Art. 11 Ulteriori risorse per il fondo per la retribuzione di rischio, di posizione e di risultato 1. Le risorse di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, versate all'entrata del bilancio dello Stato, nella quota dello 0,67 per cento vengono destinate, mediante riassegnazione da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'integrazione del Fondo per la retribuzione di rischio, di posizione e di risultato per il personale dirigente di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, per essere utilizzate ai fini di assicurare il miglioramento della qualita' del servizio di soccorso prestato dal personale. 2. Le modalita' di utilizzo delle risorse di cui al comma 1 e la relativa destinazione sono stabilite in appositi accordi decentrati a livello nazionale.
Note all'art. 11: - Per il testo dell'art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si veda nelle note della premessa. - Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, si veda nelle note all'art. 2.