Art. 35 
 
 
   Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori 
 
  1. Tutti clienti sono idonei. 
  2. I clienti finali civili e le imprese connesse in bassa  tensione
con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non  superiore  ai  10
milioni di euro che non scelgano un  fornitore  sul  mercato  libero,
sono riforniti di energia elettrica nell'ambito del regime di  tutela
di cui all'articolo 1, comma 2, del  decreto-legge  18  giugno  2007,
n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2007,  n.
125.  In  relazione   all'evoluzione   del   mercato   al   dettaglio
dell'energia elettrica il Ministro dello sviluppo  economico,  tenuto
conto dell'esito di monitoraggi, da effettuare almeno ogni due  anni,
sull'andamento del mercato al dettaglio e sulla sussistenza  in  tale
mercato di effettive condizioni di concorrenza  con  propri  decreti,
anche mediante indirizzi rivolti alle imprese che erogano il servizio
di tutela, puo' adeguare,  con  particolare  riferimento  ai  clienti
industriali, le forme e le modalita' di erogazione del regime di  cui
al presente comma. 
  3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas,  entro  sei  mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adegua i propri
provvedimenti affinche', in modo non discriminatorio in  relazione  a
costi, oneri o tempo: 
    a)  qualora   un   cliente,   nel   rispetto   delle   condizioni
contrattuali, intenda cambiare fornitore, l'operatore o gli operatori
interessati  effettuino  tale   cambiamento   entro   tre   settimane
assicurando comunque che l'inizio della  fornitura  coincida  con  il
primo giorno del mese; 
    b) i clienti ricevano tutti i pertinenti dati di consumo e a  tal
fine  siano  obbligate  le  societa'  di  distribuzione   a   rendere
disponibili i dati di consumo dei clienti alle societa'  di  vendita,
garantendo la qualita' e la tempestivita' dell'informazione fornita; 
    c) i clienti abbiano informazioni trasparenti circa le tariffe  e
le  condizioni  economiche  applicate,  i  termini  e  le  condizioni
contrattuali minime. 
  4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, anche  avvalendosi
dell'Acquirente Unico Spa e del Gestore dei servizi  energetici  Spa,
ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 23  luglio  2009,  n.
99, adotta le misure necessarie: 
    a) per la diffusione presso i clienti finali di energia elettrica
della  lista  di  controllo  per  i   consumatori   elaborata   dalla
Commissione  europea  contenente  informazioni  pratiche   sui   loro
diritti; 
    b) per assicurare che  i  clienti  abbiano  idonee  informazioni,
riferite anche alla diffusione della lista di controllo di  cui  alla
lettera a), concernenti i loro diritti, la legislazione in  vigore  e
le modalita' di risoluzione delle controversie di cui dispongono. 
  5. Allo scopo di promuovere l'efficienza energetica l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas stabilisce criteri in base ai  quali  le
imprese elettriche  ottimizzano  l'utilizzo  dell'energia  elettrica,
anche  fornendo   servizi   di   gestione   razionale   dell'energia,
sviluppando formule di offerta innovative,  introducendo  sistemi  di
misurazione intelligenti e reti intelligenti. 
 
          Note all'art. 35: 
              Il testo dell'articolo 1, comma  2,  del  decreto-legge
          n.73 del 2007,  citato  nelle  note  alle  premesse,  cosi'
          recita: 
                «2. A decorrere dal 1° luglio 2007 i  clienti  finali
          domestici  hanno  diritto  di  recedere  dal   preesistente
          contratto di fornitura di energia  elettrica  come  clienti
          vincolati, secondo modalita' stabilite  dall'Autorita'  per
          l'energia elettrica e il gas, e di scegliere  un  fornitore
          diverso dal  proprio  distributore.  In  mancanza  di  tale
          scelta, l'erogazione del  servizio  per  i  clienti  finali
          domestici non riforniti di energia  elettrica  sul  mercato
          libero e' garantita dall'impresa  di  distribuzione,  anche
          attraverso apposite societa' di vendita, e la  funzione  di
          approvvigionamento    continua     ad     essere     svolta
          dall'Acquirente Unico Spa di cui all'articolo 4 del decreto
          legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Le  imprese  connesse  in
          bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato
          annuo  non  superiore   a   10   milioni   di   euro   sono
          automaticamente comprese nel regime di  tutela  di  cui  al
          presente comma.». 
              Il testo dell'articolo 27, comma 2, della legge  n.  99
          del 2009, citata nelle note alle premesse, cosi' recita: 
                «2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas  si
          avvale  del   Gestore   dei   servizi   elettrici   Spa   e
          dell'Acquirente  unico  Spa  per  il  rafforzamento   delle
          attivita' di tutela dei consumatori di energia,  anche  con
          riferimento alle attivita' relative alle  funzioni  di  cui
          all' articolo 2, comma 12, lettere l) e m), della legge  14
          novembre  1995,  n.  481,  nonche'  per  l'espletamento  di
          attivita' tecniche sottese all'accertamento e alla verifica
          dei costi posti a carico dei clienti come  maggiorazioni  e
          ulteriori  componenti  del  prezzo   finale   dell'energia.
          Dall'avvalimento del Gestore dei servizi  elettrici  Spa  e
          dell'Acquirente  unico  Spa  da  parte  dell'Autorita'  per
          l'energia elettrica e il gas non devono  derivare  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».