Art. 13.
                      Grado di approfondimento
  1.  I  contenuti  tecnici  del Sistema di gestione della sicurezza,
cosi'  come definiti negli articoli da 6 a 12, devono essere conformi
allo stato dell'arte in materia, ed essere sviluppati con un grado di
dettaglio  delle  singole  problematiche corrispondente all'effettiva
pericolosita'  dello  stabilimento, cosi' come indicato, tra l'altro,
dall'assoggettabilita'  o  meno all'art. 8 del decreto legislativo n.
334  del  17 agosto  1999,  e  alla complessita' dell'organizzazione,
cosi'  come  indicato,  tra  l'altro,  dal  numero di addetti e dalla
presenza o meno di lavorazioni di processo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 9 agosto 2000

                    p. Il Ministro dell'ambiente
                              Calzolaio
                     p. Il Ministro dell'interno
                              Di Nardo
                      Il Ministro della sanita'
                              Veronesi
     Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
                                Letta