Art. 6. Organizzazione e personale 1. Il sistema di gestione della sicurezza, anche attraverso l'allocazione delle risorse necessarie, deve farsi carico della gestione, dell'organizzazione e del personale, al fine di garantire un livello di sicurezza compatibile con la realta' in cui opera lo stabilimento, cosi' come, in particolare, definito nel documento e richiesto sia dalle norme legislative e dalle regole tecniche, sia dalle valutazioni e determinazioni espresse dalle autorita' competenti. Esso deve, inoltre, stabilire gli standard e le norme tecniche a livello aziendale aggiuntivi, necessari a consentire la completa razionalizzazione in materia di prevenzione e di controllo delle prestazioni. 2. Il sistema di gestione della sicurezza deve riflettere l'impegno globale all'interno dell'azienda, dall'alta direzione fino agli operatori, e la cultura di sicurezza dell'organizzazione, cosi' come definiti nel documento, e come appare dall'allocazione di risorse e dall'assegnazione di responsabilita'. 3. Il sistema di gestione della sicurezza deve individuare le posizioni chiave ad ogni livello dell'organizzazione, definendo univocamente ed esplicitamente ruoli, compiti, responsabilita', autorita' e disponibilita' di risorse. Esso deve, inoltre, definire le interfacce tra le posizioni chiave, tra queste e l'alta direzione e tutto il personale coinvolto in attivita' rilevanti ai fini della sicurezza, anche attraverso il rappresentante dei lavoratori. 4. Il sistema di gestione della sicurezza, anche in riferimento al decreto del Ministero dell'ambiente del 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1998, deve definire i requisiti minimi di formazione, informazione e addestramento per tutto il personale coinvolto in attivita' rilevanti ai fini della sicurezza, proprio o di terzi, fisso od occasionale, e garantire la disponibilita' e l'impiego del relativo equipaggiamento di protezione. Esso deve, inoltre, definire le attivita' necessarie al raggiungimento e al mantenimento di tali requisiti, anche in termini di qualificazione professionale e di capacita' operative; queste devono essere assicurate anche mediante l'idoneita' dell'interfaccia tra operatore e impianto.