Art. 35.
           (Diffusione delle tecnologie telematiche nelle
                           comunicazioni)

1.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore della presente
legge,  il  Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge   23  agosto  1988,  n. 400,  e  successive  modificazioni,  un
regolamento  recante  modifiche  al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, anche al fine di
garantire   l'interoperabilita'  del  sistema  di  posta  elettronica
certificata con analoghi sistemi internazionali.
2.  All'articolo  16-bis  del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 28 gennaio 2009, n. 2,
sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  al  comma  5, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole:   "o   analogo  indirizzo  di  posta  elettronica  basato  su
tecnologie  che  certifichino data e ora dell'invio e della ricezione
delle  comunicazioni  e  l'integrita'  del  contenuto  delle  stesse,
garantendol'interoperabilita' con analoghi sistemi internazionali";
 b) al comma 6:
1) la parola: "unicamente" e' soppressa;
2)  dopo  le  parole:  "decreto  legislativo  n. 82  del  2005," sono
inserite  le  seguenti:  "o  analogo  indirizzo  di posta elettronica
basato  su  tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della
ricezione  delle  comunicazioni  e  l'integrita'  del contenuto delle
stesse,   garantendo   l'interoperabilita'   con   analoghi   sistemi
internazionali,".
 
          Note all'art. 35:
             -  Si  riporta  il  testo del comma 1 dell'art. 17 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
             «1.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
              a)  l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari;
              b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
              c)  le  materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
              e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali].».
             - Il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
          2005,  n.  68 recante «Regolamento recante disposizioni per
          l'utilizzo  della  posta  elettronica  certificata, a norma
          dell'art.  27  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2005, n. 97.
             -  Si  riporta il testo dell'art. 16-bis del gia' citato
          decreto-legge  n. 185, cosi' come modificato dalla presente
          legge:
             Art. 16-bis (Misure di semplificazione per le famiglie e
          per  le imprese). - 1. A decorrere dalla data di entrata in
          vigore del decreto di cui al comma 3 e secondo le modalita'
          ivi previste, i cittadini comunicano il trasferimento della
          propria  residenza e gli altri eventi anagrafici e di stato
          civile all'ufficio competente. Entro ventiquattro ore dalla
          conclusione  del  procedimento  amministrativo  anagrafico,
          l'ufficio  di  anagrafe  trasmette le variazioni all'Indice
          nazionale  delle anagrafi, di cui all'art. 1, quarto comma,
          della  legge  24  dicembre  1954,  n.  1228,  e  successive
          modificazioni,  che  provvede  a  renderle accessibili alle
          altre amministrazioni pubbliche.
             2. La richiesta al cittadino di produrre dichiarazioni o
          documenti  al  di  fuori  di  quelli  indispensabili per la
          formazione e le annotazioni degli atti di stato civile e di
          anagrafe  costituisce  violazione  dei doveri d'ufficio, ai
          fini della responsabilita' disciplinare.
             3.  Con  uno o piu' decreti del Ministro per la pubblica
          amministrazione    e    l'innovazione    e   del   Ministro
          dell'interno,   sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui
          all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
          e successive modificazioni, sono stabilite le modalita' per
          l'attuazione del comma 1.
             4. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi
          o maggiori oneri per la finanza pubblica.
             5.  Per  favorire  la  realizzazione  degli obiettivi di
          massima   diffusione  delle  tecnologie  telematiche  nelle
          comunicazioni,  previsti  dal  codice  dell'amministrazione
          digitale,  di  cui  al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
          82,  ai  cittadini che ne fanno richiesta e' attribuita una
          casella   di   posta   elettronica  certificata  o  analogo
          indirizzo  di  posta  elettronica  basato su tecnologie che
          certifichino  data e ora dell'invio e della ricezione delle
          comunicazioni  e  l'integrita'  del contenuto delle stesse,
          garantendo   l'interoperabilita'   con   analoghi   sistemi
          internazionali.    L'utilizzo   della   posta   elettronica
          certificata  avviene  ai  sensi  degli  articoli 6 e 48 del
          citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005,
          con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione
          per  mezzo della posta. Le comunicazioni che transitano per
          la  predetta  casella di posta elettronica certificata sono
          senza oneri.
