Art. 34 
 
 
Modifiche  ed  integrazioni  delle  definizioni  di  cui  al  decreto
                  legislativo 16 marzo 1999, n. 79 
 
  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.  79,  i
commi 3, 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: 
    "3. Cliente: il cliente grossista e finale di energia elettrica. 
    4. Cliente grossista: qualsiasi persona fisica  o  giuridica  che
acquista  energia  elettrica  a  scopo  di  rivendita  all'interno  o
all'esterno del sistema in cui e' stabilita. 
    5. Cliente finale: il cliente che acquista energia elettrica  per
uso proprio. 
    6. Cliente idoneo: e' la persona fisica o  giuridica  che  ha  la
capacita'  di  stipulare  contratti  di   fornitura   con   qualsiasi
produttore, distributore o grossista, sia in Italia sia all'estero.". 
  2. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 79 del  1999  dopo  il
comma 25 sono aggiunti, in fine, i seguenti: 
    "25-bis. Gestore del sistema di trasmissione:  qualsiasi  persona
fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione  e
dello sviluppo del sistema di trasmissione in una data zona  e  delle
relative interconnessioni con  altri  sistemi,  e  di  assicurare  la
capacita'  a  lungo  termine  del  sistema  di  soddisfare  richieste
ragionevoli di trasmissione di energia elettrica. 
    25-ter. Gestore del sistema di distribuzione:  qualsiasi  persona
fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione  e
dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona e  delle
relative interconnessioni con  altri  sistemi,  e  di  assicurare  la
capacita'  a  lungo  termine  del  sistema  di  soddisfare  richieste
ragionevoli di distribuzione di energia elettrica. 
    25-quater.  Cliente  civile:  il  cliente  che  acquista  energia
elettrica per il proprio  consumo  domestico,  escluse  le  attivita'
commerciali e professionali. 
    25-quinquies. Cliente non civile: la persona fisica  o  giuridica
che acquista energia  elettrica  non  destinata  al  proprio  consumo
domestico, inclusi i produttori e i cliente grossisti. 
    25-sexies. Fornitura:  la  vendita,  compresa  la  rivendita,  di
energia elettrica ai clienti. 
    25-septies. Impresa elettrica verticalmente integrata: un'impresa
elettrica o un gruppo di imprese elettriche  nelle  quali  la  stessa
persona o le stesse persone hanno, direttamente o indirettamente,  il
potere di esercitare un controllo, e in cui l'impresa o il gruppo  di
imprese  esercita  almeno  una  delle  attivita'  di  trasmissione  o
distribuzione, e almeno una delle funzioni di produzione o  fornitura
di energia elettrica. 
    25-octies.  Impresa  orizzontalmente  integrata:  un'impresa  che
svolge almeno una delle funzioni di generazione per la vendita  o  di
trasmissione o di distribuzione o di fornitura di energia  elettrica,
nonche' un'altra attivita' che non rientra nel  settore  dell'energia
elettrica. 
    25-nonies. Programmazione a  lungo  termine:  programmazione,  in
un'ottica a lungo  termine,  del  fabbisogno  di  investimenti  nella
capacita' di generazione, di trasmissione e di distribuzione, al fine
di  soddisfare  la  domanda  di  energia  elettrica  del  sistema  ed
assicurare la fornitura ai clienti. 
    25-decies.  Contratto  di  fornitura  di  energia  elettrica:  un
contratto di fornitura  di  energia  elettrica  ad  esclusione  degli
strumenti derivati sull'energia elettrica. 
    25-undecies.  Strumenti  derivati  sull'energia  elettrica:   uno
strumento finanziario di cui ai punti  5,  6  o  7  della  sezione  C
dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE del Parlamento  europeo  e
del  Consiglio,  del  21  aprile  2004,   relativa   agli   strumenti
finanziari, collegato all'energia elettrica. 
    25-duodecies. Controllo: diritti, contratti  o  altri  mezzi  che
conferiscono,  da  soli  o  congiuntamente,  e  tenuto  conto   delle
circostanze di fatto o di  diritto,  la  possibilita'  di  esercitare
un'influenza   determinante   sull'attivita'   di   un'impresa,    in
particolare attraverso: diritti di proprieta' o  di  godimento  sulla
totalita'  o  su  parti  del  patrimonio  di  un'impresa;  diritti  o
contratti   che   conferiscono   un'influenza   determinante    sulla
composizione,  sulle  votazioni,  sulle  decisioni  degli  organi  di
un'impresa. 
    25-terdecies. Impresa elettrica: ogni persona fisica o giuridica,
esclusi tuttavia i  clienti  finali,  che  svolge  almeno  una  delle
funzioni seguenti: generazione, trasporto, distribuzione, fornitura o
acquisto di energia elettrica, che  e'  responsabile  per  i  compiti
commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni.". 
