Art. 33.
                     (Ulteriori semplificazioni
                       in materia societaria)
1.  Il comma secondo dell'articolo 2196, il secondo periodo del comma
secondo  dell'articolo  2197, il comma secondo dell'articolo 2298, il
comma  terzo dell'articolo 2299, il comma secondo dell'articolo 2309,
il  secondo  periodo  del  comma quarto dell'articolo 2383 e il comma
secondo  dell'articolo  2450-bis del codice civile sono abrogati. Nel
comma  primo  dell'articolo  2506 del codice civile sono soppresse le
parole:   "e   depositarne   nel  registro  delle  imprese  le  firme
autografe". L'articolo 49 del testo unico approvato con regio decreto
20   settembre   1934,  n.  2011,  e'  abrogato.  Nel  comma  secondo
dell'articolo  2354  del  codice  civile  le parole: "l'originale sia
depositato  presso  l'ufficio  del  registro  delle  imprese  ove  e'
iscritta la societa'" sono sostituite dalla seguente: "autenticata".
2. L'articolo 2330-bis del codice civile e' abrogato. Nel comma terzo
dell'articolo  2343-bis  del  codice civile sono soppresse le parole:
"del  deposito  deve  essere  fatta menzione nel Bollettino ufficiale
delle  societa'  per  azioni  e a responsabilita' limitata". Il comma
quinto  dell'articolo  2383  del codice civile e' abrogato. Nel comma
sesto  dell'articolo  2383 del codice civile le parole "dai due commi
precedenti"  sono  sostituite dalle seguenti: "dal comma precedente".
Nel comma settimo dell'articolo 2383 del codice civile sono soppresse
le  parole: "e quinto". Nel comma terzo dell'articolo 2385, nel comma
terzo  dell'articolo  2400, e nei commi quarto e quinto dell'articolo
2449  del  codice  civile sono soppresse le parole: "e pubblicata nel
Bollettino  ufficiale  delle  societa' per azioni e a responsabilita'
limitata".  Nel comma primo dell'articolo 2436 del codice civile sono
soppresse  le  parole:  "e  pubblicate nel Bollettino ufficiale delle
societa' per azioni e a responsabilita' limitata" e nel comma secondo
dell'articolo  2436  del  codice  civile sono soppresse le parole: "e
pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle societa' per azioni e a
responsabilita'  limitata".  Nel comma settimo dell'articolo 2449 del
codice  civile sono soppresse le parole: "e pubblicati nel Bollettino
ufficiale  delle  societa'  per azioni e a responsabilita' limitata".
Nel   comma  quarto  dell'articolo  2420-bis  del  codice  civile  e'
soppresso  il  terzo periodo. Nel comma quinto dell'articolo 2420-bis
del  codice  civile  le  parole  "pubblicato nel Bollettino ufficiale
della   societa'  per  azioni  e  a  responsabilita'  limitata"  sono
sostituite  dalle seguenti: "depositato presso l'ufficio del registro
delle  imprese". Nel comma primo dell'articolo 2435 del codice civile
e' soppresso il secondo periodo. Nel comma secondo dell'articolo 2441
del  codice  civile  le  parole  "pubblicata nel Bollettino ufficiale
delle   societa'  per  azioni  e  a  responsabilita'  limitata"  sono
sostituite  dalle seguenti: "depositata presso l'ufficio del registro
delle imprese". Il comma secondo dell'articolo 2444 del codice civile
e'  abrogato. Il comma terzo dell'articolo 2450-bis del codice civile
e'  abrogato.  Nel  comma quarto dell'articolo 2452 del codice civile
sono  soppresse  le  parole: "e terzo". Nel comma primo dell'articolo
2456  del codice civile sono soppresse le parole: "e la pubblicazione
del  provvedimento  di  cancellazione  nel Bollettino ufficiale delle
societa'  per  azioni  e a responsabilita' limitata". L'art. 2457-bis
del  codice civile e' abrogato. La rubrica dell'articolo 2457-ter del
codice   civile   e'   sostituita   dalla  seguente:  "Effetti  della
pubblicazione   nel   registro   delle   imprese".   Il  comma  primo
dell'articolo  2457-ter del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Gli  atti per i quali il codice prescrive l'iscrizione o il deposito
nel  registro  delle  imprese  sono opponibili ai terzi soltanto dopo
tale  pubblicazione,  a meno che la societa' non provi che i terzi ne
erano a conoscenza". Il comma terzo dell'articolo 2457-ter del codice
civile  e'  abrogato. Nel comma secondo dell'articolo 2475 del codice
civile   e'  soppressa  la  parola:  "2330-bis".  Nel  comma  secondo
dell'articolo   2487  del  codice  civile  e'  soppressa  la  parola:
"quinto".  La  rubrica  dell'articolo  2497-bis  del codice civile e'
sostituita  dalla seguente: "Effetti della pubblicazione nel registro
delle  imprese".  Nell'articolo  2497-bis del codice civile le parole
"degli   articoli   2457-bis   e"   sono  sostituite  dalle  seguenti
"dall'articolo  2457".  Nel comma primo dell'articolo 2626 del codice
civile  sono  soppresse le parole: "ovvero omettono di richiedere una
pubblicazione  nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a
responsabilita' limitata,".
