Art. 9.
                      Gestione delle modifiche
  1. Il sistema di gestione della sicurezza deve prevedere l'adozione
e  l'applicazione  di  procedure  per garantire una corretta gestione
delle  modifiche degli impianti esistenti e della progettazione degli
impianti  o parti di impianto nuovi. Qualunque variazione, permanente
o  temporanea,  agli  impianti  e  relativi  sistemi o componenti, ai
parametri  di  processo,  all'organizzazione  o  alle  procedure deve
essere  esaminata  al  fine di stabilirne l'eventuale influenza sulla
sicurezza del processo e, in caso affermativo, gestita come modifica.
Un  limite  temporale  massimo  deve  essere fissato per le modifiche
temporanee.
  2.  Le modifiche devono essere pianificate e valutate ai fini della
sicurezza,  assicurando  il  mantenimento  dei criteri e requisiti di
sicurezza  fissati  e il rispetto di quanto previsto in materia dalla
normativa  vigente  e,  in  particolare,  dall'art.  10  del  decreto
legislativo  n. 334 del 17 agosto 1999. Le attivita' di riesame della
sicurezza  devono  essere  pianificate  e correlate allo sviluppo del
progetto  della  modifica  o dell'impianto nuovo in tutte le sue fasi
realizzative, dalla progettazione concettuale, alla messa in marcia e
collaudo finale.
  3.   Le   modifiche   devono   essere   soggette  a  meccanismi  di
approvazione,  subordinati  all'esito di procedure di controllo degli
interventi realizzati, e documentate, anche in riferimento al riesame
della    progettazione    e    delle    valutazioni   di   sicurezza,
all'aggiornamento  della  documentazione  e al riesame dei fabbisogni
formativi  e  di  addestramento  del  personale coinvolto a qualunque
titolo dalla modifica apportata.