Art. 13. Grado di approfondimento 1. I contenuti tecnici del Sistema di gestione della sicurezza, cosi' come definiti negli articoli da 6 a 12, devono essere conformi allo stato dell'arte in materia, ed essere sviluppati con un grado di dettaglio delle singole problematiche corrispondente all'effettiva pericolosita' dello stabilimento, cosi' come indicato, tra l'altro, dall'assoggettabilita' o meno all'art. 8 del decreto legislativo n. 334 del 17 agosto 1999, e alla complessita' dell'organizzazione, cosi' come indicato, tra l'altro, dal numero di addetti e dalla presenza o meno di lavorazioni di processo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 agosto 2000 p. Il Ministro dell'ambiente Calzolaio p. Il Ministro dell'interno Di Nardo Il Ministro della sanita' Veronesi Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Letta