 
          Note all'art. 34: 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2  del   decreto
          legislativo. 16 marzo 1999, n. 79 citato  nelle  note  alle
          premesse, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 2. Definizioni. - 1. Agli  effetti  del  presente
          decreto si applicano le  definizioni  di  cui  ai  seguenti
          commi. 
              2. Autoproduttore e' la persona fisica o giuridica  che
          produce energia elettrica  e  la  utilizza  in  misura  non
          inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle
          societa' controllate, della societa' controllante  e  delle
          societa' controllate dalla medesima  controllante,  nonche'
          per uso dei soci delle societa' cooperative di produzione e
          distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4,
          numero 8, della legge  6  dicembre  1962,  n.  1643,  degli
          appartenenti ai consorzi o societa'  consortili  costituiti
          per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche
          rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti
          industriali anteriormente alla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto. 
              3. Cliente: il cliente grossista e  finale  di  energia
          elettrica. 
              4.  Cliente  grossista:  qualsiasi  persona  fisica   o
          giuridica  che  acquista  energia  elettrica  a  scopo   di
          rivendita all'interno o all'esterno del sistema in  cui  e'
          stabilita. 
              5. Cliente finale:  il  cliente  che  acquista  energia
          elettrica per uso proprio. 
              6. Cliente idoneo: e' la persona fisica o giuridica che
          ha la capacita' di stipulare  contratti  di  fornitura  con
          qualsiasi produttore,  distributore  o  grossista,  sia  in
          Italia sia all'estero. 
              7. Cliente vincolato e'  il  cliente  finale  che,  non
          rientrando  nella  categoria   dei   clienti   idonei,   e'
          legittimato   a   stipulare    contratti    di    fornitura
          esclusivamente con il distributore che esercita il servizio
          nell'area territoriale dove e' localizzata l'utenza. 
              8. Cogenerazione e' la produzione combinata di  energia
          elettrica e calore alle condizioni definite  dall'Autorita'
          per l'energia elettrica  e  il  gas,  che  garantiscano  un
          significativo risparmio di energia rispetto alle produzioni
          separate. 
              9. Contratto bilaterale e' il contratto di fornitura di
          servizi elettrici tra due operatori del mercato. 
              10. Dispacciamento e' l'attivita' diretta ad  impartire
          disposizioni per l'utilizzazione e  l'esercizio  coordinati
          degli impianti di produzione, della rete di trasmissione  e
          dei servizi ausiliari. 
              11. Dispacciamento di merito economico  e'  l'attivita'
          di cui al  comma  10,  attuata  secondo  ordini  di  merito
          economico, salvo impedimenti o vincoli di rete. 
              12. Dispacciamento passante e' l'attivita'  di  cui  al
          comma 10, condizionata unicamente da eventuali  impedimenti
          o vincoli di rete. 
              13.     Dispositivo     di     interconnessione      e'
          l'apparecchiatura per collegare le reti elettriche. 
              14. Distribuzione e' il trasporto e  la  trasformazione
          di energia elettrica su reti di  distribuzione  a  media  e
          bassa tensione per le consegne ai clienti finali. 
              15. Fonti energetiche  rinnovabili  sono  il  sole,  il
          vento, le  risorse  idriche,  le  risorse  geotermiche,  le
          maree, il  moto  ondoso  e  la  trasformazione  in  energia
          elettrica dei prodotti vegetali o dei rifiuti organici. 
              16. Linea diretta e' la linea  elettrica  di  trasporto
          che collega  un  centro  di  produzione  ad  un  centro  di
          consumo, indipendentemente dal sistema  di  trasmissione  e
          distribuzione. 
              17. Piccola rete isolata e' ogni rete  con  un  consumo
          inferiore a 2.500 GWh nel 1996, ove meno del 5 per cento e'
          ottenuto dall'interconnessione con altre reti. 
              18. Produttore e' la persona  fisica  o  giuridica  che
          produce   energia   elettrica    indipendentemente    dalla
          proprieta' dell'impianto. 
              19. Produzione e' la generazione di energia  elettrica,
          comunque prodotta. 
              20. Rete di  trasmissione  nazionale  e'  il  complesso
          delle stazioni di trasformazione e delle  linee  elettriche
          di trasmissione ad alta tensione sul  territorio  nazionale
          gestite unitariamente. 
              21. Rete interconnessa  e'  un  complesso  di  reti  di
          trasmissione  e  distribuzione  collegate   mediante   piu'
          dispositivi di interconnessione. 
              22. Servizi ausiliari sono i servizi necessari  per  la
          gestione di una rete di trasmissione o distribuzione quali,
          esemplificativamente,   i   servizi   di   regolazione   di
          frequenza, riserva,  potenza  reattiva,  regolazione  della
          tensione e riavviamento della rete. 
