Art. 23. (Poteri in caso di interventi d'urgenza sul territorio nazionale). 1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 25 del Trattato: a) la facolta' d'intervento ivi prevista si intende riferita alle situazioni di emergenza in cui un eventuale ritardo rischia di favorire il verificarsi dell'evento dannoso; b) gli appartenenti agli organi di polizia dello Stato contraente confinante possono utilizzare solo per legittima difesa le medesime armi previste per gli appartenenti alle unita' miste di cui all'articolo 22 della presente legge. 2. Nel caso in cui la misura provvisoria del fermo di una persona e' disposta, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, del Trattato, dagli appartenenti agli organi di polizia dello Stato contraente confinante, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 30 settembre 1993, n. 388.
Note all'art. 23: - Il testo dell'art. 5 della legge 30 giugno 1993, n. 388 (Ratifica ed esecuzione: a) del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni; b) dell'accordo di adesione della Repubblica Italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonche' la convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato; c) dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo dl cui alla lettera b); tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 1993, n. 232, supplemento ordinario, e' il seguente: «Art. 5. - 1. Nel caso previsto dall'ultima parte dell'art. 41, paragrafo 1, della Convenzione, la polizia giudiziaria verifica l'identita' della persona inseguita e procede al suo fermo. 2. La persona fermata, se non e' cittadino italiano, e' rimessa in liberta' dalla medesima autorita' che ha proceduto al fermo al piu' tardi alla scadenza del termine indicato nel paragrafo 6 dell'art. 41 della Convenzione, se entro lo stesso termine non si e' proceduto all'arresto al sensi dell'art. 716 del codice di procedura penale.».