3.  La legge 12 aprile 1973, n. 256, e' abrogata. L'articolo 1, comma
1,  lettere  f)  e  g),  l'articolo  2,  comma  1,  lettere  b) e c),
l'articolo 5, comma 2, l'articolo 12, comma 2, l'articolo 14, commi 3
e  4,  l'articolo  20, commi 2 e 3, l'articolo 21 e l'articolo 22 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono
abrogati.  Nella  rubrica  del  Titolo  IV  del  medesimo decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  581  del  1995,  sono soppresse le
seguenti parole: "il BUSARL, il BUSC e".
4. Nel comma primo dell'articolo 2309, nel comma quarto dell'articolo
2383,   nel   comma   terzo   dell'articolo  2385,  nel  comma  terzo
dell'articolo  2400,  nel comma secondo dell'articolo 2417, nel comma
settimo dell'articolo 2449, nel comma primo dell'articolo 2450-bis, e
nel  comma  quarto dell'articolo 2475-bis del codice civile le parole
"quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".
 
          Note all'articolo 33
              -  Si  riporta  il  testo dell'articolo 2196 del codice
          civile, come modificato dalla presente legge:
              "Art.  2196.  (Iscrizione dell'impresa). - Entro trenta
          giorni dall'inizio dell'impresa l'imprenditore che esercita
          un'attivita'   commerciale   deve   chiedere   l'iscrizione
          all'ufficio   del   registro   delle   imprese   nella  cui
          circoscrizione stabilisce la sede, indicando:
                1)  il  cognome  e  il  nome,  il  nome del padre, la
          cittadinanza;
                2) la ditta;
                3) l'oggetto dell'impresa;
                4) la sede dell'impresa;
                5)   il   cognome   e   il  nome  degli  institori  e
          procuratori.
                [abrogato il comma secondo].
              L'imprenditore deve inoltre chiedere l'iscrizione delle
          modificazioni  relative  agli  elementi  suindicati e della
          cessazione  dell'impresa  entro  trenta giorni da quello in
          cui le modificazioni o la cessazione si verificano.
              -  Si  riporta  il  testo dell'articolo 2197 del codice
          civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e
          successive  modificazioni,  come  modificato dalla presente
          legge:
              "Art.  2197.  (Sedi  secondarie).  - L'imprenditore che
          istituisce  nel  territorio dello Stato sedi secondarie con
          una  rappresentanza  stabile  deve,  entro  trenta  giorni,
          chiederne   l'iscrizione  all'ufficio  del  registro  delle
          imprese del luogo dove e' la sede principale dell'impresa.
              Nello  stesso  termine  la  richiesta deve essere fatta
          all'ufficio  del  luogo  nel  quale  e'  istituita  la sede
          secondaria,  indicando  altresi'  la  sede principale, e il
          cognome  e  il  nome  del rappresentante preposto alla sede
          secondaria. [periodo abrogato].
              La  disposizione  del  secondo  comma  si applica anche
          all'imprenditore  che  ha  all'estero  la  sede  principale
          dell'impresa.
              L'imprenditore   che  istituisce  sedi  secondarie  con
          rappresentanza   stabile   all'estero  deve,  entro  trenta
          giorni,  chiederne  l'iscrizione  all'ufficio  del registro
          nella cui circoscrizione si trova la sede principale".
              -  Si  riporta  il  testo dell'articolo 2298 del codice
          civile,  approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262,
          e  successive modificazioni, come modificato dalla presente
          legge:
              "Art.   2298.   (Rappresentanza   della   societa').  -
          L'amministratore  che  ha  la rappresentanza della societa'
          puo'  compiere  tutti  gli  atti che rientrano nell'oggetto
          sociale,  salve  le  limitazioni  che  risultano  dall'atto
          costitutivo  o  dalla  procura.  Le  limitazioni  non  sono
          opponibili  ai  terzi,  se  non  sono iscritte nel registro
          delle  imprese o se non si prova che i terzi ne hanno avuto
          conoscenza.
              [abrogato il comma secondo]".
              -  Si  riporta  il  testo dell'articolo 2299 del codice
          civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e
          successive  modificazioni,  come  modificato dalla presente
          legge:
              "Art.  2299. (Sedi secondarie). - Un estratto dell'atto
          costitutivo  deve essere depositato per l'iscrizione presso
          l'ufficio  del  registro  delle imprese del luogo in cui la
          societa'  istituisce sedi secondarie con una rappresentanza
          stabile,   entro   trenta   giorni  dall'istituzione  delle
          medesime.
              L'estratto  deve indicare l'ufficio del registro presso
          il quale e' iscritta la societa' e la data dell'iscrizione.
              [abrogato il comma terzo].
              L'istituzione di sedi secondarie deve essere denunciata
          per l'iscrizione nello stesso termine anche all'ufficio del
          registro del luogo dove e' iscritta la societa'".
              -  Si  riporta  il  testo dell'articolo 2309 del codice
          civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e
          successive  modificazioni,  come  modificato dalla presente
          legge:
              "Art.    2309.    (Pubblicazione   della   nomina   dei
          liquidatori). - La deliberazione dei soci o la sentenza che
          nomina  i  liquidatori  e  ogni atto successivo che importa
          cambiamento  nelle  persone  dei liquidatori devono essere,
          entro  trenta giorni dalla notizia della nomina, depositati
          in  copia  autentica  a  cura  dei liquidatori medesimi per
          l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese.