              23. Sistema elettrico  nazionale:  il  complesso  degli
          impianti di produzione, delle reti  di  trasmissione  e  di
          distribuzione  nonche'  dei   servizi   ausiliari   e   dei
          dispositivi di interconnessione  e  dispacciamento  ubicati
          nel territorio nazionale. 
              24.  Trasmissione  e'  l'attivita'   di   trasporto   e
          trasformazione   dell'energia    elettrica    sulla    rete
          interconnessa ad alta tensione ai fini  della  consegna  ai
          clienti, ai  distributori  e  ai  destinatari  dell'energia
          autoprodotta ai sensi del comma 2. 
              25. Utente della rete e' la persona fisica o  giuridica
          che rifornisce o e' rifornita da una rete di trasmissione o
          distribuzione. 
              25-bis. Gestore del sistema di trasmissione:  qualsiasi
          persona fisica o  giuridica  responsabile  della  gestione,
          della  manutenzione  e  dello  sviluppo  del   sistema   di
          trasmissione  in   una   data   zona   e   delle   relative
          interconnessioni con altri  sistemi,  e  di  assicurare  la
          capacita'  a  lungo  termine  del  sistema  di   soddisfare
          richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica. 
              25-ter. Gestore del sistema di distribuzione: qualsiasi
          persona fisica o  giuridica  responsabile  della  gestione,
          della  manutenzione  e  dello  sviluppo  del   sistema   di
          distribuzione  in  una   data   zona   e   delle   relative
          interconnessioni con altri  sistemi,  e  di  assicurare  la
          capacita'  a  lungo  termine  del  sistema  di   soddisfare
          richieste   ragionevoli   di   distribuzione   di   energia
          elettrica. 
              25-quater. Cliente  civile:  il  cliente  che  acquista
          energia elettrica per il proprio consumo domestico, escluse
          le attivita' commerciali e professionali. 
              25-quinquies. Cliente non civile: la persona  fisica  o
          giuridica che acquista energia elettrica non  destinata  al
          proprio consumo domestico, inclusi i produttori e i cliente
          grossisti. 
              25-sexies.   Fornitura:   la   vendita,   compresa   la
          rivendita, di energia elettrica ai clienti. 
              25-septies. Impresa elettrica verticalmente  integrata:
          un'impresa elettrica o  un  gruppo  di  imprese  elettriche
          nelle quali la stessa persona o le  stesse  persone  hanno,
          direttamente o indirettamente, il potere di  esercitare  un
          controllo, e in  cui  l'impresa  o  il  gruppo  di  imprese
          esercita almeno  una  delle  attivita'  di  trasmissione  o
          distribuzione, e almeno una delle funzioni di produzione  o
          fornitura di energia elettrica. 
              25-octies.    Impresa    orizzontalmente     integrata:
          un'impresa  che  svolge  almeno  una  delle   funzioni   di
          generazione  per  la  vendita  o  di  trasmissione   o   di
          distribuzione o di fornitura di energia elettrica,  nonche'
          un'altra attivita' che non rientra nel settore dell'energia
          elettrica. 
              25-nonies.    Programmazione    a    lungo     termine:
          programmazione,  in  un'ottica   a   lungo   termine,   del
          fabbisogno di investimenti nella capacita' di  generazione,
          di trasmissione e di distribuzione, al fine  di  soddisfare
          la domanda di energia elettrica del sistema  ed  assicurare
          la fornitura ai clienti. 
              25-decies. Contratto di fornitura di energia elettrica:
          un  contratto  di  fornitura  di   energia   elettrica   ad
          esclusione degli strumenti derivati sull'energia elettrica. 
              25-undecies. Strumenti derivati sull'energia elettrica:
          uno strumento finanziario di cui ai punti 5, 6  o  7  della
          sezione C dell'allegato I della  direttiva  2004/39/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  21  aprile  2004,
          relativa agli strumenti finanziari,  collegato  all'energia
          elettrica. 
              25-duodecies. Controllo:  diritti,  contratti  o  altri
          mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e  tenuto
          conto  delle  circostanze  di  fatto  o  di   diritto,   la
          possibilita'  di   esercitare   un'influenza   determinante
          sull'attivita' di un'impresa,  in  particolare  attraverso:
          diritti di proprieta' o di godimento sulla totalita'  o  su
          parti del patrimonio di un'impresa; diritti o contratti che
          conferiscono un'influenza determinante sulla  composizione,
          sulle  votazioni,   sulle   decisioni   degli   organi   di
          un'impresa. 
              25-terdecies. Impresa elettrica: ogni persona fisica  o
          giuridica, esclusi tuttavia i clienti  finali,  che  svolge
          almeno una delle funzioni seguenti: generazione, trasporto,
          distribuzione, fornitura o acquisto di  energia  elettrica,
          che e' responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di
          manutenzione legati a queste funzioni.».