Art. 33.
(Delega  al  Governo  per la modifica del codice dell'amministrazione
    digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare, secondo le modalita' e i
principi  e  criteri  direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15
marzo  1997,  n. 59,  e successive modificazioni, entro diciotto mesi
dalla  data di entratain vigore della presente legge, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto
con  i  Ministri  interessati, uno o piu' decreti legislativi volti a
modificare il codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi specifici:
 a)  prevedere  forme  sanzionatorie, anche inibendo l'erogazione dei
servizi   disponibili   in   modalita'   digitali  attraverso  canali
tradizionali,  per  le  pubbliche amministrazioni che non ottemperano
alle prescrizioni del codice;
 b)   individuare  meccanismi  volti  a  quantificare  gli  effettivi
risparmi  conseguiti  dalle  singole  pubbliche  amministrazioni,  da
utilizzare  per  l'incentivazione  del  personale  coinvolto e per il
finanziamento di progetti di innovazione;
 c)  individuare  meccanismi  volti a quantificare i mancati risparmi
derivati  dall'inottemperanza alle disposizioni del codice al fine di
introdurre  decurtazioni  alle  risorse  finanziarie  assegnate  o da
assegnare alle amministrazioni inadempienti;
 d)   prevedere   l'affidamento  temporaneo  delle  funzioni  di  cui
all'articolo  17  del  codice  ad  altre strutture in caso di mancata
istituzione del centro di competenza;
 e)  modificare  la normativa in materia di firma digitale al fine di
semplificarne   l'adozione   e   l'uso   da   parte   della  pubblica
amministrazione, dei cittadini e delle imprese, garantendo livelli di
sicurezza non inferiori agli attuali;
 f)  prevedere  il  censimento  e  la  diffusione  delle applicazioni
informatiche   realizzate   o  comunque  utilizzate  dalle  pubbliche
amministrazioni e dei servizi erogati con modalita' digitali, nonche'
delle   migliori  pratiche  tecnologiche  e  organizzative  adottate,
introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti;
 g)     individuare    modalita'    di    verifica    dell'attuazione
dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni centrali
e  delle  ulteriori  funzioni  di  cui all'articolo 16 del codice con
l'introduzione  di  forme  di  monitoraggio che includano valutazioni
sull'impatto  tecnologico,  nonche' sulla congruenza e compatibilita'
delle  soluzioni  adottate,  prevedendo  l'affidamento al CNIPA delle
relative attivita' istruttorie;
 h)  dispone l'implementazione del riuso dei programmi informatici di
cui all'articolo 69 del codice, prevedendo a tal fine che i programmi
sviluppati  per  le amministrazioni pubbliche presentino caratteri di
modularita' ed intersettorialita';
 i)  introdurre specifiche disposizioni volte a rendere la finanza di
progetto strumento per l'accelerazione dei processi di valorizzazione
dei  dati  pubblici  e  per  l'utilizzazione da parte delle pubbliche
amministrazioni centrali, regionali e locali;
 l) indicare modalita' di predisposizione di progetti di investimento
in  materia  di  innovazione tecnologica e di imputazione della spesa
dei  medesimi  che  consentano la complessiva ed organica valutazione
dei costi e delle economie che ne derivano;
 m)  prevedere  l'obbligo  dell'utilizzo delle procedure e delle reti
informatiche nelle comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni, di
qualsiasi  livello,  tra  loro,  con  i  propri  dipendenti  e  con i
concessionari di pubblici servizi;
 n)  prevedere la pubblicazione di indicatori di prestazioni nei siti
delle  pubbliche  amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto   legislativo   30   marzo   2001,   n. 165,   e   successive
modificazioni,   introducendo   sanzioni   per   le   amministrazioni
inadempienti;
 o) equiparare alle pubbliche amministrazioni le societa' interamente
partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico;
 p)   prevedere   che  tutte  le  pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'articolo  1,  comma  2, del citato decreto legislativo n. 165 del
2001   eroghino   i   propri  servizi,  ove  possibile,  nelle  forme
informatiche  e  con le modalita' telematiche, consolidando inoltre i
procedimenti  informatici  gia' implementati, anche in collaborazione
con soggetti privati;
 q)   introdurre   nel   codice   ulteriori   disposizioni  volte  ad
implementare  la  sicurezza informatica dei dati, dei sistemi e delle
infrastrutture delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione al
Sistema pubblico di connettivita'.