              [abrogato il comma secondo]".
              -  Si  riporta  il  testo dell'articolo 2383 del codice
          civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e
          successive  modificazioni,  come  modificato dalla presente
          legge:
              "Art.  2383.  (Nomina e revoca degli amministratori). -
          La  nomina  degli amministratori spetta all'assemblea fatta
          eccezione,  per  i  primi amministratori, che sono nominati
          nell'atto  costitutivo,  e salvo il disposto degli articoli
          2458 e 2459.
              La  nomina  degli  amministratori non puo' essere fatta
          per un periodo superiore a tre anni.
              Gli  amministratori  sono  rieleggibili,  salvo diversa
          disposizione   dell'atto   costitutivo  e  sono  revocabili
          dall'assemblea   in  qualunque  tempo,  anche  se  nominati
          nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore
          al  risarcimento  dei  danni,  se  la  revoca avviene senza
          giusta causa.
              Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli
          amministratori  devono  chiederne l'iscrizione nel registro
          delle  imprese  indicando per ciascuno di essi il cognome e
          il  nome,  il luogo e la data di nascita, il domicilio e la
          cittadinanza. [abrogato il periodo]
              [abrogato il quinto comma].
              La  pubblicita'  prevista  dal  comma  precedente  deve
          indicare   se  gli  amministratori  cui  e'  attribuita  la
          rappresentanza  della  societa' hanno il potere di agire da
          soli o se debbono agire congiuntamente.
              Le  cause  di nullita' o di annullabilita' della nomina
          degli  amministratori  che  hanno  la  rappresentanza della
          societa'  non  sono  opponibili ai terzi dopo l'adempimento
          della  pubblicita'  di  cui  al  quarto  [parole soppresse]
          comma,  salvo  che la societa' provi che i terzi ne erano a
          conoscenza.
              - Si riporta il testo dell'articolo 2450-bis del codice
          civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e
          successive  modificazioni,  come  modificato dalla presente
          legge:
              "Art.   2450-bis.   (Pubblicazione   della  nomina  dei
          liquidatori).   -   La   deliberazione  dell'assemblea,  la
          sentenza  e  il  decreto  del  presidente del tribunale che
          nomina  i  liquidatori  e  ogni atto successivo che importi
          cambiamento  nelle  persone  dei liquidatori devono essere,
          entro  trenta giorni dalla notizia della nomina, depositati
          in  copia  autentica  a  cura  dei liquidatori medesimi per
          l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese.
              [abrogato il secondo comma]
              [abrogato il terzo comma]"
              -  Si  riporta  il  testo dell'articolo 2506 del codice
          civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e
          successive  modificazioni,  come  modificato dalla presente
          legge:
              "Art.  2506.  (Societa'  estere con sede secondaria nel
          territorio   dello   Stato).   -   Le  societa'  costituite
          all'estero,  le  quali  stabiliscono  nel  territorio dello
          Stato   una  o  piu'  sedi  secondarie  con  rappresentanza
          stabile,   sono   soggette,   per   ciascuna   sede,   alle
          disposizioni  della legge italiana, sulla pubblicita' degli
          atti  sociali.  Esse  devono inoltre pubblicare, secondo le
          medesime  disposizioni,  il  cognome, il nome, la data e il
          luogo   di  nascita  delle  persone  che  le  rappresentano
          stabilmente nel territorio dello Stato, con indicazione dei
          relativi poteri [periodo abrogato]
              Ai  terzi  che  hanno  compiuto  operazioni con la sede
          secondaria  non puo' essere opposto che gli atti pubblicati
          ai  sensi  dei  commi  precedenti  sono  difformi da quelli
          pubblicati nello Stato ove e' situata la sede principale.
              Le   societa'   costituite   all'estero  sono  altresi'
          soggette,  per  quanto  riguarda  le  sedi secondarie, alle
          disposizioni che regolano l'esercizio dell'impresa o che la
          subordinano all'osservanza di particolari condizioni.
              Negli atti e nella corrispondenza delle sedi secondarie
          di  societa'  costituite all'estero devono essere contenute
          le  indicazioni  richieste  dall'art.  2250;  devono essere
          altresi'  indicati  l'ufficio  del  registro  delle imprese
          presso  il quale e' iscritta la sede secondaria e il numero
          di iscrizione.".
              - Il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, recante:
          "Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi sui Consigli
          provinciali   dell'economia   corporativa  e  sugli  Uffici
          provinciali dell'economia corporativa", e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 299 del 21 dicembre 1934.
              -  Si  riporta  il  testo dell'articolo 2354 del codice
          civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e
          successive  modificazioni,  come  modificato dalla presente
          legge:
              "Art.  2354.  (Contenuto  delle  azioni).  -  Le azioni
          devono indicare:
                1)  la  denominazione,  la  sede  e  la  durata della
          societa';
                2)   la   data  dell'atto  costitutivo  e  della  sua
          iscrizione,  e l'ufficio del registro delle imprese dove la
          societa' e' iscritta;
                3) il loro valore nominale e l'ammontare del capitale
          sociale;
                4)  l'ammontare  dei versamenti parziali sulle azioni
          non interamente liberate;
                5)  i  diritti  e  gli  obblighi  particolari ad esse
          inerenti.
              Le  azioni  devono  essere  sottoscritte  da  uno degli
          amministratori.   E'   valida  la  sottoscrizione  mediante
          riproduzione meccanica della firma, purche' autenticata.
              Le  disposizioni  di questo articolo si applicano anche
          ai  certificati  provvisori  che  si distribuiscono ai soci
          prima dell'emissione dei titoli definitivi".
              - Si riporta il testo dell'articolo 2343-bis del codice
          civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e
          successive  modificazioni  come  modificato  dalla presente
          legge:
              "Art.  2343-bis. (Acquisto della societa' da promotori,
          fondatori,  soci  e  amministratori). - L'acquisto da parte
          della  societa',  per  un corrispettivo pari o superiore al
          decimo  del  capitale  sociale,  di  beni  o di crediti dei
          promotori,  dei fondatori, dei soci o degli amministratori,
          nei  due  anni dalla iscrizione della societa' nel registro
          delle   imprese,  deve  essere  autorizzato  dall'assemblea
          ordinaria.
              L'alienante  deve presentare la relazione giurata di un
          esperto  designato  dal presidente del tribunale contenente
          la descrizione dei beni o dei crediti, il valore a ciascuno
          di  essi  attribuito,  i  criteri  di  valutazione seguiti,
          nonche'  l'attestazione che tale valore non e' inferiore al
          corrispettivo che deve comunque essere indicato.
              La  relazione  deve  essere depositata nella sede della
          societa'   durante   i   quindici   giorni   che  precedono
          l'assemblea. I soci possono prenderne visione. Entro trenta
          giorni   dall'autorizzazione   il  verbale  dell'assemblea,
          corredato   dalla   relazione  dell'esperto  designato  dal
          presidente  del  tribunale,  deve  essere depositato a cura
          degli  amministratori  presso  l'ufficio del registro delle
          imprese; [periodo soppresso].
              Le  disposizioni del presente articolo non si applicano
          agli  acquisti  che  siano  effettuati a condizioni normali
          nell'ambito  delle operazioni correnti della societa' ne' a
          quelli   che  avvengono  in  borsa  o  sotto  il  controllo
          dell'autorita' giudiziaria o amministrativa".
              -  Si  riporta  il  testo dell'articolo 2385 del codice
          civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e
          successive  modificazioni,  come  modificato dalla presente
          legge:
              "Art.   2385.   (Cessazione  degli  amministratori).  -
          L'amministratore   che   rinunzia  all'ufficio  deve  darne
          comunicazione  scritta  al consiglio d'amministrazione e al
          presidente  del  collegio sindacale. La rinunzia ha effetto
          immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio
          di  amministrazione,  o,  in caso contrario, dal momento in
          cui  la  maggioranza  del  consiglio  si e' ricostituita in
          seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.
              La  cessazione  degli  amministratori  per scadenza del
          termine  ha  effetto  dal  momento  in  cui il consiglio di
          amministrazione e' stato ricostituito.
              La  cessazione  degli  amministratori  dall'ufficio per
          qualsiasi  causa  deve  essere iscritta entro trenta giorni
          nel  registro  delle  imprese a cura del collegio sindacale
          [parole soppresse]".
              -  Si  riporta  il  testo dell'articolo 2400 del codice
          civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e
          successive  modificazioni,  come  modificato dalla presente
          legge:
              "Art.  2400.  (Nomina  e  cessazione dall'ufficio). - I
          sindaci   sono   nominati  per  la  prima  volta  nell'atto
          costitutivo  e  successivamente  dall'assemblea,  salvo  il
          disposto degli articoli 2458 e 2459. Essi restano in carica
          per  un  triennio, e non possono essere revocati se non per
          giusta causa.
              La  deliberazione  di  revoca deve essere approvata con
          decreto dal tribunale, sentito l'interessato.
              La  nomina  dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno
          di  essi  del cognome e del nome, del luogo e della data di
          nascita e del domicilio e la cessazione dall'ufficio devono
          essere  iscritte, a cura degli amministratori, nel registro
          delle   imprese   nel  termine  di  trenta  giorni  [parole
          soppresse]".
              -  Si  riporta  il  testo dell'articolo 2449 del codice
          civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e
          successive  modificazioni,  come  modificato dalla presente
          legge:
              "Art.   2449.   (Effetti  dello  scioglimento).  -  Gli
          amministratori,  quando  si  e'  verificato  un  fatto  che
          determina  lo  scioglimento  della  societa',  non  possono
          intraprendere  nuove  operazioni.  Contravvenendo  a questo
          divieto,   essi   assumono   responsabilita'  illimitata  e
          solidale per gli affari intrapresi.
              Essi  devono,  nel  termine di trenta giorni, convocare
          l'assemblea    per    le    deliberazioni   relative   alla
          liquidazione.
              Gli     amministratori    sono    responsabili    della
          conservazione  dei  beni sociali fino a quando non ne hanno
          fatto consegna ai liquidatori.
              Nel   caso   previsto  dal  n.  5  dell'art.  2448,  la
          deliberazione  dell'assemblea  che  decide  lo scioglimento
          della  societa'  deve  essere  depositata  ed  iscritta nel
          registro  delle  imprese  a  norma  dell'art.  2411, primo,
          secondo e terzo comma (parole soppresse).
              Nei casi previsti dai numeri 1, 2, 4 e 6 dell'art. 2448
          deve  essere  depositata  ed  iscritta  nel  registro delle
          imprese  (parole  soppresse) la deliberazione del consiglio
          di  amministrazione che accerta il verificarsi di una causa
          di scioglimento.
              Nel  caso  previsto dal n. 3 dell'art. 2448 deve essere
          iscritto  e  pubblicato  a  norma  del  comma precedente il
          decreto  del  presidente  del tribunale che, su istanza dei
          soci,   degli   amministratori   o   dei   sindaci  accerti
          l'impossibilita'   di   funzionamento   o   la   continuata
          inattivita' dell'assemblea.
              Nel  caso  previsto  dall'art.  2448, secondo comma, il
          provvedimento  dell'autorita'  governativa  e  la  sentenza
          dichiarativa   di   fallimento   devono,   a   cura   degli
          amministratori, entro trenta giorni dalla comunicazione del
          provvedimento  o dalla pubblicazione della sentenza, essere
          depositati  in  copia  autentica  per  l'iscrizione  presso
          l'ufficio del registro delle imprese (parole soppresse)".
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo 2436 del codice
          civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e
          successive  modificazioni  come  modificato  dalla presente
          legge:
              "Art. 2436. (Deposito, iscrizione e pubblicazione delle
          modificazioni).
              Le  deliberazioni che importano modificazioni dell'atto
          costitutivo  devono  essere  depositate ed iscritte a norma
          del  primo,  secondo  e  terzo comma dell'art. 2411 (parole
          soppresse).
              Dopo   ogni  modifica  dell'atto  costitutivo  o  dello
          statuto  deve  essere depositato nel registro delle imprese
          (parole  soppresse) il testo integrale dell'atto modificato
          nella sua redazione aggiornata".
              - Si riporta il testo dell'articolo 2420-bis del codice
          civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e
          successive  modificazioni  come  modificato  dalla presente
          legge:
              "Art. 2420-bis. (Obbligazioni convertibili in azioni).
              L'assemblea  straordinaria  puo' deliberare l'emissione
          di  obbligazioni  convertibili  in  azioni, determinando il
          rapporto  di  cambio  e  il  periodo  e  le modalita' della
          conversione.  La  deliberazione non puo' essere adottata se
          il capitale sociale non sia stato interamente versato.
              Contestualmente  la  societa' deve deliberare l'aumento
          del  capitale  sociale  per  un ammontare corrispondente al
          valore nominale delle azioni da attribuire in conversione.
              Le  obbligazioni convertibili non possono emettersi per
          somma inferiore al loro valore nominale.
              Nel  primo  mese di ciascun semestre gli amministratori
          provvedono   all'emissione   delle  azioni  spettanti  agli
          obbligazionisti   che  hanno  chiesto  la  conversione  nel
          semestre   precedente.   Entro   il   mese  successivo  gli
          amministratori   devono  depositare  per  l'iscrizione  nel
          registro  delle  imprese  un'attestazione  dell'aumento del
          capitale   sociale   in  misura  corrispondente  al  valore
          nominale delle azioni emesse (periodo soppresso).
              Fino  a  quando non siano scaduti i termini fissati per
          la  conversione,  la  societa'  non  puo' deliberare ne' la
          riduzione  del  capitale  esuberante,  ne' la modificazione
          delle  disposizioni  dell'atto  costitutivo  concernenti la
          ripartizione   degli  utili  salvo  che  ai  possessori  di
          obbligazioni  convertibili  sia  stata  data  la  facolta',
          mediante  avviso  depositato  presso l'ufficio del registro
          delle  imprese  almeno  tre  mesi  prima della convocazione
          dell'assemblea, di esercitare il diritto di conversione nel
          termine di un mese dalla pubblicazione.
              Nei  casi  di aumento del capitale mediante imputazione
          di  riserve  e  di  riduzione  del capitale per perdite, il
          rapporto di cambio e' modificato in proporzione alla misura
          dell'aumento o della riduzione.
              Le  obbligazioni convertibili in azioni devono indicare
          in  aggiunta  a  quanto  stabilito  nell'articolo  2413, il
          rapporto di cambio e le modalita' della conversione".
              - Si riporta il testo dell'art. 2435 del codice civile,
          approvato  con  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  262 e
          successive  modificazioni  come  modificato  dalla presente
          legge:
              "Art.  2435.  (Pubblicazione del bilancio e dell'elenco
          dei soci e dei titolari di diritti su azioni).
              Entro  trenta  giorni  dall'approvazione  una copia del
          bilancio,  corredata  dalla relazione sulla gestione, dalla
          relazione   del   collegio   sindacale  e  dal  verbale  di
          approvazione  dell'assemblea,  deve  essere,  a  cura degli
          amministratori,  depositata  presso  l'ufficio del registro
          delle  imprese  o  spedita  al  medesimo ufficio a mezzo di
          lettera raccomandata.
              (periodo soppresso).
