi di
          disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonche' sul
          numero  dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione
          europea iscritti nelle liste di collocamento.
              4-bis.  Il  decreto  annuale  ed  i decreti infrannuali
          devono  altresi'  essere  predisposti in base ai dati sulla
          effettiva  richiesta  di lavoro suddivisi per regioni e per
          bacini   provinciali  di  utenza,  elaborati  dall'anagrafe
          informatizzata,  istituita presso il Ministero del lavoro e
          delle  politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento
          di attuazione prevede possibili forme di collaborazione con
          altre  strutture  pubbliche  e  private,  nei  limiti degli
          ordinari stanziamenti di bilancio
              4-ter.   Le   regioni  possono  trasmettere,  entro  il
          30 novembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri,  un  rapporto  sulla  presenza e sulla condizione
          degli  immigrati  extracomunitari nel territorio regionale,
          contenente  anche  le  indicazioni previsionali relative ai
          flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla
          capacita' di assorbimento del tessuto sociale e produttivo.
              5.  Le  intese  o  accordi bilaterali di cui al comma 1
          possono  prevedere che i lavoratori stranieri che intendono
          fare  ingresso  in Italia per motivi di lavoro subordinato,
          anche   stagionale,   si   iscrivano   in  apposite  liste,
          identificate  dalle  medesime  intese, specificando le loro
          qualifiche o mansioni, nonche' gli altri requisiti indicati
          dal  regolamento  di attuazione. Le predette intese possono
          inoltre  prevedere  le modalita' di tenuta delle liste, per
          il  successivo inoltro agli uffici del Ministero del lavoro
          e della previdenza sociale.
              6.  Nell'ambito  delle  intese  o  accordi  di  cui  al
          presente  testo  unico,  il  Ministro  degli affari esteri,
          d'intesa  con  il  Ministro  del  lavoro e della previdenza
          sociale,   puo'   predispone   progetti  integrati  per  il
          reinserimento  di  lavoratori  extracomunitari nei Paesi di
          origine,  laddove ne esistano le condizioni e siano fornite
          idonee  garanzie  dai  governi  dei  Paesi  di provenienza,
          ovvero   l'approvazione  di  domande  di  enti  pubblici  e
          privati,  che  richiedano  di  predispone analoghi progetti
          anche per altri Paesi.
              7.  Il  regolamento  di  attuazione  prevede  forme  di
          istituzione  di  un'anagrafe  annuale  informatizzata delle
          offerte   e  delle  richieste  di  lavoro  subordinato  dei
          lavoratori   stranieri   e   stabilisce   le  modalita'  di
          collegamento   con   l'archivio  organizzato  dall'Istituto
          nazionale  della  previdenza  sociale  (I.N.P.S.)  e con le
          questure.
              8.  L'onere derivante dal presente articolo e' valutato
          in lire 350 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.".
              - Per il testo dell'art. 13, del decreto legislativo n.
          286/1998, si veda nello note all'art. 20.