Art. 4 (Sviluppo delle infrastrutture di stoccaggio di gas naturale) 1. Il Ministero pubblica sul proprio sito internet, entro il 31 luglio di ogni anno, le informazioni fornite dai soggetti interessati relative: a) alle infrastrutture di stoccaggio di gas naturale oggetto di concessione, per le quali sia stato presentato da parte del titolare un progetto per lo sviluppo di nuova capacita' o l'aumento delle capacita' esistenti, e per le quali, alla data di pubblicazione sul sito, non sia stata ancora rilasciata la relativa autorizzazione all'esercizio definitivo; b) alle infrastrutture di stoccaggio di gas naturale per le quali sia stata presentata istanza di concessione di stoccaggio e per il cui progetto sia stata effettuata positivamente la valutazione di impatto ambientale da parte delle autorita' competenti. 2. I titolari delle infrastrutture ovvero i proponenti i progetti di cui al comma 1, sono tenuti a comunicare per via telematica, tramite posta certificata, le informazioni di cui al medesimo comma entro il 1° luglio di ogni anno. 3. In prima applicazione ed entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i titolari delle concessioni di stoccaggio di cui al comma 1, lettera a), ovvero i proponenti dei progetti di cui al medesimo comma 1, lettera b), possono fornire al Ministero, secondo le modalita' di cui al comma 2, informazioni relative ad ulteriori progetti la cui realizzazione sia fattibile nell'ambito delle concessioni o delle istanze di concessione di stoccaggio di cui al comma 1, inviando dati indicativi sulle capacita' di stoccaggio, sulle prestazioni, sui tempi di realizzazione, sui costi, che devono risultare in linea con quelli delle infrastrutture di stoccaggio equivalente. Gli stessi soggetti, entro il medesimo termine, pubblicano sui propri siti internet i dati di cui sopra. 4. Possono essere altresi' pubblicate a titolo indicativo, informazioni relative a ulteriori progetti, non rientranti tra quelli di cui al comma 1, per cui i promotori abbiano comunicato al Ministero le informazioni relative. 5. In sede di prima applicazione del presente decreto le informazioni relative al comma 1 sono quelle pubblicate, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sul sito internet del Ministero.