             6.  Per  i  medesimi  fini  di  cui  al  comma  5,  ogni
          amministrazione  pubblica  utilizza  la  posta  elettronica
          certificata, ai sensi dei citati articoli 6 e 48 del codice
          di  cui  al  decreto  legislativo n. 82 del 2005, o analogo
          indirizzo  di  posta  elettronica  basato su tecnologie che
          certifichino  data e ora dell'invio e della ricezione delle
          comunicazioni  e  l'integrita'  del contenuto delle stesse,
          garantendo   l'interoperabilita'   con   analoghi   sistemi
          internazionali,  con  effetto  equivalente, ove necessario,
          alla   notificazione   per   mezzo   della  posta,  per  le
          comunicazioni  e  le  notificazioni aventi come destinatari
          dipendenti   della   stessa   o  di  altra  amministrazione
          pubblica.
             7.   Con   decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,   su   proposta  del  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione  e  l'innovazione, da emanare entro novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
          conversione  del presente decreto, previa intesa in sede di
          Conferenza   unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto
          legislativo   28   agosto   1997,   n.  281,  e  successive
          modificazioni,  sono definite le modalita' di rilascio e di
          uso   della   casella   di  posta  elettronica  certificata
          assegnata  ai  cittadini  ai sensi del comma 5 del presente
          articolo, con particolare riguardo alle categorie a rischio
          di esclusione ai sensi dell'art. 8 del citato codice di cui
          al decreto legislativo n. 82 del 2005, nonche' le modalita'
          di  attivazione del servizio mediante procedure di evidenza
          pubblica,   anche   utilizzando  strumenti  di  finanza  di
          progetto.   Con  il  medesimo  decreto  sono  stabilite  le
          modalita' di attuazione di quanto previsto nel comma 6, cui
          le  amministrazioni  pubbliche provvedono nell'ambito degli
          ordinari stanziamenti di bilancio.
             8.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 si
          provvede  mediante  l'utilizzo  delle  risorse  finanziarie
          assegnate,  ai  sensi  dell'art.  27 della legge 16 gennaio
          2003, n. 3, al progetto «Fondo di garanzia per le piccole e
          medie  imprese»  con  decreto  dei Ministri delle attivita'
          produttive  e  per  l'innovazione e le tecnologie 15 giugno
          2004,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 150 del 29
          giugno  2004,  non impegnate alla data di entrata in vigore
          della legge di conversione del presente decreto.
             9.  all'art. 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007,
          n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
              a)  all'alinea  sono  aggiunte,  in  fine,  le seguenti
          parole:  «, in conformita' a quanto previsto dagli standard
          del Sistema pubblico di connettivita' (SPC)»;
              b) dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:
              «g-bis)   le   regole   tecniche   idonee  a  garantire
          l'attestazione  della  data,  l'autenticita' dell'origine e
          l'integrita'  del  contenuto  della fattura elettronica, di
          cui  all'art. 21, comma 3, del decreto del Presidente della
          Repubblica   26   ottobre   1972,   n.  633,  e  successive
          modificazioni, per ogni fine di legge».
             10.  In  attuazione dei principi stabiliti dall'art. 18,
          comma  2,  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
          modificazioni,  e  dall'art.  43,  comma 5, del testo unico
          delle  disposizioni  legislative e regolamentari in materia
          di  documentazione  amministrativa,  di  cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445, le
          stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche
          attraverso  strumenti  informatici,  il  documento unico di
          regolarita' contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti
          abilitati  al  rilascio in tutti i casi in cui e' richiesto
          dalla legge.
             11.  In  deroga  alla normativa vigente, per i datori di
          lavoro  domestico  gli  obblighi  di cui all'art. 9-bis del
          decreto-legge  1°  ottobre  1996,  n.  510, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  28  novembre  1996, n. 608, e
          successive  modificazioni,  si  intendono  assolti  con  la
          presentazione   all'Istituto   nazionale  della  previdenza
          sociale  (INPS),  attraverso  modalita' semplificate, della
          comunicazione  di  assunzione, cessazione, trasformazione e
          proroga del rapporto di lavoro.
             12.   L'INPS   trasmette,   in   via   informatica,   le
          comunicazioni  semplificate  di  cui al comma 11 ai servizi
          competenti,  al  Ministero del lavoro, della salute e delle
          politiche     sociali,     all'Istituto    nazionale    per
          l'assicurazione  contro  gli  infortuni sul lavoro (INAIL),
          nonche'  alla  prefettura-ufficio territoriale del Governo,
          nell'ambito  del  Sistema pubblico di connettivita' (SPC) e
          nel  rispetto  delle  regole  tecniche di sicurezza, di cui
          all'art.  71,  comma  1-bis,  del  codice di cui al decreto
          legislativo  7  marzo  2005, n. 82, anche ai fini di quanto
          previsto  dall'art. 4-bis, comma 6, del decreto legislativo
          21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni.