Art. 11 
 
 
Ulteriori risorse per il fondo per la  retribuzione  di  rischio,  di
                      posizione e di risultato 
 
  1. Le risorse di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 gennaio 2009, n. 2, versate all'entrata del bilancio dello  Stato,
nella  quota  dello  0,67  per  cento  vengono  destinate,   mediante
riassegnazione da effettuarsi con decreto del Ministro  dell'economia
e delle finanze, all'integrazione del Fondo per  la  retribuzione  di
rischio, di posizione e di risultato per il  personale  dirigente  di
cui all'articolo 8 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
novembre 2007,  per  essere  utilizzate  ai  fini  di  assicurare  il
miglioramento della qualita' del servizio di  soccorso  prestato  dal
personale. 
  2. Le modalita' di utilizzo delle risorse di cui al comma  1  e  la
relativa destinazione sono stabilite in appositi accordi decentrati a
livello nazionale. 
 
          Note all'art. 11: 
              -  Per  il  testo  dell'art.  4,   comma   3-bis,   del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  si  veda
          nelle note della premessa. 
              - Per i riferimenti del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 novembre 2007, si veda nelle note all'art. 2.