Art. 4. 
                         Disposizione comune 
  1. I requisiti di idoneita' fisica, psichica e  attitudinale  e  le
cause di inidoneita' di cui al presente regolamento devono sussistere
al momento della visita medica di accertamento e permanere fino  alla
data di immissione in ruolo. La verifica del possesso  dei  requisiti
e' espletata in relazione alle funzioni da assolvere nel ruolo cui si
concorre.