2.  All'attuazione  della  delega  di  cui  al  presente  articolo le
amministrazioni   interessate   provvedono   con  le  risorse  umane,
strumentali  e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
          Note all'art. 33:
             -  Si  riporta  il  testo dell'art. 20 della gia' citata
          legge n. 59 del 1997 e successive modificazioni:
             «Art. 20. - 1. Il Governo, sulla base di un programma di
          priorita'  di  interventi,  definito, con deliberazione del
          Consiglio   dei   Ministri,   in  relazione  alle  proposte
          formulate  dai  Ministri  competenti, sentita la Conferenza
          unificata  di  cui  all'art.  8  del decreto legislativo 28
          agosto  1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta
          al  Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno
          di  legge  per la semplificazione e il riassetto normativo,
          volto  a  definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i
          criteri,  le modalita' e le materie di intervento, anche ai
          fini  della  ridefinizione  dell'area  di  incidenza  delle
          pubbliche  funzioni  con  particolare  riguardo all'assetto
          delle  competenze  dello  Stato, delle regioni e degli enti
          locali.  In  allegato al disegno di legge e' presentata una
          relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e
          del riassetto.
             2.  Il  disegno  di  legge  di  cui  al  comma 1 prevede
          l'emanazione  di  decreti  legislativi,  relativamente alle
          norme  legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di
          regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge
          23  agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le
          norme regolamentari di competenza dello Stato.
             3.  Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
          le  singole  materie,  stabiliti  con  la  legge annuale di
          semplificazione  e  riassetto  normativo, l'esercizio delle
          deleghe  legislative  di  cui  ai commi 1 e 2 si attiene ai
          seguenti principi e criteri direttivi:
              a)  definizione del riassetto normativo e codificazione
          della  normativa  primaria  regolante  la  materia,  previa
          acquisizione  del  parere  del Consiglio di Stato, reso nel
          termine  di novanta giorni dal ricevimento della richiesta,
          con  determinazione dei principi fondamentali nelle materie
          di legislazione concorrente;
              a-bis)  coordinamento  formale  e sostanziale del testo
          delle   disposizioni   vigenti,   apportando  le  modifiche
          necessarie  per  garantire  la coerenza giuridica, logica e
          sistematica  della  normativa  e per adeguare, aggiornare e
          semplificare il linguaggio normativo;
              b)  indicazione  esplicita  delle norme abrogate, fatta
          salva  l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla
          legge in generale premesse al codice civile;
              c)  indicazione  dei  principi generali, in particolare
          per  quanto attiene alla informazione, alla partecipazione,
          al  contraddittorio,  alla  trasparenza  e  pubblicita' che
          regolano   i   procedimenti   amministrativi  ai  quali  si
          attengono  i  regolamenti previsti dal comma 2 del presente
          articolo,  nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7
          agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
              d)   eliminazione   degli   interventi   amministrativi
          autorizzatori  e  delle  misure  di  condizionamento  della
          liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
          pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
          pubblica,   all'amministrazione   della   giustizia,   alla
          regolazione  dei  mercati  e alla tutela della concorrenza,
          alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
          all'ordinato    assetto   del   territorio,   alla   tutela
          dell'igiene e della salute pubblica;
              e)  sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza,
          concessione,  nulla  osta,  permesso e di consenso comunque
          denominati che non implichino esercizio di discrezionalita'
          amministrativa  e il cui rilascio dipenda dall'accertamento
          dei  requisiti  e presupposti di legge, con una denuncia di
          inizio di attivita' da presentare da parte dell'interessato
          all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni
          e dalle certificazioni eventualmente richieste;
              f)  determinazione  dei  casi  in  cui  le  domande  di
          rilascio  di  un atto di consenso, comunque denominato, che
          non  implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa,
          corredate   dalla  documentazione  e  dalle  certificazioni
          relative   alle   caratteristiche   tecniche  o  produttive
          dell'attivita'  da  svolgere,  eventualmente  richieste, si
          considerano  accolte  qualora non venga comunicato apposito
          provvedimento  di  diniego  entro  il  termine  fissato per
          categorie  di  atti  in  relazione  alla  complessita'  del
          procedimento,     con    esclusione,    in    ogni    caso,
          dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
              g)  revisione e riduzione delle funzioni amministrative
          non direttamente rivolte:
               1)  alla regolazione ai fini dell'incentivazione della
          concorrenza;
               2)  alla  eliminazione  delle rendite e dei diritti di
          esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria;
               3)   alla   eliminazione   dei  limiti  all'accesso  e
          all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative;
               4)    alla    protezione    di    interessi   primari,
          costituzionalmente  rilevanti,  per  la realizzazione della
          solidarieta' sociale;
               5)  alla  tutela dell'identita' e della qualita' della
          produzione tipica e tradizionale e della professionalita';
              h)  promozione  degli interventi di autoregolazione per
          standard  qualitativi e delle certificazioni di conformita'
