Art. 10 
 
 
                              Sanzioni 
 
  1. I soggetti che effettuano attivita' di raccolta e  di  trasporto
dei RAEE ai sensi del presente  regolamento  sono  assoggettati  alle
sanzioni relative alle attivita'  di  raccolta  e  trasporto  di  cui
all'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  e
alle sanzioni relative alla violazione degli obblighi di  tenuta  dei
registri obbligatori e dei formulari  di  cui  all'articolo  258  del
medesimo decreto. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riportano i testi degli articoli 256  e  258,  del
          citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
              «Art.  256  (Attivita'  di  gestione  di  rifiuti   non
          autorizzata). -  1.  Chiunque  effettua  una  attivita'  di
          raccolta, trasporto, recupero,  smaltimento,  commercio  ed
          intermediazione di rifiuti  in  mancanza  della  prescritta
          autorizzazione, iscrizione  o  comunicazione  di  cui  agli
          articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e' punito: 
                a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un  anno  o
          con l'ammenda da duemilaseicento euro a  ventiseimila  euro
          se si tratta di rifiuti non pericolosi; 
                b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni  e
          con l'ammenda da duemilaseicento euro a  ventiseimila  euro
          se si tratta di rifiuti pericolosi. 
              2. Le pene di cui al comma 1 si applicano  ai  titolari
          di imprese ed ai responsabili di  enti  che  abbandonano  o
          depositano  in  modo  incontrollato  i  rifiuti  ovvero  li
          immettono  nelle  acque  superficiali  o   sotterranee   in
          violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi  1  e
          2. 
              3. Chiunque  realizza  o  gestisce  una  discarica  non
          autorizzata e' punito con la pena dell'arresto da sei  mesi
          a due anni  e  con  l'ammenda  da  duemilaseicento  euro  a
          ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a
          tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento  a  euro
          cinquantaduemila se la discarica  e'  destinata,  anche  in
          parte,  allo  smaltimento  di  rifiuti   pericolosi.   Alla
          sentenza di  condanna  o  alla  sentenza  emessa  ai  sensi
          dell'articolo 444 del codice di procedura penale,  consegue
          la  confisca  dell'area  sulla  quale  e'   realizzata   la
          discarica  abusiva  se  di  proprieta'  dell'autore  o  del
          compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica
          o di ripristino dello stato dei luoghi. 
              4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte  della
          meta' nelle  ipotesi  di  inosservanza  delle  prescrizioni
          contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonche'  nelle
          ipotesi  di  carenza  dei  requisiti  e  delle   condizioni
          richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. 
              5.  Chiunque,  in  violazione  del   divieto   di   cui
          all'articolo 187,  effettua  attivita'  non  consentite  di
          miscelazione di rifiuti, e' punito con la pena  di  cui  al
          comma 1, lettera b). 
              6. Chiunque effettua il deposito temporaneo  presso  il
          luogo di produzione di  rifiuti  sanitari  pericolosi,  con
          violazione delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  227,
          comma 1, lettera b), e' punito con la pena dell'arresto  da
          tre  mesi  ad  un  anno  o  con  la  pena  dell'ammenda  da
          duemilaseicento euro a ventiseimila  euro.  Si  applica  la
          sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento  euro
          a  quindicimilacinquecento  euro  per  i  quantitativi  non
          superiori a duecento litri o quantita' equivalenti. 
              7. Chiunque viola gli obblighi  di  cui  agli  articoli
          231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234,  comma  14,
          e' punito con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
          duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. 
              8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e  236
          che non  adempiono  agli  obblighi  di  partecipazione  ivi
          previsti  sono  puniti  con  una  sanzione   amministrativa
          pecuniaria da  ottomila  euro  a  quarantacinquemila  euro,
          fatto  comunque  salvo   l'obbligo   di   corrispondere   i
          contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di  cui
          all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui  al  presente
          comma non sono applicabili ai soggetti di cui  al  medesimo
          articolo 234. 
              9. Le sanzioni di cui al comma  8  sono  ridotte  della
          meta' nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo
          giorno  dalla  scadenza  del  termine  per  adempiere  agli
          obblighi di partecipazione  previsti  dagli  articoli  233,
          234, 235 e 236.» 
              «Art. 258 (Violazione degli obblighi di  comunicazione,
          di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari). - 1. I
          soggetti  di  cui  all'articolo  189,  comma  3,  che   non
          effettuino  la  comunicazione  ivi  prescritta  ovvero   la
          effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la
          sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento  euro
          a quindicimilacinquecento  euro;  se  la  comunicazione  e'
          effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza  del
          termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994,  n.
          70, si applica la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
          ventisei euro a centosessanta euro. 
              2. Chiunque omette  di  tenere  ovvero  tiene  in  modo
          incompleto  il  registro  di  carico  e  scarico   di   cui
          all'articolo 190,  comma  1,  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da   duemilaseicento   euro   a
          quindicimilacinquecento euro. Se il registro e' relativo  a
          rifiuti pericolosi si applica  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila
          euro, nonche' la sanzione amministrativa  accessoria  della
          sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal
          soggetto responsabile dell'infrazione  e  dalla  carica  di
          amministratore. 
              3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unita'
          lavorative inferiore a 15 dipendenti, le  misure  minime  e
          massime di cui al comma 2 sono ridotte  rispettivamente  da
          millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non
          pericolosi     e     da     duemilasettanta     euro      a
          dodicimilaquattrocento euro per i  rifiuti  pericolosi.  Il
          numero di unita' lavorative e' calcolato con riferimento al
          numero di dipendenti  occupati  mediamente  a  tempo  pieno
          durante un anno, mentre i lavoratori  a  tempo  parziale  e
          quelli  stagionali   rappresentano   frazioni   di   unita'
          lavorative annue; ai predetti fini l'anno  da  prendere  in
          considerazione e' quello  dell'ultimo  esercizio  contabile
          approvato,   precedente   il   momento   di    accertamento
          dell'infrazione. 
              4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti  senza  il
          formulario  di  cui  all'articolo  193  ovvero  indica  nel
          formulario stesso dati incompleti o inesatti e' punito  con
          la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro
          a  novemilatrecento  euro.  Si  applica  la  pena  di   cui
          all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di
          rifiuti pericolosi. Tale ultima pena  si  applica  anche  a
          chi, nella predisposizione di un certificato di analisi  di
          rifiuti, fornisce false  indicazioni  sulla  natura,  sulla
          composizione e sulle  caratteristiche  chimico-fisiche  dei
          rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso  durante  il
          trasporto. 
              5. Se le indicazioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  sono
          formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella
          comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico,
          nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati  e
          nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono
          di  ricostruire  le  informazioni  dovute,  si  applica  la
          sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro
          a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica
          se le indicazioni  di  cui  al  comma  4  sono  formalmente
          incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi  per
          ricostruire le informazioni dovute per legge,  nonche'  nei
          casi di  mancato  invio  alle  autorita'  competenti  e  di
          mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190,
          comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193.».