Art. 6.
                     Organizzazione e personale
  1.  Il  sistema  di  gestione  della  sicurezza,  anche  attraverso
l'allocazione  delle  risorse  necessarie,  deve  farsi  carico della
gestione,  dell'organizzazione  e del personale, al fine di garantire
un  livello  di  sicurezza compatibile con la realta' in cui opera lo
stabilimento,  cosi'  come,  in particolare, definito nel documento e
richiesto  sia  dalle  norme legislative e dalle regole tecniche, sia
dalle   valutazioni   e   determinazioni   espresse  dalle  autorita'
competenti.  Esso  deve,  inoltre,  stabilire gli standard e le norme
tecniche  a  livello  aziendale aggiuntivi, necessari a consentire la
completa  razionalizzazione  in materia di prevenzione e di controllo
delle prestazioni.
  2. Il sistema di gestione della sicurezza deve riflettere l'impegno
globale  all'interno  dell'azienda,  dall'alta  direzione  fino  agli
operatori,  e la cultura di sicurezza dell'organizzazione, cosi' come
definiti  nel  documento, e come appare dall'allocazione di risorse e
dall'assegnazione di responsabilita'.
  3.  Il  sistema  di  gestione  della  sicurezza deve individuare le
posizioni  chiave  ad  ogni  livello  dell'organizzazione,  definendo
univocamente   ed  esplicitamente  ruoli,  compiti,  responsabilita',
autorita'  e  disponibilita' di risorse. Esso deve, inoltre, definire
le  interfacce tra le posizioni chiave, tra queste e l'alta direzione
e  tutto  il personale coinvolto in attivita' rilevanti ai fini della
sicurezza, anche attraverso il rappresentante dei lavoratori.
  4.  Il sistema di gestione della sicurezza, anche in riferimento al
decreto  del  Ministero  dell'ambiente  del 16 marzo 1998, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  74 del 30 marzo 1998, deve definire i
requisiti  minimi  di  formazione,  informazione  e addestramento per
tutto  il  personale  coinvolto  in attivita' rilevanti ai fini della
sicurezza,  proprio  o di terzi, fisso od occasionale, e garantire la
disponibilita'   e   l'impiego   del   relativo   equipaggiamento  di
protezione.  Esso  deve, inoltre, definire le attivita' necessarie al
raggiungimento  e al mantenimento di tali requisiti, anche in termini
di  qualificazione  professionale  e  di  capacita' operative; queste
devono  essere assicurate anche mediante l'idoneita' dell'interfaccia
tra operatore e impianto.