Art. 37 
 
 
               Promozione della cooperazione regionale 
 
  1. Al fine di promuovere gli scambi transfrontalieri  e  assicurare
la sicurezza degli  approvvigionamenti  di  energia  elettrica  e  lo
sviluppo sostenibile nonche' di conseguire prezzi competitivi,  Terna
in qualita' di gestore della rete di trasmissione nazionale ai  sensi
dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo  1999,  n.
79, ed il Gestore dei mercati energetici Spa in qualita'  di  gestore
del mercato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 marzo
1999, n. 79, operano con  i  rispettivi  gestori  dei  Paesi  membri,
assicurando  il  coordinamento  delle  proprie   azioni,   informando
preventivamente il Ministero dello sviluppo economico  e  l'Autorita'
per l'energia elettrica  e  il  gas.  Terna  e  Gestore  dei  mercati
energetici Spa  redigono  congiuntamente  un  rapporto,  con  cadenza
semestrale, con cui informano il Ministero dello sviluppo economico e
l'Autorita' per  l'energia  elettrica  ed  il  gas  sulle  iniziative
assunte in materia e sullo stato dei relativi progetti. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico
e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, ciascuno  secondo  le
proprie  competenze,  in  coerenza  con  gli  obiettivi  di  politica
energetica nazionali e  comunitari,  adottano  le  misure  necessarie
affinche' il gestore  della  rete  di  trasmissione  nazionale  e  il
gestore del mercato operino una gestione efficiente delle piattaforme
di contrattazione, una gestione efficace di eventuali  criticita',  e
assicurino l'interoperabilita', la sicurezza  e  l'affidabilita'  dei
sistemi interconnessi. 
  3. Il Ministro dello sviluppo economico,  sentita  l'Autorita'  per
l'energia elettrica e  il  gas,  con  proprio  decreto  individua  le
modalita' e condizioni delle importazioni ed esportazioni di  energia
elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale anche al  fine
di  garantire  la  sicurezza  degli  approvvigionamenti  nonche'   la
gestione unitaria  delle  importazioni  ed  esportazioni  di  energia
elettrica sia nei confronti  dei  Paesi  membri  che  dei  Paesi  non
appartenenti  all'Unione  europea,   nel   rispetto   degli   accordi
internazionali assunti e dei  progetti  comuni  definiti  con  questi
ultimi Paesi. 
  4.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  ed  il  gas  adotta  le
disposizioni necessarie all'attuazione di quanto previsto al comma  3
concludendo, ove possibile, i necessari  accordi  con  le  competenti
autorita' di regolazione  degli  Stati  confinanti  e  garantendo  il
rispetto delle norme comunitarie in materia. 
 
          Note all'art. 37: 
              Il  testo  dell'  articolo  1,  comma  1,  del  decreto
          legislativo  n.  79  del  1999,  citato  nelle  note   alle
          premesse, cosi' recita: 
                «1.  Le  attivita'   di   produzione,   importazione,
          esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica  sono
          libere nel rispetto degli  obblighi  di  servizio  pubblico
          contenuti  nelle  disposizioni  del  presente  decreto.  Le
          attivita' di trasmissione e dispacciamento  sono  riservate
          allo Stato ed attribuite in concessione  al  gestore  della
          rete di  trasmissione  nazionale  di  cui  all'articolo  3.
          L'attivita'  di  distribuzione  dell'energia  elettrica  e'
          svolta in regime di  concessione  rilasciata  dal  Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato.»; 
              Per il testo dell'art. 5 del decreto legislativo n.  79
          del 1999, citato nelle note alle premesse,  si  veda  nelle
          note all'art. 32. 
              Il testo degli articoli 17, commi 3 e  4  ,  e  18  del
          decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28  (Attuazione  della
          direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia
          da  fonti  rinnovabili,  recante  modifica   e   successiva
          abrogazione  delle  direttive  2001/77/CE  e   2003/30/CE),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2011,  n.  71,
          S.O., cosi recita: 
                «3. Le sezioni del Piano di sviluppo  della  rete  di
          trasmissione nazionale, di cui ai  commi  1  e  2,  possono
          includere  sistemi  di  accumulo   dell'energia   elettrica
          finalizzati a facilitare il dispacciamento  degli  impianti
          non programmabili. 
                4. L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
          provvede alla regolamentazione di quanto previsto al  comma
          3 e assicura che la remunerazione degli investimenti per la
          realizzazione e la gestione delle opere di cui ai commi  1,
          2 e 3 tenga adeguatamente conto dell'efficacia ai fini  del
          ritiro dell'energia da fonti rinnovabili,  della  rapidita'
          di esecuzione ed entrata in esercizio delle medesime opere,
          anche con riferimento, in modo  differenziato,  a  ciascuna
          zona del mercato elettrico e  alle  diverse  tecnologie  di
          accumulo.»; 
              «Art. 18 Interventi  per  lo  sviluppo  della  rete  di
          distribuzione. - 1. Ai distributori  di  energia  elettrica
          che  effettuano  interventi  di  ammodernamento  secondo  i
          concetti di  smart  grid  spetta  una  maggiorazione  della
          remunerazione del capitale investito  per  il  servizio  di
          distribuzione,  limitatamente  ai  predetti  interventi  di
          ammodernamento.   I    suddetti    interventi    consistono
          prioritariamente  in   sistemi   per   il   controllo,   la
          regolazione e la gestione dei carichi  e  delle  unita'  di
          produzione, ivi inclusi  i  sistemi  di  ricarica  di  auto
          elettriche. 
              2.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il   gas
          provvede  alla  definizione  delle  caratteristiche   degli
          interventi di cui al comma 1 e assicura che il  trattamento
          ivi previsto tenga conto dei seguenti criteri: 
              a)   indicazioni   delle    Regioni    territorialmente
          interessate agli interventi; 
              b) dimensione del progetto di investimento, in  termini
          di  utenze  attive  coinvolte,  sistemi  di  stoccaggio  ed
          effetti  sull'efficacia  ai  fini  del   ritiro   integrale
          dell'energia   da   generazione   distribuita    e    fonti
          rinnovabili; 
                  c) grado di innovazione del progetto, in termini di
          capacita'  di  aggregazione  delle  produzioni  distribuite
          finalizzata alla regolazione di tensione e  all'uniformita'
          del diagramma di produzione, di impiego di sistemi avanzati
          di comunicazione, controllo e gestione; 
                  d) rapidita' di esecuzione ed entrata in  esercizio
          delle opere. 
                3. Le imprese  distributrici  di  energia  elettrica,
          fatti  salvi  gli  atti  di  assenso   dell'amministrazione
          concedente, rendono pubblico con  periodicita'  annuale  il
          piano  di  sviluppo  della  loro  rete,  secondo  modalita'
          individuate dall'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il
          gas. Il piano di  sviluppo  della  rete  di  distribuzione,
          predisposto in coordinamento con Terna S.p.A. e in coerenza
          con i  contenuti  del  Piano  di  sviluppo  della  rete  di
          trasmissione nazionale, indica i principali interventi e la
          previsione dei relativi tempi di  realizzazione,  anche  al
          fine di favorire lo sviluppo coordinato della rete e  degli
          impianti di produzione.». 
              Per la direttiva 2009/72/CE, si veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              Il testo dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  3
          aprile  2006,  n.  152  (Norme  in   materia   ambientale),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n.  88,
          S.O., cosi' recita: 
                "Art. 17.  Informazione  sulla  decisione.  -  1.  La
          decisione finale e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  o
          nel Bollettino Ufficiale della  Regione  con  l'indicazione
          della sede ove  si  possa  prendere  visione  del  piano  o
          programma adottato e di  tutta  la  documentazione  oggetto
          dell'istruttoria.  Sono  inoltre  rese   pubbliche,   anche
          attraverso la pubblicazione sui siti  web  delle  autorita'
          interessate: 
              a)   il   parere   motivato   espresso   dall'autorita'
          competente; 
              b) una dichiarazione di sintesi in cui si  illustra  in
          che modo le considerazioni ambientali sono state  integrate
          nel piano o  programma  e  come  si  e'  tenuto  conto  del
          rapporto ambientale  e  degli  esiti  delle  consultazioni,
          nonche' le ragioni per le quali e' stato scelto il piano  o
          il  programma  adottato,  alla   luce   delle   alternative
          possibili che erano state individuate; 
                  c) le misure adottate in merito al monitoraggio  di
          cui all'articolo 18." 
              Per il decreto legislativo n.  79  del  2009,  si  veda
          nelle note alle premesse.