              Il  bilancio puo' essere pubblicato, oltre che in lire,
          anche  in  ECU,  al  tasso  di  conversione  della  data di
          chiusura  dell'esercizio;  tale  tasso deve essere indicato
          nella nota integrativa.
              Entro  trenta  giorni dall'approvazione del bilancio le
          societa'  non  quotate in mercato regolamentato sono tenute
          altresi'  a  depositare per l'iscrizione nel registro delle
          imprese   l'elenco   dei   soci   riferito   alla  data  di
          approvazione  del  bilancio,  con  l'indicazione del numero
          delle  azioni  possedute,  nonche' dei soggetti diversi dai
          soci  che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli
          sulle  azioni  medesime.  L'elenco  deve  essere  corredato
          dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel
          libro  dei  soci  a  partire dalla data di approvazione del
          bilancio dell'esercizio precedente".
              - Si  riporta  il testo del comma secondo dell'articolo
          2441  del  codice  civile,  approvato  con regio decreto 16
          marzo   1942,  n.  262  e  successive  modificazioni,  come
          modificato dalla presente legge:
              "Art. 2441. (Diritto di opzione).
              (Omissis).
              L'offerta  di  opzione  deve  essere  depositata presso
          l'ufficio  del  registro delle imprese. Per l'esercizio del
          diritto  di  opzione  deve  essere  concesso un termine non
          inferiore    a    trenta    giorni    dalla   pubblicazione
          dell'offerta".
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo 2444 del codice
          civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e
          successive  modificazioni,  come  modificato dalla presente
          legge:
              "Art. 2444. (Iscrizione nel registro delle imprese).
              Nei  trenta  giorni  dall'avvenuta sottoscrizione delle
          azioni   di   nuova  emissione  gli  amministratori  devono
          depositare  per  l'iscrizione  nel  registro  delle imprese
          un'attestazione   che   l'aumento  del  capitale  e'  stato
          eseguito.
              (abrogato il secondo comma)
              Fino  a che l'iscrizione nel registro non sia avvenuta,
          l'aumento  del  capitale  non  puo' essere menzionato negli
          atti della societa'".
              - Si riporta il testo dell'articolo 2450-bis del codice
          civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e
          successive  modificazioni,  come  modificato dalla presente
          legge:
              "Art.   2450-bis.   (Pubblicazione   della  nomina  dei
          liquidatori).
              La  deliberazione  dell'assemblea,  la  sentenza  e  il
          decreto   del   presidente   del  tribunale  che  nomina  i
          liquidatori  e ogni atto successivo che importi cambiamento
          nelle  persone  dei liquidatori devono essere, entro trenta
          giorni  dalla  notizia  della  nomina,  depositati in copia
          autentica  a cura dei liquidatori medesimi per l'iscrizione
          presso l'ufficio del registro delle imprese.
              I  liquidatori  devono  altresi'  depositare, presso lo
          stesso ufficio, le loro firme autografe.
              (abrogato il comma terzo)".
              - Si  riporta  il  testo del comma quarto dell'articolo
          2452  del  codice  civile,  approvato  con regio decreto 16
          marzo   1942,  n.  262  e  successive  modificazioni,  come
          modificato dalla presente legge:
              Le   disposizioni  dell'art.  2450-bis,  primo  (parole
          soppresse)  comma,  relative  alla pubblicita' della nomina
          dei  liquidatori  si  applicano  anche  alla  deliberazione
          dell'assemblea straordinaria prevista dal secondo comma".
              - Si  riporta  il  testo  del comma primo dell'articolo
          2456  del  codice  civile,  approvato  con regio decreto 16
          marzo   1942,  n.  262  e  successive  modificazioni,  come
          modificato dalla presente legge:
              Approvato   il   bilancio  finale  di  liquidazione,  i
          liquidatori devono chiedere la cancellazione della societa'
          dal registro delle imprese (parole soppresse).
              - Si riporta il testo dell'articolo 2457-ter del codice
          civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e
          successive  modificazioni,  come  modificato dalla presente
          legge:
              Art. 2457-ter. Effetti della pubblicazione nel registro
          delle imprese.
              Gli atti per i quali il codice prescrive l'iscrizione o
          il  deposito  nel registro delle imprese sono opponibili ai
          terzi  soltanto  dopo  tale  pubblicazione,  a  meno che la
          societa' non provi che i terzi ne erano a conoscenza.
              Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno
          dalla  pubblicazione  di  cui al comma precedente, gli atti
          non  sono  opponibili  ai terzi che provino di essere stati
          nell'impossibilita' di averne conoscenza.
              (abrogato il comma terzo)".
              -  Si  riporta il testo del comma secondo dell'articolo
          2475  del  codice  civile,  approvato  con regio decreto 16
          marzo   1942,   n.  262  e  successive  modificazioni  come
          modificato dalla presente legge:
              "Si  applicano alla societa' a responsabilita' limitata
          le  disposizioni  degli  articoli 2328, ultimo comma, 2329,
          2330,  (parole  soppresse),  2331,  primo  e secondo comma,
          2332, con esclusione del n. 8, e 2341".
