Art. 23.
 (Poteri in caso di interventi d'urgenza sul territorio nazionale).

  1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 25 del Trattato:
   a) la  facolta' d'intervento ivi prevista si intende riferita alle
situazioni  di  emergenza  in  cui  un  eventuale  ritardo rischia di
favorire il verificarsi dell'evento dannoso;
   b) gli  appartenenti agli organi di polizia dello Stato contraente
confinante  possono  utilizzare solo per legittima difesa le medesime
armi   previste  per  gli  appartenenti  alle  unita'  miste  di  cui
all'articolo 22 della presente legge.
  2.  Nel  caso in cui la misura provvisoria del fermo di una persona
e'  disposta,  ai  sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, del Trattato,
dagli  appartenenti  agli  organi  di  polizia dello Stato contraente
confinante,  si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della
legge 30 settembre 1993, n. 388.
 
          Note all'art. 23:
             -  Il  testo  dell'art. 5 della legge 30 giugno 1993, n.
          388  (Ratifica ed esecuzione: a) del protocollo di adesione
          del   Governo  della  Repubblica  italiana  all'accordo  di
          Schengen  del  14  giugno  1985  tra  i Governi degli Stati
          dell'Unione   economica   del   Benelux,  della  Repubblica
          federale  di  Germania e della Repubblica francese relativo
          all'eliminazione  graduale  dei  controlli  alle  frontiere
          comuni,  con  due  dichiarazioni comuni; b) dell'accordo di
          adesione  della Repubblica Italiana alla convenzione del 19
          giugno  1990  di  applicazione del summenzionato accordo di
          Schengen,   con   allegate  due  dichiarazioni  unilaterali
          dell'Italia  e  della  Francia,  nonche' la convenzione, il
          relativo   atto  finale,  con  annessi  l'atto  finale,  il
          processo  verbale  e la dichiarazione comune dei Ministri e
          Segretari  di  Stato firmati in occasione della firma della
          citata  convenzione  del  1990,  e  la dichiarazione comune
          relativa  agli  articoli  2  e  3  dell'accordo di adesione
          summenzionato;   c)   dell'accordo  tra  il  Governo  della
          Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese
          relativo  agli  articoli  2  e  3  dell'accordo dl cui alla
          lettera  b);  tutti  atti  firmati  a Parigi il 27 novembre
          1990), pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 1993,
          n. 232, supplemento ordinario, e' il seguente:
             «Art.  5.  -  1.  Nel  caso  previsto  dall'ultima parte
          dell'art.  41,  paragrafo  1, della Convenzione, la polizia
          giudiziaria  verifica l'identita' della persona inseguita e
          procede al suo fermo.
             2.  La persona fermata, se non e' cittadino italiano, e'
          rimessa   in  liberta'  dalla  medesima  autorita'  che  ha
          proceduto  al fermo al piu' tardi alla scadenza del termine
          indicato nel paragrafo 6 dell'art. 41 della Convenzione, se
          entro  lo stesso termine non si e' proceduto all'arresto al
          sensi dell'art. 716 del codice di procedura penale.».