          da  parte  delle  categorie  produttive, sotto la vigilanza
          pubblica  o  di  organismi indipendenti, anche privati, che
          accertino  e  garantiscano  la  qualita'  delle  fasi delle
          attivita'  economiche e professionali, nonche' dei processi
          produttivi e dei prodotti o dei servizi;
              i)  per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri
          amministrativi   autorizzatori   o   ridotte   le  funzioni
          pubbliche   condizionanti   l'esercizio   delle   attivita'
          private,     previsione     dell'autoconformazione    degli
          interessati  a  modelli di regolazione, nonche' di adeguati
          strumenti  di verifica e controllo successivi. I modelli di
          regolazione    vengono   definiti   dalle   amministrazioni
          competenti    in    relazione    all'incentivazione   della
          concorrenzialita',  alla riduzione dei costi privati per il
          rispetto   dei   parametri   di  pubblico  interesse,  alla
          flessibilita'  dell'adeguamento  dei  parametri stessi alle
          esigenze manifestatesi nel settore regolato;
              l)   attribuzione   delle  funzioni  amministrative  ai
          comuni,  salvo  il  conferimento  di  funzioni  a province,
          citta'   metropolitane,   regioni   e   Stato  al  fine  di
          assicurarne  l'esercizio  unitario  in  base ai principi di
          sussidiarieta',     differenziazione     e     adeguatezza;
          determinazione  dei  principi  fondamentali di attribuzione
          delle  funzioni  secondo  gli stessi criteri da parte delle
          regioni    nelle    materie   di   competenza   legislativa
          concorrente;
              m)    definizione    dei    criteri    di   adeguamento
          dell'organizzazione   amministrativa   alle   modalita'  di
          esercizio delle funzioni di cui al presente comma
              n)  indicazione  esplicita  dell'autorita' competente a
          ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
          ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
             3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva
          dello  Stato,  completa  il  processo  di  codificazione di
          ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto
          legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme
          regolamentari  regolanti  la  medesima materia, se del caso
          adeguandole  alla  nuova  disciplina  di livello primario e
          semplificandole  secondo  i  criteri  di  cui ai successivi
          commi.
             4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma
          2,  emanati  sulla  base  della  legge di semplificazione e
          riassetto   normativo   annuale,  per  quanto  concerne  le
          funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
          principi:
              a)  semplificazione  dei procedimenti amministrativi, e
          di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
          strumentali,  in  modo  da  ridurre  il  numero  delle fasi
          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
          funzioni  per  settori omogenei, sopprimendo gli organi che
          risultino  superflui e costituendo centri interservizi dove
          ricollocare   il   personale   degli   organi  soppressi  e
          raggruppare  competenze  diverse  ma confluenti in un'unica
          procedura,  nel  rispetto dei principi generali indicati ai
          sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
          alle regioni;
              b)   riduzione  dei  termini  per  la  conclusione  dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi;
              c)  regolazione  uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione;
              d)  riduzione del numero di procedimenti amministrativi
          e  accorpamento  dei  procedimenti  che si riferiscono alla
          medesima attivita';
              e)  semplificazione  e accelerazione delle procedure di
          spesa   e   contabili,   anche   mediante   l'adozione   di
          disposizioni  che  prevedano termini perentori, prorogabili
          per   una   sola   volta,   per  le  fasi  di  integrazione
          dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
          provvedimenti si intendono adottati;
              f)  aggiornamento  delle  procedure, prevedendo la piu'
          estesa    e   ottimale   utilizzazione   delle   tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
          con i destinatari dell'azione amministrativa;
              f-bis)  generale  possibilita'  di utilizzare, da parte
          delle  amministrazioni  e dei soggetti a queste equiparati,
          strumenti  di  diritto  privato,  salvo che nelle materie o
          nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo'
          essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;
              f-ter)  conformazione  ai  principi  di sussidiarieta',
          differenziazione  e  adeguatezza,  nella ripartizione delle
          attribuzioni   e   competenze   tra   i   diversi  soggetti
          istituzionali,   nella   istituzione  di  sedi  stabili  di
          concertazione  e  nei rapporti tra i soggetti istituzionali
          ed    i    soggetti    interessati,   secondo   i   criteri
          dell'autonomia,    della    leale   collaborazione,   della
          responsabilita' e della tutela dell'affidamento;
              f-quater)  riconduzione  delle  intese, degli accordi e
          degli  atti equiparabili comunque denominati, nonche' delle
          conferenze  di  servizi,  previste dalle normative vigenti,
          aventi  il  carattere  della  ripetitivita',  ad uno o piu'
          schemi  base  o  modelli di riferimento nei quali, ai sensi
          degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990,
          n.  241,  e  successive  modificazioni,  siano stabilite le
          responsabilita',   le   modalita'   di   attuazione   e  le
          conseguenze degli eventuali inadempimenti;
              f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche
          e  amministrative  pubbliche  da  parte  di altre pubbliche
          amministrazioni,  sulla  base  di accordi conclusi ai sensi
          dell'art.   15  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
          successive modificazioni.
