Art. 10 
    (Liberta' di accesso ed esercizio delle attivita' di servizi) 
1. Nei limiti del presente decreto,  l'accesso  e  l'esercizio  delle
attivita' di servizi  costituiscono  espressione  della  liberta'  di
iniziativa economica e non possono essere  sottoposti  a  limitazioni
non giustificate o discriminatorie. 
2. Nei casi in cui l'accesso o l'esercizio di un'attivita' di servizi
sono subordinati alla presentazione all'amministrazione competente di
una dichiarazione di inizio attivita', ove non diversamente previsto,
si applica l'articolo 19, comma 2, secondo  periodo,  della  legge  7
agosto 1990, n. 241. 
 
          Note all'art. 10: 
             - Per l' art. 19, comma 2, secondo periodo, della  legge
          7 agosto 1990, n. 241, vedi Note all'art. 8.