              -  Si riporta il testo del comma secondo dell'art. 2487
          del  codice  civile,  approvato  con regio decreto 16 marzo
          1942,  n.  262  e successive modificazioni, come modificato
          dalla presente legge:
              "Si  applicano  all'amministrazione  della societa' gli
          articoli  2381,  2382,  2383, primo, terzo, quarto, (parola
          soppressa),  sesto  e  settimo comma, 2384, 2384-bis, 2385,
          2386,  2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396
          e 2434".
              - Si riporta il testo dell'articolo 2497-bis del codice
          civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e
          successive  modificazioni,  come  modificato dalla presente
          legge:
              "Art.   2497-bis.   Effetti   della  pubblicazione  nel
          registro delle imprese.
              "Si  applicano alla societa' a responsabilita' limitata
          le disposizioni dell'articolo 2457-ter".
              - Si  riporta  il  testo del comma primo dell'art. 2626
          del  codice  civile,  approvato  con regio decreto 16 marzo
          1942,  n.  262  e successive modificazioni, come modificato
          dalla presente legge:
              "Art.   2626.   Omissione   ed   esecuzione  tardiva  o
          incompiuta di denunzie, comunicazioni, depositi.
              Agli  amministratori,  ai  sindaci, ai liquidatori e ai
          preposti  all'esercizio  di  sede secondaria nel territorio
          dello  Stato di societa' costituite all'estero che omettono
          di  fare,  nel  termine stabilito, all'ufficio del registro
          delle   imprese   una  denunzia,  una  comunicazione  o  un
          deposito, a cui sono dalla legge obbligati, o li eseguono o
          li  fanno  eseguire in modo incompiuto, (parole soppresse),
          nei  casi  in  cui  detta  pubblicazione  e' prescritta dal
          codice, si applica la sanzione amministrativa del pagamento
          di una somma da lire centomila a lire due milioni".
              -  La  legge  12  aprile 1973, n. 256, pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 142 del 4 giugno 1973, abrogata dalla
          presente   legge,   recava:   "Bollettino  ufficiale  delle
          societa' per azioni e a responsabilita' limitata".
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 1 del
          decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.
          581  (per il titolo vedi note all'art. 18), come modificato
          dalla presente legge:
              "Art. 1. Definizioni.
              1. Ai fini del presente regolamento l'espressione:
                a) "Ministro"  e  "Ministero dell'industria" indicano
          rispettivamente il Ministro ed il Ministero dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato;
                b) "camera   di   commercio"   indica  la  camera  di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura;
                c) "legge  n.  580" indica la legge 29 dicembre 1993,
          n. 580;
                d) "ufficio"  indica  l'ufficio  del  registro  delle
          imprese;
                e) "modello"  indica  il  modello  obbligatorio anche
          informatico;
                f) (abrogata);
                g) (abrogata);
                h) "REA"   indica   il   repertorio   delle   notizie
          economiche e amministrative".
              -  Si  riporta il testo del comma 1 dell'articolo 2 del
          citato  decreto  del Presidente della Repubblica 7 dicembre
          1995,  n.  581  (per il titolo vedi note all'art. 18), come
          modificato dalla presente legge:
              "Art. 2. Compiti dell'ufficio.
              1. L'ufficio esercita i compiti ad esso demandati dalla
          legge ed in particolare:
                a) provvede,   secondo   tecniche   informatiche  nel
          rispetto delle norme vigenti, alla predisposizione, tenuta,
          conservazione   e  gestione  del  registro  delle  imprese,
          nonche'  alla  conservazione  ed esibizione dei documenti e
          atti  soggetti  a  deposito  o iscrizione o annotazione nel
          registro delle imprese;
                b) (abrogata);
                c) (abrogata);
                d) provvede  al  rilascio, anche per corrispondenza e
          per  via  telematica,  a  chiunque  ne faccia richiesta, di
          certificati  di iscrizione o annotazione nel registro delle
          imprese  o  di certificati attestanti il deposito di atti a
          tal  fine  richiesti  o la mancanza di iscrizione; provvede
          inoltre  al  rilascio di copia integrale o parziale di ogni
          atto  per il quale sono previsti il deposito o l'iscrizione
          nel  registro  delle  imprese,  in  conformita'  alle norme
          vigenti.  Il  costo  delle copie non puo' eccedere il costo
          amministrativo;
                e) provvede  alla  bollatura  e  alla numerazione dei
          libri  e  delle  scritture contabili a norma degli articoli
          2215 e seguenti del codice civile e di altre leggi".
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 5 del citato decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  7 dicembre 1995, n. 581
          (per  il titolo vedi note all'articolo 18), come modificato
          dalla presente legge:
              "Art. 5. Strumenti.
              1. L'ufficio tiene:
                a) il protocollo;
                b) il registro delle imprese;
                c) l'archivio degli atti e dei documenti.
              2. (abrogato)".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  12 del citato
          decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.
          581  (per  il  titolo  vedi  note  all'articolo  18),  come
          modificato dalla presente legge:
              "Art.   12.   Procedimento  di  iscrizione  degli  enti
          pubblici.
