Art. 4 
 
    (Sviluppo delle infrastrutture di stoccaggio di gas naturale) 
 
1. Il Ministero pubblica sul  proprio  sito  internet,  entro  il  31
luglio di ogni anno, le informazioni fornite dai soggetti interessati
relative: 
a) alle infrastrutture di  stoccaggio  di  gas  naturale  oggetto  di
concessione, per le quali sia stato 
presentato da parte del titolare un progetto per lo sviluppo di nuova
capacita' o l'aumento 
delle capacita' esistenti, e per le quali, alla data di pubblicazione
sul sito, non sia stata 
ancora   rilasciata   la   relativa   autorizzazione    all'esercizio
definitivo; 
b) alle infrastrutture di stoccaggio di gas naturale per le quali sia
stata presentata istanza di concessione di stoccaggio e  per  il  cui
progetto sia stata effettuata positivamente la valutazione di impatto
ambientale da parte delle autorita' competenti. 
2. I titolari delle infrastrutture ovvero i proponenti i progetti  di
cui al comma 1, sono tenuti a comunicare per via telematica,  tramite
posta certificata, le informazioni di cui al medesimo comma entro  il
1° luglio di ogni anno. 
3. In prima applicazione ed entro 10 giorni dalla data di entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  i  titolari  delle  concessioni   di
stoccaggio di cui al comma 1, lettera a),  ovvero  i  proponenti  dei
progetti di cui al medesimo comma 1, lettera b), possono  fornire  al
Ministero, secondo le modalita'  di  cui  al  comma  2,  informazioni
relative ad ulteriori progetti la  cui  realizzazione  sia  fattibile
nell'ambito delle concessioni  o  delle  istanze  di  concessione  di
stoccaggio  di  cui  al  comma  1,  inviando  dati  indicativi  sulle
capacita'  di   stoccaggio,   sulle   prestazioni,   sui   tempi   di
realizzazione, sui costi, che devono risultare in  linea  con  quelli
delle infrastrutture di stoccaggio equivalente. Gli stessi  soggetti,
entro il medesimo termine, pubblicano sui propri siti internet i dati
di cui sopra. 
4.  Possono  essere  altresi'   pubblicate   a   titolo   indicativo,
informazioni relative a ulteriori progetti, non rientranti tra quelli
di cui al  comma  1,  per  cui  i  promotori  abbiano  comunicato  al
Ministero le informazioni relative. 
5. In sede di prima applicazione del presente decreto le informazioni
relative al comma 1 sono quelle pubblicate, alla data di  entrata  in
vigore del  presente  decreto  legislativo,  sul  sito  internet  del
Ministero.