             5.  I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
          su  proposta  del  Ministro  competente, di concerto con il
          Presidente  del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la
          funzione  pubblica,  con  i  Ministri  interessati e con il
          Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
          del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
          decreto   legislativo   28   agosto   1997,   n.   281,  e,
          successivamente,  dei pareri delle Commissioni parlamentari
          competenti  che  sono  resi  entro  il  termine di sessanta
          giorni dal ricevimento della richiesta.
             6.  I  regolamenti  di  cui  al comma 2 sono emanati con
          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
          deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
          funzione  pubblica, di concerto con il Ministro competente,
          previa  acquisizione  del parere della Conferenza unificata
          di  cui  all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
          n.  281,  quando  siano coinvolti interessi delle regioni e
          delle  autonomie  locali, del parere del Consiglio di Stato
          nonche' delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri
          della  Conferenza  unificata  e del Consiglio di Stato sono
          resi  entro  novanta  giorni  dalla richiesta; quello delle
          Commissioni   parlamentari   e'  reso,  successivamente  ai
          precedenti,  entro  sessanta giorni dalla richiesta. Per la
          predisposizione  degli  schemi di regolamento la Presidenza
          del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche
          su  richiesta  del  Ministro  competente,  riunioni  tra le
          amministrazioni  interessate. Decorsi sessanta giorni dalla
          richiesta   di  parere  alle  Commissioni  parlamentari,  i
          regolamenti possono essere comunque emanati.
             7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente
          previsto  dai  decreti  legislativi,  entrano  in vigore il
          quindicesimo   giorno   successivo  alla  data  della  loro
          pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla
          stessa  data  sono  abrogate  le  norme,  anche  di  legge,
          regolatrici dei procedimenti.
             8.  I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
          ai  principi  di  cui  al  comma  4,  ai seguenti criteri e
          principi:
              a)  trasferimento  ad organi monocratici o ai dirigenti
          amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
          richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
          in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
          con  conferenze  di  servizi o con interventi, nei relativi
          procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
              b)   individuazione   delle   responsabilita'  e  delle
          procedure di verifica e controllo;
              c) soppressione dei procedimenti che risultino non piu'
          rispondenti  alle  finalita'  e agli obiettivi fondamentali
          definiti  dalla  legislazione di settore o che risultino in
          contrasto   con   i   principi   generali  dell'ordinamento
          giuridico nazionale o comunitario;
              d)  soppressione  dei  procedimenti che comportino, per
          l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
          benefici  conseguibili,  anche  attraverso  la sostituzione
          dell'attivita'   amministrativa   diretta   con   forme  di
          autoregolamentazione    da    parte    degli   interessati,
          prevedendone comunque forme di controllo;
              e)   adeguamento   della   disciplina   sostanziale   e
          procedimentale  dell'attivita'  e degli atti amministrativi
          ai  principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
          al regime concessorio quello autorizzatorio;
              f)  soppressione  dei  procedimenti  che  derogano alla
          normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
          sussistano  piu'  le ragioni che giustifichino una difforme
          disciplina settoriale;
              g)  regolazione,  ove  possibile,  di tutti gli aspetti
          organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
             8-bis.  Il  Governo verifica la coerenza degli obiettivi
          di  semplificazione  e di qualita' della regolazione con la
          definizione  della  posizione italiana da sostenere in sede
          di  Unione  europea  nella  fase  di  predisposizione della
          normativa  comunitaria,  ai  sensi  dell'art. 3 del decreto
          legislativo   30   luglio   1999,   n.   303.  Assicura  la
          partecipazione  italiana  ai programmi di semplificazione e
          di miglioramento della qualita' della regolazione interna e
          a livello europeo.
             9.  I  Ministeri  sono titolari del potere di iniziativa
          della  semplificazione  e  del  riassetto  normativo  nelle
          materie  di  loro  competenza,  fatti  salvi  i  poteri  di
          indirizzo  e  coordinamento  della Presidenza del Consiglio
          dei   Ministri,   che   garantisce  anche  l'uniformita'  e
          l'omogeneita'    degli    interventi    di    riassetto   e
          semplificazione.  La  Presidenza del Consiglio dei Ministri
          garantisce,   in  caso  di  inerzia  delle  amministrazioni
          competenti,   l'attivazione  di  specifiche  iniziative  di
          semplificazione e di riassetto normativo.
             10.  Gli  organi responsabili di direzione politica e di
          amministrazione   attiva   individuano   forme  stabili  di
          consultazione  e  di partecipazione delle organizzazioni di
          rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
          rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
          di semplificazione.
             11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
          sugli   effetti   prodotti   dalle   norme   contenute  nei
          regolamenti  di  semplificazione  e  di  accelerazione  dei
          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
          osservazioni  e proporre suggerimenti per la modifica delle
          norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
          amministrativa.».
             -  Il  decreto  legislativo  7 marzo 2005, n. 82 recante
          «Codice  dell'amministrazione digitale» e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  16  maggio  2005,  n. 112, supplemento
          ordinario.
             -  Si  riporta  il  testo degli articoli 16, 17 e 69 del
          gia' citato decreto legislativo n. 82 del 2005:
             «Art.  16  (Competenze  del Presidente del Consiglio dei
          Ministri  in materia di innovazione e tecnologie). - 1. Per
          il  perseguimento  dei  fini  di cui al presente codice, il
          Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri  o  il  Ministro
          delegato  per l'innovazione e le tecnologie, nell'attivita'
          di  coordinamento  del  processo  di  digitalizzazione e di
          coordinamento  e di valutazione dei programmi, dei progetti
          e   dei   piani   di   azione   formulati  dalle  pubbliche
          amministrazioni   centrali  per  lo  sviluppo  dei  sistemi
          informativi:
              a)   definisce   con   proprie   direttive   le   linee
          strategiche,  la  pianificazione  e  le  aree di intervento
          dell'innovazione      tecnologica      nelle      pubbliche
          amministrazioni centrali, e ne verifica l'attuazione;
              b)  valuta,  sulla  base  di  criteri  e  metodiche  di
          ottimizzazione  della  spesa,  il  corretto  utilizzo delle
          risorse  finanziarie  per  l'informatica e la telematica da
          parte delle singole amministrazioni centrali;
              c) sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di
          rilevanza  strategica,  di  preminente interesse nazionale,
          con  particolare  attenzione  per  i  progetti di carattere
          intersettoriale;
              d)  promuove  l'informazione circa le iniziative per la
          diffusione delle nuove tecnologie;
              e) detta norme tecniche ai sensi dell'art. 71 e criteri
          in  tema  di  pianificazione, progettazione, realizzazione,
          gestione,     mantenimento    dei    sistemi    informativi
          automatizzati  delle  pubbliche  amministrazioni centrali e
          delle  loro interconnessioni, nonche' della loro qualita' e
          relativi aspetti organizzativi e della loro sicurezza.
             2.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  il
          Ministro   delegato   per  l'innovazione  e  le  tecnologie
          riferisce   annualmente   al   Parlamento  sullo  stato  di
          attuazione del presente codice.».
             «Art.  17 (Strutture per l'organizzazione, l'innovazione
          e   le  tecnologie).  -  1.  Le  pubbliche  amministrazioni
          centrali  garantiscono l'attuazione delle linee strategiche
          per      la     riorganizzazione     e     digitalizzazione
          dell'amministrazione  definite  dal Governo. A tale fine le
          predette   amministrazioni   individuano   un   centro   di
          competenza cui afferiscono i compiti relativi a:
              a)  coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi
          informativi,  in  modo  da assicurare anche la coerenza con
          gli standard tecnici e organizzativi comuni;
              b)   indirizzo   e  coordinamento  dello  sviluppo  dei
          servizi,  sia  interni  che  esterni,  forniti  dai sistemi
          informativi dell'amministrazione;
              c)   indirizzo,   coordinamento  e  monitoraggio  della
          sicurezza informatica;
              d)   accesso   dei  soggetti  disabili  agli  strumenti
          informatici   e  promozione  dell'accessibilita'  anche  in
          attuazione  di  quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004,
          n. 4;
              e)   analisi   della   coerenza   tra  l'organizzazione
          dell'amministrazione    e   l'utilizzo   delle   tecnologie
          dell'informazione   e   della  comunicazione,  al  fine  di
          migliorare  la  soddisfazione dell'utenza e la qualita' dei
          servizi  nonche'  di  ridurre i tempi e i costi dell'azione
          amministrativa;
              f)  cooperazione  alla revisione della riorganizzazione
          dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
              g)   indirizzo,   coordinamento  e  monitoraggio  della
          pianificazione  prevista  per lo sviluppo e la gestione dei
          sistemi informativi;
              h)   progettazione  e  coordinamento  delle  iniziative
          rilevanti  ai  fini  di  una  piu'  efficace  erogazione di
          servizi   in  rete  a  cittadini  e  imprese  mediante  gli
          strumenti  della  cooperazione  applicativa  tra  pubbliche
          amministrazioni,   ivi   inclusa   la   predisposizione   e
          l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per
          la    realizzazione   e   compartecipazione   dei   sistemi
          informativi cooperativi;
              i)  promozione  delle iniziative attinenti l'attuazione
          delle  direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o  dal  Ministro  delegato per l'innovazione e le
          tecnologie;
              j)  pianificazione  e  coordinamento  del  processo  di
          diffusione,  all'interno  dell'amministrazione, dei sistemi
          di   posta   elettronica,   protocollo  informatico,  firma
          digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di
          sicurezza, accessibilita' e fruibilita'.
             1-bis.  Ciascun  Ministero istituisce un unico centro di
          competenza, salva la facolta' delle Agenzie di istituire un
          proprio centro.».
             «Art.  69  (Riuso  dei  programmi  informatici). - 1. Le
          pubbliche  amministrazioni  che siano titolari di programmi
          applicativi   realizzati   su  specifiche  indicazioni  del
          committente  pubblico,  hanno  obbligo  di darli in formato
          sorgente, completi della documentazione disponibile, in uso
          gratuito   ad   altre   pubbliche  amministrazioni  che  li
          richiedono e che intendano adattarli alle proprie esigenze,
          salvo motivate ragioni.
             2.   Al   fine   di  favorire  il  riuso  dei  programmi
          informatici  di proprieta' delle pubbliche amministrazioni,
          ai  sensi del comma 1, nei capitolati o nelle specifiche di
          progetto   e'  previsto  ove  possibile,  che  i  programmi
          appositamente    sviluppati    per    conto   e   a   spese
          dell'amministrazione  siano  facilmente  portabili su altre
          piattaforme.
             3.   Le   pubbliche   amministrazioni  inseriscono,  nei
          contratti  per  l'acquisizione di programmi informatici, di
          cui  al  comma  1,  clausole che garantiscano il diritto di
          disporre  dei  programmi  ai  fini del riuso da parte della
          medesima o di altre amministrazioni.
             4.   Nei   contratti   di   acquisizione   di  programmi
          informatici   sviluppati   per   conto   e  a  spese  delle
          amministrazioni,  le  stesse  possono  includere  clausole,
          concordate  con  il  fornitore,  che  tengano  conto  delle
          caratteristiche     economiche    ed    organizzative    di
          quest'ultimo,  volte a vincolarlo, per un determinato lasso
          di tempo, a fornire, su richiesta di altre amministrazioni,
          servizi  che  consentono  il  riuso  delle applicazioni. Le
          clausole  suddette  definiscono  le condizioni da osservare
          per la prestazione dei servizi indicati.».
             -  Si  riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del gia'
          citato  decreto  legislativo  n. 165 del 2001, e successive
          modificazioni:
             «2.  Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo,  le  regioni, le province, i comuni, le comunita'
          montane,  e  loro  consorzi  e associazioni, le istituzioni
          universitarie,  gli  Istituti  autonomi  case  popolari, le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  e  le  Agenzie  di  cui al decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».