Art. 9 
 
Esonero dalla comunicazione di cui all'art. 189, comma 3, del decreto
  legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - MUD 
  1. I soggetti che effettuano attivita' di raccolta e  di  trasporto
dei  RAEE  ai  sensi  del   presente   regolamento   sono   esonerati
dall'obbligo della comunicazione di cui all'articolo  189,  comma  3,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo del comma 3,  dell'articolo  189,
          del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152: 
              «3. Chiunque effettua a titolo professionale  attivita'
          di raccolta e trasporto di rifiuti, i  commercianti  e  gli
          intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e  gli
          enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento
          di rifiuti, i Consorzi istituiti  per  il  recupero  ed  il
          riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonche' le
          imprese  e  gli  enti  produttori   iniziali   di   rifiuti
          pericolosi e le imprese e gli enti produttori  iniziali  di
          rifiuti non pericolosi di cui all'articolo  184,  comma  3,
          lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle camere  di
          commercio,    industria,    artigianato    e    agricoltura
          territorialmente  competenti,  con  le  modalita'  previste
          dalla legge 25 gennaio 1994,  n.  70,  le  quantita'  e  le
          caratteristiche  qualitative  dei  rifiuti  oggetto   delle
          predette attivita'. Sono  esonerati  da  tale  obbligo  gli
          imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135  del  codice
          civile con un volume di affari annuo non superiore  a  euro
          ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i  propri
          rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212,  comma  8,
          nonche', per i soli rifiuti non pericolosi,  le  imprese  e
          gli enti produttori iniziali che non hanno  piu'  di  dieci
          dipendenti.».