Art. 34.
                (Servizi informatici per le relazioni
               tra pubbliche amministrazioni e utenti)

1.  Al  codice  dell'amministrazione  digitale,  di  cui  al  decreto
legislativo  7  marzo  2005,  n. 82, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
 a) all'articolo 6 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis.   Le  pubbliche  amministrazioni  regionali  e  locali  hanno
facolta'  di  assegnare  ai  cittadini  residenti  caselle  di  posta
elettronica  certificata  atte  alla  trasmissione  di documentazione
ufficiale";
 b) all'articolo 54, dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:
"2-ter.  Entro  il  30  giugno 2009, le amministrazioni pubbliche che
gia'  dispongono di propri siti sono tenute a pubblicare nella pagina
iniziale  del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata
a  cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi
del presente codice. Le amministrazioni devono altresi' assicurare un
servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalita'
di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili.
2-quater.  Entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni pubbliche che
gia'  dispongono  di  propri  siti  devono pubblicare il registro dei
processi  automatizzati  rivolti  al  pubblico.  Tali processi devono
essere  dotati  di  appositi  strumenti per la verifica a distanza da
parte del cittadino dell'avanzamento delle pratiche".
2.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si  applicano  ai
procedimenti, anche informatici, gia' disciplinati da norme speciali.
3.  Dall'applicazione  delle  disposizioni  introdotte  dal  presente
articolo  non  devono  derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
 
          Note all'art. 34:
             -  Si  riportano  i testi dell'art. 6 e dell'art. 54 del
          gia'  citato  decreto  legislativo  n. 82 del 7 marzo 2005,
          cosi' come modificati dalla presente legge:
             «Art.  6 (Utilizzo della posta elettronica certificata).
          -  1.  Le  pubbliche amministrazioni centrali utilizzano la
          posta  elettronica  certificata,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  11 febbraio 2005, n. 68, per
          ogni  scambio  di  documenti  e informazioni con i soggetti
          interessati   che   ne   fanno   richiesta   e   che  hanno
          preventivamente  dichiarato  il  proprio indirizzo di posta
          elettronica certificata.
             2.  Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
          alle pubbliche amministrazioni regionali e locali salvo che
          non sia diversamente stabilito.
             2-bis.  Le  pubbliche amministrazioni regionali e locali
          hanno  facolta' di assegnare ai cittadini residenti caselle
          di  posta elettronica certificata atte alla trasmissione di
          documentazione ufficiale.».
             «Art.   54   (Contenuto   dei   siti   delle   pubbliche
          amministrazioni).    -    1.   I   siti   delle   pubbliche
          amministrazioni  contengono necessariamente i seguenti dati
          pubblici:
              a)  l'organigramma,  l'articolazione  degli  uffici, le
          attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di
          livello  dirigenziale  non  generale,  i nomi dei dirigenti
          responsabili   dei   singoli  uffici,  nonche'  il  settore
          dell'ordinamento giuridico riferibile all'attivita' da essi
          svolta,   corredati   dai   documenti  anche  normativi  di
          riferimento;
              b)  l'elenco  delle tipologie di procedimento svolte da
          ciascun  ufficio  di  livello dirigenziale non generale, il
          termine  per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni
          altro  termine  procedimentale,  il nome del responsabile e
          l'unita'  organizzativa  responsabile dell'istruttoria e di
          ogni     altro    adempimento    procedimentale,    nonche'
          dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai
          sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n.
          241;
              c)  le  scadenze  e  le  modalita'  di  adempimento dei
          procedimenti  individuati  ai  sensi  degli  articoli 2 e 4
          della legge 7 agosto 1990, n. 241;
              d) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica
          istituzionali  attive,  specificando  anche se si tratta di
          una  casella  di  posta  elettronica  certificata di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
          n. 68;
              e)  le  pubblicazioni  di cui all'art. 26 della legge 7
          agosto  1990,  n. 241, nonche' i messaggi di informazione e
          di  comunicazione  previsti  dalla  legge 7 giugno 2000, n.
          150;
              f) l'elenco di tutti i bandi di gara e di concorso;
              g)   l'elenco   dei   servizi   forniti  in  rete  gia'
          disponibili  e dei servizi di futura attivazione, indicando
          i tempi previsti per l'attivazione medesima.
             2.  Le  amministrazioni  centrali che gia' dispongono di
          propri  siti  realizzano  quanto previsto dal comma 1 entro
          ventiquattro  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore del
          presente codice.
             2-bis.  Il  principio  di cui al comma 1 si applica alle
          amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse
          tecnologiche  e  organizzative  disponibili  e nel rispetto
          della loro autonomia normativa.
             2-ter.  Entro  il  30  giugno  2009,  le amministrazioni
          pubbliche  che gia' dispongono di propri siti sono tenute a
          pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo
          di  posta  elettronica certificata a cui il cittadino possa
          rivolgersi  per  qualsiasi  richiesta ai sensi del presente
          codice.  Le  amministrazioni  devono altresi' assicurare un
          servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le
          modalita'   di  lavorazione  delle  pratiche  e  i  servizi
          disponibili.
             2-quater.  Entro  il 31 dicembre 2009 le amministrazioni
          pubbliche   che  gia'  dispongono  di  propri  siti  devono
          pubblicare  il  registro dai processi automatizzati rivolti
          al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi
          strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino
          dell'avanzamento delle pratiche.
             3.  I  dati  pubblici contenuti nei siti delle pubbliche
          amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza
          necessita' di autenticazione informatica.
             4.  Le  pubbliche  amministrazioni  garantiscono  che le
          informazioni   contenute   sui   siti   siano   conformi  e
          corrispondenti     alle    informazioni    contenute    nei
          provvedimenti   amministrativi   originali   dei  quali  si
          fornisce comunicazione tramite il sito.
             4-bis.  La  pubblicazione  telematica produce effetti di
          pubblicita'  legale  nei  casi  e  nei  modi  espressamente
          previsti dall'ordinamento.».