              1.  Per gli enti pubblici la domanda di iscrizione deve
          essere  presentata  dal  rappresentante legale entro trenta
          giorni   dall'inizio   dell'attivita'  di  impresa  e  deve
          indicare:
                a) la denominazione dell'ente;
                b) la sede legale dell'ente;
                c) la  data  di  costituzione dell'ente e dell'inizio
          dell'attivita' di impresa;
                d) l'oggetto   dell'attivita'   commerciale,  con  la
          specificazione  che  l'attivita'  commerciale  dell'ente ha
          natura esclusiva o principale;
                e) il  nome  dei  soggetti  titolari  del  potere  di
          rappresentanza dell'ente;
                f) il nome dei componenti degli organi amministrativi
          deliberanti e di quello di controllo.
              2. (abrogato).
              3. Se l'ente pubblico non e' costituito con atto avente
          forza  di  legge o con altro atto pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica  della  quale  la domanda deve
          indicare  serie,  numero  e  data,  l'atto  da iscrivere e'
          depositato in copia autentica.
              4.  L'ente  pubblico deve richiedere l'iscrizione delle
          modificazioni  relative  agli  elementi di cui al comma 1 e
          della  cessazione  dell'attivita'  d'impresa  entro  trenta
          giorni  da  quello  in cui le modificazioni o la cessazione
          dell'impresa si verificano.
              5. Si  applicano  i  commi  1,  3,  5,  6,  7, 8, 9, 11
          dell'art. 11 del presente regolamento.
              6. L'ente  pubblico  che assume la forma di societa' e'
          soggetto  alle  norme relative all'iscrizione e al deposito
          presso  il  registro  delle  imprese  del  tipo di societa'
          prescelto".
              - Si  riporta  il testo dell'art. 14 del citato decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  7 dicembre 1995, n. 581
          (per  il  titolo  vedi  note al-l'art. 18), come modificato
          dalla presente legge:
              "Art. 14. Procedimento di deposito.
              1.  Per  il  deposito  degli  atti presso l'ufficio, il
          richiedente  presenta all'ufficio della camera di commercio
          della  provincia,  nella  quale l'imprenditore ha sede, una
          domanda  redatta  secondo  il modello approvato con decreto
          del Ministro dell'industria, datata e sottoscritta.
              2.  Il  numero e la data del protocollo, nonche' i dati
          previsti  dall'art.  8  della  legge 7 agosto 1990, n. 241,
          sono  comunicati  per  iscritto  al  richiedente al momento
          della presentazione della domanda.
              3. (abrogato).
              4. (abrogato).
              5. Nell'ipotesi di cui all'art. 2436 del codice civile,
          il  richiedente  presenta  all'ufficio una domanda unica di
          iscrizione della delibera di modifica dell'atto costitutivo
          e  di  deposito  del  testo  dell'atto modificato nella sua
          redazione  aggiornata.  L'iscrizione  e  il  deposito  sono
          eseguiti  secondo  le  norme dettate rispettivamente per il
          procedimento di iscrizione e di deposito.
              6. L'ufficio accerta:
                a) l'autenticita' della sottoscrizione della domanda,
          se la stessa non e' gia' autenticata nei modi di legge;
                b) la  regolarita'  della compilazione del modello di
          domanda;
                c) la  corrispondenza  dell'atto  di cui si chiede il
          deposito,  all'atto  per il quale il deposito e' prescritto
          dalla legge;
                d) la  presentazione  degli altri documenti richiesti
          dalla legge.
              7. L'ufficio, verificato l'adempimento delle condizioni
          di  cui  al  comma  6, accetta l'atto soggetto a deposito e
          procede  secondo  tecniche  informatiche  all'archiviazione
          dello  stesso e di tutti i documenti allegati, nonche' alla
          memorizzazione  degli  estremi dell'atto nel registro delle
          imprese,   a   fini   di  mera  ricognizione  dell'avvenuto
          deposito.
              8.  Nell'ipotesi di cui all'art. 2435 del codice civile
          se   il   bilancio   e'  spedito  per  posta,  l'avviso  di
          ricevimento    della    raccomandata    costituisce   prova
          dell'avvenuta presentazione.
              9.  Per quanto non previsto si applica l'art. 11, commi
          3 e 11, del presente regolamento.
              10.  In  caso  di rifiuto del deposito si applicano gli
          articoli 2189, terzo comma, e 2192 del codice civile".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  20 del citato
          decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.
          581  (per  il  titolo  vedi  note  all'articolo  18),  come
          modificato dalla presente legge:
              "Art. 20. Presentazione delle domande.
              1.  La domanda di iscrizione o di deposito nel registro
          delle  imprese  e  nel  REA  e'  unica,  secondo  i modelli
          approvati con decreto del Ministro.
              2. (abrogato).
              3. (abrogato)".
              -  Si  riporta il testo della rubrica del Titolo IV del
          citato  decreto  del Presidente della Repubblica 7 dicembre
          1995,  n.  581  (per il titolo vedi note all'art. 18), come
          modificato dalla presente legge:
              "Titolo IV
              Coordinamento   del   registro  delle  imprese  (parole
          soppresse)".
              - Si  riporta  il  testo  del  comma  quarto  dell'art.
          2475-bis  del codice civile, approvato con regio decreto 16
          marzo   1942,  n.  262  e  successive  modificazioni,  come
          modificato dalla presente legge:
              Le  dichiarazioni  degli  amministratori  devono essere
          depositate  entro  trenta  giorni dall'iscrizione nel libro
          dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione".