Art. 38 
 
 
                Gestori dei sistemi di distribuzione 
 
  1. Fermo restando quanto previsto  all'articolo  1,  comma  1,  del
decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3  agosto  2007,  n.  125,  il  gestore  del  sistema  di
distribuzione,  qualora  faccia  parte  di  un'impresa  verticalmente
integrata, e' indipendente, sotto il  profilo  dell'organizzazione  e
del  potere  decisionale,  da  altre  attivita'  non  connesse   alla
distribuzione. Al fine di conseguire tale  indipendenza,  l'Autorita'
adegua i propri provvedimenti ai seguenti criteri minimi: 
    a) i responsabili della direzione  del  gestore  del  sistema  di
distribuzione  non  devono  far  parte  di   strutture   dell'impresa
elettrica  integrata  responsabili,  direttamente  o  indirettamente,
della  gestione  delle  attivita'  di  generazione,  trasmissione   o
fornitura di energia elettrica; 
    b) devono essere adottate misure idonee  ad  assicurare  che  gli
interessi     professionali      delle      persone      responsabili
dell'amministrazione del gestore del sistema di  distribuzione  siano
presi in considerazione in  modo  da  consentire  loro  di  agire  in
maniera indipendente; 
    c) il gestore del  sistema  di  distribuzione  deve  disporre  di
effettivi poteri  decisionali,  indipendenti  dall'impresa  elettrica
integrata, in  relazione  ai  mezzi  necessari  alla  gestione,  alla
manutenzione o allo sviluppo della rete. Ai fini dello svolgimento di
tali compiti, il gestore del sistema di distribuzione  dispone  delle
risorse necessarie, comprese le risorse umane, tecniche, materiali  e
finanziarie; 
    d)  il  gestore  del  sistema  di  distribuzione  predispone   un
programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere
comportamenti discriminatori, e garantisce che ne  sia  adeguatamente
controllata  l'osservanza.   Il   medesimo   gestore   individua   un
responsabile della conformita', indipendente e con poteri di  accesso
a tutte le informazioni necessarie in possesso del  medesimo  gestore
del sistema di  distribuzione  e  delle  imprese  collegate,  che  e'
responsabile del controllo del programma di  adempimenti  e  presenta
annualmente all'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas  una
relazione sulle misure adottate. 
  2. Nel caso di gestore del sistema di distribuzione  facente  parte
di un'impresa verticalmente integrata, lo  stesso  gestore  non  puo'
trarre  vantaggio  dall'integrazione  verticale   per   alterare   la
concorrenza e a tal fine: 
    a) le politiche di comunicazione e di marchio non  devono  creare
confusione  in  relazione  al  ramo  di  azienda  responsabile  della
fornitura di energia elettrica; 
    b)  le  informazioni  concernenti  le  proprie   attivita',   che
potrebbero essere commercialmente vantaggiose, sono divulgate in modo
non discriminatorio. L'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il  gas
vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma. 
  3. Ai fini della rimozione degli  ostacoli  all'aggregazione  delle
piccole imprese di distribuzione di energia elettrica e per favorirne
l'efficienza,  l'Autorita'  per  l'energia  elettrica   e   il   gas,
nell'ambito della regolazione generale, individua per le  imprese  di
distribuzione di  energia  elettrica  con  meno  di  5.000  punti  di
prelievo appositi meccanismi  di  perequazione  specifica  aziendale.
Alle medesime imprese, il  regime  di  perequazione  si  applica  con
metodi di calcolo forfetario dal 2008 alla data di entrata in  vigore
del presente decreto. Dalla data di applicazione  dei  meccanismi  di
cui al primo periodo del presente comma sono abrogate le disposizioni
di cui all'articolo 3, comma 4-quater, del  decreto-legge  1°  luglio
2009, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2009, n. 102. 
  4. Al fine di promuovere un assetto efficiente  dei  settori  della
distribuzione  e  misura  dell'energia  elettrica  in  condizioni  di
economicita' e redditivita' ai sensi dell'articolo1  della  legge  14
novembre 1995, n. 481, contenendone gli oneri  generali  a  vantaggio
degli utenti finali, per le imprese di cui all'articolo 7 della legge
9  gennaio  1991,  n.10,  che  risultino  prive   dell'attivita'   di
produzione e che aderiscano entro il termine  di  cui  alla  delibera
dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas ARG/ELT n. 72/10  al
regime di perequazione generale e specifica  aziendale  introdotto  a
partire dalla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica  e
il  gas  n.5  del  2004,  la  medesima  Autorita',  entro  tre   mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto, definisce meccanismi  di
gradualita' che valorizzino le efficienze  conseguite  dalle  imprese
medesime a decorrere dal primo esercizio di applicazione  del  regime
di perequazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla  legge  14
novembre 1995, n. 481, e dalla direttiva  2009/72/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009. Alle medesime imprese, il
regime di perequazione si applica con metodi  di  calcolo  forfetario
dal 2008 alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  5. Ferma restando la disciplina relativa ai sistemi  efficienti  di
utenza di cui all'articolo  2,  comma  1,  lettera  t),  del  decreto
legislativo n. 115 del 2008, i sistemi di distribuzione  chiusi  sono
le reti interne d'utenza cosi' come definite dall'articolo  33  della
legge 23 luglio 2009, n. 99 nonche' le altre reti elettriche  private
definite ai sensi dell'articolo 30, comma 27, della legge n.  99  del
2009, cui si applica l'articolo 33, comma 5, della  legge  23  luglio
2009, n. 99. 
 
          Note all'art. 38: 
              Il testo dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n.
          73 del 2007, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: 
                «1. A decorrere dal 1°  luglio  2007  l'attivita'  di
          distribuzione di energia elettrica per le  imprese  le  cui
          reti alimentano almeno 100.000 clienti finali e' svolta  in
          regime di separazione societaria rispetto all'attivita'  di
          vendita. Tali imprese di distribuzione, che  svolgano  alla
          data del 30 giugno 2007 l'attivita' di vendita  di  energia
          elettrica   in   forma   integrata,   costituiscono   entro
          centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, una o piu' apposite societa'  per  azioni
          alle quali trasferiscono i beni e i rapporti, le  attivita'
          e  le  passivita'  relativi   all'attivita'   di   vendita.
          L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas   adotta
          disposizioni per la separazione funzionale,  anche  per  lo
          stoccaggio  di  gas,  secondo  le  direttive  2003/54/CE  e
          2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26
          giugno 2003, e definisce le modalita' con cui le imprese di
          distribuzione  di  energia  elettrica  o  di  gas  naturale
          garantiscono,  nel  rispetto  delle  esigenze  di  privacy,
          l'accesso  tempestivo  e  non   discriminatorio   ai   dati
          dell'ultimo  anno  derivanti  dai  sistemi  informativi   e
          dall'attivita' di misura, relativi ai consumi  dei  clienti
          connessi alla propria rete, strettamente necessari  per  la
          formulazione delle offerte commerciali e  la  gestione  dei
          contratti di fornitura.». 
              Il  testo  dell'  articolo  3,  comma   4-quater,   del
          decreto-legge  1°   luglio   2009,   n.78,   (Provvedimenti
          anticrisi, nonche' proroga di  termini),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2009, n. 150, cosi' recita: 
                «4-quater. Al fine di garantire  agli  utenti  finali
          l'offerta di un servizio elettrico di elevata  qualita'  ed
          efficienza, alle aziende elettriche distributrici con  meno
          di  5.000  punti  di  prelievo  si  applica  il  regime  di
          riconoscimento dei costi e delle integrazioni tariffarie di
          cui al comma 3 dell' articolo 7 della legge 9 gennaio 1991,
          n. 10. A tal fine l'Autorita' per l'energia elettrica e  il
          gas stabilisce criteri semplificati per  la  determinazione
          dei costi sostenuti da adottare nei confronti  dei  servizi
          di distribuzione gestiti dagli enti locali, con particolare
          valorizzazione dei costi  per  investimenti  e  finalizzati
          alla qualita'  del  servizio.  I  costi  sostenuti  per  la
          copertura dell'onere sono posti a carico  delle  componenti
          perequative della tariffa  elettrica  gestite  dalla  Cassa
          conguaglio per il settore elettrico.». 
              Il testo dell'articolo1 della legge 14  novembre  1995,
          n. 481, citata nelle note alle premesse, cosi' recita: 
                «Art.1  -  Finalita'.  -  1.  Le  disposizioni  della
          presente  legge  hanno  la  finalita'   di   garantire   la
          promozione della concorrenza e dell'efficienza nel  settore
          dei servizi di pubblica  utilita',  di  seguito  denominati
          «servizi» nonche' adeguati livelli di qualita' nei  servizi
          medesimi in condizioni di economicita' e  di  redditivita',
          assicurandone  la  fruibilita'  e  la  diffusione  in  modo
          omogeneo sull'intero  territorio  nazionale,  definendo  un
          sistema tariffario certo, trasparente e basato  su  criteri
          predefiniti,  promuovendo  la  tutela  degli  interessi  di
          utenti  e  consumatori,  tenuto   conto   della   normativa
          comunitaria  in  materia  e  degli  indirizzi  di  politica
          generale formulati dal Governo. Il sistema tariffario  deve
          altresi' armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei
          soggetti esercenti il servizio con gli  obiettivi  generali
          di  carattere  sociale,  di  tutela  ambientale  e  di  uso
          efficiente delle risorse. 
                2. Per la privatizzazione  dei  servizi  di  pubblica
          utilita',  il  Governo   definisce   i   criteri   per   la
          privatizzazione di ciascuna impresa e le relative modalita'
          di  dismissione  e  li  trasmette  al  Parlamento  ai  fini
          dell'espressione  del  parere  da  parte  delle  competenti
          Commissioni parlamentari.». 
              Il testo dell'articolo 7 della legge  9  gennaio  1991,
          n.10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale
          in materia di  uso  razionale  dell'energia,  di  risparmio
          energetico  e  di  sviluppo  delle  fonti  rinnovabili   di
          energia), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  16  gennaio
          1991, n. 13, S.O. , cosi' recita: 
                «Art. 7. Norme per le imprese elettriche minori. - 1.
          Il limite stabilito dall'articolo 4, n. 8), della  legge  6
          dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'articolo  18  della
          legge 29 maggio 1982, n. 308, non si applica  alle  imprese
          produttrici e  distributrici  a  condizione  che  l'energia
          elettrica  prodotta  venga  distribuita  entro  i   confini
          territoriali dei comuni gia' serviti dalle medesime imprese
          produttrici e distributrici alla data di entrata in  vigore
          della presente legge. 
              2. La produzione di energia  elettrica  delle  medesime
          imprese  produttrici  e  distributrici  mediante  le  fonti
          rinnovabili di energia di  cui  all'articolo  1,  comma  3,
          resta disciplinata dalle disposizioni  legislative  vigenti
          per i relativi impianti. 
              3. Il Comitato interministeriale dei prezzi  (CIP),  su
          proposta della Cassa conguaglio per il  settore  elettrico,
          stabilisce  entro  ogni  anno,  sulla  base  del   bilancio
          dell'anno   precedente   delle   imprese   produttrici    e
          distributrici di cui al comma 1, l'acconto  per  l'anno  in
          corso  ed  il   conguaglio   per   l'anno   precedente   da
          corrispondere a  titolo  di  integrazione  tariffaria  alle
          medesime imprese produttrici e distributrici. 
              4. Il CIP puo' modificare l'acconto per l'anno in corso
          rispetto al bilancio  dell'anno  precedente  delle  imprese
          produttrici e distributrici  di  cui  al  comma  1  qualora
          intervengano variazioni nei costi dei combustibili e/o  del
          personale che modifichino in modo significativo i costi  di
          esercizio  per  l'anno  in  corso  delle  medesime  imprese
          produttrici e distributrici.». 
              Per la direttiva 2009/72/CE, si veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              Il testo dell'articolo 2,  comma  1,  lettera  t),  del
          decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115(Attuazione della
          direttiva  2006/32/CE  relativa  all'efficienza  degli  usi
          finali dell'energia e i servizi  energetici  e  abrogazione
          della  direttiva  93/76/CEE),  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 3 luglio 2008, n. 154, cosi' recita: 
                «1. Esclusivamente ai fini del presente  decreto,  si
          applicano le seguenti definizioni: 
                  a)   «energia»:   qualsiasi   forma   di    energia
          commercialmente  disponibile,  inclusi  elettricita',   gas
          naturale, compreso  il  gas  naturale  liquefatto,  gas  di
          petrolio    liquefatto,    qualsiasi    combustibile     da
          riscaldamento     o     raffreddamento,     compresi     il
          teleriscaldamento  e  il  teleraffreddamento,   carbone   e
          lignite, torba, carburante per autotrazione, ad  esclusione
          del carburante per l'aviazione e di quello per uso  marino,
          e la biomassa quale definita nella direttiva 2001/77/CE del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre  2001,
          recepita con il decreto legislativo 29  dicembre  2003,  n.
          387, sulla promozione dell'energia  elettrica  prodotta  da
          fonti   energetiche   rinnovabili   nel   mercato   interno
          dell'elettricita'; 
              b) «efficienza energetica»: il rapporto tra i risultati
          in termini di rendimento,  servizi,  merci  o  energia,  da
          intendersi come  prestazione  fornita,  e  l'immissione  di
          energia; 
              c)  «miglioramento  dell'efficienza   energetica»:   un
          incremento dell'efficienza degli usi  finali  dell'energia,
          risultante da cambiamenti  tecnologici,  comportamentali  o
          economici; 
              d) «risparmio  energetico»:  la  quantita'  di  energia
          risparmiata, determinata mediante  una  misurazione  o  una
          stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una  o  piu'
          misure   di   miglioramento   dell'efficienza   energetica,
          assicurando   nel   contempo   la   normalizzazione   delle
          condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico; 
              e) «servizio  energetico»:  la  prestazione  materiale,
          l'utilita' o il vantaggio derivante dalla  combinazione  di
          energia con tecnologie ovvero con operazioni che utilizzano
          efficacemente l'energia, che possono includere le attivita'
          di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla
          prestazione del servizio, la cui  fornitura  e'  effettuata
          sulla base di un contratto e che in circostanze normali  ha
          dimostrato  di  portare  a  miglioramenti   dell'efficienza
          energetica e a risparmi energetici primari  verificabili  e
          misurabili o stimabili; 
              f) «meccanismo  di  efficienza  energetica»:  strumento
          generale adottato dallo Stato o da autorita' pubbliche  per
          creare un regime  di  sostegno  o  di  incentivazione  agli
          operatori  del  mercato   ai   fini   della   fornitura   e
          dell'acquisto di  servizi  energetici  e  altre  misure  di
          miglioramento dell'efficienza energetica; 
              g)   «programma   di   miglioramento    dell'efficienza
          energetica»: attivita'  incentrate  su  gruppi  di  clienti
          finali  e  che  di  norma  si  traducono  in  miglioramenti
          dell'efficienza  energetica  verificabili  e  misurabili  o
          stimabili; 
              h)    «misura    di    miglioramento    dell'efficienza
          energetica»: qualsiasi azione che di norma  si  traduce  in
          miglioramenti  dell'efficienza  energetica  verificabili  e
          misurabili o stimabili; 
              i) «ESCO»: persona  fisica  o  giuridica  che  fornisce
          servizi energetici ovvero  altre  misure  di  miglioramento
          dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali
          dell'utente e, cio' facendo, accetta un  certo  margine  di
          rischio finanziario. Il pagamento dei  servizi  forniti  si
          basa,  totalmente   o   parzialmente,   sul   miglioramento
          dell'efficienza energetica conseguito e sul  raggiungimento
          degli altri criteri di rendimento stabiliti; 
              l)  «contratto  di  rendimento   energetico»:   accordo
          contrattuale tra il beneficiario e il fornitore riguardante
          una misura di miglioramento dell'efficienza energetica,  in
          cui i pagamenti a fronte  degli  investimenti  in  siffatta
          misura  sono  effettuati  in  funzione   del   livello   di
          miglioramento    dell'efficienza    energetica    stabilito
          contrattualmente; 
              m) «finanziamento tramite terzi»: accordo  contrattuale
          che comprende un terzo, oltre al fornitore di energia e  al
          beneficiario della misura di miglioramento  dell'efficienza
          energetica, che fornisce  i  capitali  per  tale  misura  e
          addebita al beneficiario un canone pari  a  una  parte  del
          risparmio energetico conseguito  avvalendosi  della  misura
          stessa. Il terzo puo' essere una ESCO; 
              n) «diagnosi energetica»: procedura sistematica volta a
          fornire  un'adeguata  conoscenza  del  profilo  di  consumo
          energetico di un edificio  o  gruppo  di  edifici,  di  una
          attivita' o impianto industriale o di  servizi  pubblici  o
          privati, ad individuare e quantificare le  opportunita'  di
          risparmio energetico  sotto  il  profilo  costi-benefici  e
          riferire in merito ai risultati; 
              o) «strumento finanziario per i  risparmi  energetici»:
          qualsiasi  strumento  finanziario,  reso  disponibile   sul
          mercato  da  organismi  pubblici  o  privati  per   coprire
          parzialmente o integralmente i costi del progetto  iniziale
          per   l'attuazione   delle    misure    di    miglioramento
          dell'efficienza energetica; 
              p) «cliente finale»: persona  fisica  o  giuridica  che
          acquista energia per proprio uso finale; 
              q) «distributore di energia», ovvero  «distributore  di
          forme di energia  diverse  dall'elettricita'  e  dal  gas»:
          persona fisica o giuridica responsabile  del  trasporto  di
          energia al fine della sua fornitura a clienti  finali  e  a
          stazioni di distribuzione che  vendono  energia  a  clienti
          finali. Da questa definizione sono esclusi  i  gestori  dei
          sistemi di distribuzione del  gas  e  dell'elettricita',  i
          quali rientrano nella definizione di cui alla lettera r); 
              r)  «gestore  del  sistema  di  distribuzione»   ovvero
          «impresa di  distribuzione»:  persona  fisica  o  giuridica
          responsabile  della  gestione,  della  manutenzione  e,  se
          necessario, dello sviluppo  del  sistema  di  distribuzione
          dell'energia elettrica o del gas naturale in una data  zona
          e, se del caso, delle relative interconnessioni  con  altri
          sistemi, e di assicurare la capacita' a lungo  termine  del
          sistema   di   soddisfare    richieste    ragionevoli    di
          distribuzione di energia elettrica o gas naturale; 
              s) «societa'  di  vendita  di  energia  al  dettaglio»:
          persona fisica o giuridica  che  vende  energia  a  clienti
          finali; 
              t) «sistema efficiente di utenza»: sistema  in  cui  un
          impianto di produzione di energia  elettrica,  con  potenza
          nominale  non  superiore  a  20  MWe   e   complessivamente
          installata  sullo  stesso   sito,   alimentato   da   fonti
          rinnovabili  ovvero  in  assetto   cogenerativo   ad   alto
          rendimento, anche nella titolarita' di un soggetto  diverso
          dal  cliente  finale,  e'  direttamente  connesso,  per  il
          tramite  di  un  collegamento  privato  senza  obbligo   di
          connessione di terzi, all'impianto per  il  consumo  di  un
          solo cliente finale ed e' realizzato all'interno  dell'area
          di proprieta' o nella  piena  disponibilita'  del  medesimo
          cliente; 
              u)   «certificato   bianco»:   titolo   di   efficienza
          energetica  attestante  il  conseguimento  di  risparmi  di
          energia grazie a misure  di  miglioramento  dell'efficienza
          energetica e utilizzabile  ai  fini  dell'adempimento  agli
          obblighi di  cui  all'articolo  9,  comma  1,  del  decreto
          legislativo  16   marzo   1999,   n.   79,   e   successive
          modificazioni, e all'articolo  16,  comma  4,  del  decreto
          legislativo 23 maggio 2000, n. 164; 
              v) «sistema di gestione  dell'energia»:  la  parte  del
          sistema di gestione aziendale che ricomprende la  struttura
          organizzativa, la pianificazione,  la  responsabilita',  le
          procedure,  i  processi  e  le  risorse   per   sviluppare,
          implementare, migliorare, ottenere, misurare e mantenere la
          politica energetica aziendale; 
              z) «esperto in gestione dell'energia»: soggetto che  ha
          le conoscenze, l'esperienza e la capacita'  necessarie  per
          gestire l'uso dell'energia in modo efficiente; 
              aa) «ESPCo»: soggetto fisico o giuridico,  ivi  incluse
          le imprese artigiane e le loro  forme  consortili,  che  ha
          come  scopo  l'offerta  di  servizi  energetici   atti   al
          miglioramento dell'efficienza nell'uso dell'energia; 
              bb) «fornitore di  servizi  energetici»:  soggetto  che
          fornisce  servizi  energetici,  che  puo'  essere  uno  dei
          soggetti di cui alle lettere i), q), r), s), z) ed aa); 
                  cc) «Unita' per  l'efficienza  energetica»:  e'  la
          struttura dell'ENEA di cui all'articolo 4,  che  svolge  le
          funzioni  previste  dall'articolo  4,  paragrafo  4,  della
          direttiva 2006/32/CE. 
                2.  Continuano  a   valere,   ove   applicabili,   le
          definizioni di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
          79, e al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.». 
              Il testo dell'articolo 30, comma 27, e dell'articolo 33
          della legge 23 luglio 2009, n. 99, citata nelle  note  alle
          premesse, cosi' recita: 
                «27. Al fine di garantire e  migliorare  la  qualita'
          del  servizio  elettrico  ai  clienti   finali   collegati,
          attraverso reti private con eventuale  produzione  interna,
          al sistema elettrico nazionale di cui  all'articolo  2  del
          decreto legislativo 16 marzo  1999,  n.  79,  il  Ministero
          dello sviluppo economico determina, entro centoventi giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, nuovi
          criteri per la definizione dei rapporti  intercorrenti  fra
          il gestore della rete,  le  societa'  di  distribuzione  in
          concessione, il  proprietario  delle  reti  private  ed  il
          cliente finale  collegato  a  tali  reti.  L'Autorita'  per
          l'energia elettrica e il gas e' incaricata  dell'attuazione
          dei suddetti criteri al fine del  contemperamento  e  della
          salvaguardia dei diritti acquisiti, anche  con  riferimento
          alla necessita' di  un  razionale  utilizzo  delle  risorse
          esistenti. 
              28. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto  legislativo
          30 maggio 2005, n. 128, e' sostituito dal seguente: «1.  Le
          miscele  combustibili  diesel-biodiesel  con  contenuto  in
          biodiesel inferiore o uguale al 7 per cento, che rispettano
          le caratteristiche del combustibile diesel  previste  dalla
          norma CEN prEN 590 - Settembre 2008, possono essere immesse
          in consumo sia presso utenti extra rete  che  in  rete.  Le
          miscele con contenuto in biodiesel in misura superiore al 7
          per cento possono essere avviate  al  consumo  solo  presso
          utenti extra rete e  impiegate  esclusivamente  in  veicoli
          omologati per l'utilizzo di tali miscele». 
              29. Nel regolamento di  cui  al  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze 3  settembre  2008,  n.  156,
          recante  la  disciplina  per   l'applicazione   dell'accisa
          agevolata sul bio-diesel, il limite del  5  per  cento  del
          contenuto sul biodiesel di cui  agli  articoli  7  e  9  e'
          elevato al 7 per cento.»; 
              "Art. 33. Reti internet di utenza. - 1. Nelle more  del
          recepimento  nell'ordinamento  nazionale  della   normativa
          comunitaria in materia, e' definita Rete interna di  utenza
          (RIU) una rete elettrica il cui assetto e' conforme a tutte
          le seguenti condizioni: 
                a) e' una rete esistente  alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, ovvero e'  una  rete  di  cui,
          alla  medesima  data,  siano  stati  avviati  i  lavori  di
          realizzazione  ovvero  siano  state   ottenute   tutte   le
          autorizzazioni previste dalla normativa vigente; 
                b) connette unita'  di  consumo  industriali,  ovvero
          connette  unita'  di  consumo  industriali  e   unita'   di
          produzione di energia elettrica  funzionalmente  essenziali
          per il processo produttivo industriale, purche' esse  siano
          ricomprese in aree insistenti sul territorio di non piu' di
          tre comuni adiacenti, ovvero di non piu'  di  tre  province
          adiacenti nel solo caso in  cui  le  unita'  di  produzione
          siano alimentate da fonti rinnovabili; 
              c)  e'  una  rete   non   sottoposta   all'obbligo   di
          connessione  di  terzi,  fermo  restando  il  diritto   per
          ciascuno dei soggetti ricompresi  nella  medesima  rete  di
          connettersi,  in  alternativa  alla  rete  con  obbligo  di
          connessione di terzi; 
              d) e' collegata tramite uno o piu' punti di connessione
          a una rete con obbligo di connessione di terzi  a  tensione
          nominale non inferiore a 120 kV; 
              e) ha un soggetto responsabile che  agisce  come  unico
          gestore della medesima  rete.  Tale  soggetto  puo'  essere
          diverso dai soggetti titolari delle unita' di consumo o  di
          produzione, ma non puo' essere titolare di  concessioni  di
          trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia
          elettrica. 
              2. Ai fini della  qualita'  del  servizio  elettrico  e
          dell'erogazione  dei   servizi   di   trasmissione   e   di
          distribuzione, la responsabilita' del gestore di  rete  con
          obbligo di connessione di terzi e' limitata, nei  confronti
          delle unita' di produzione e di consumo connesse alle  RIU,
          al  punto  di  connessione  con  la  rete  con  obbligo  di
          connessione di terzi, ferma restando l'erogazione, da parte
          della societa' Terna Spa, del  servizio  di  dispacciamento
          alle singole unita' di produzione  e  di  consumo  connesse
          alla RIU. Resta in capo al soggetto responsabile della  RIU
          il compito di assicurare la sicurezza di persone e cose, in
          relazione all'attivita' svolta. 
              3. Entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della  presente  legge,  l'Autorita'  per  l'energia
          elettrica e il gas: 
              a) individua i casi di cui al comma 1 e li comunica  al
          Ministero dello sviluppo economico; 
              b) stabilisce le modalita' con le quali  e'  assicurato
          il diritto dei  soggetti  connessi  alla  RIU  di  accedere
          direttamente alle reti con obbligo di connessione di terzi; 
              c) fissa le condizioni alle quali le singole unita'  di
          produzione e di consumo connesse nella  RIU  fruiscono  del
          servizio di dispacciamento; 
              d) definisce le modalita'  con  le  quali  il  soggetto
          responsabile della RIU provvede alle  attivita'  di  misura
          all'interno della medesima rete, in  collaborazione  con  i
          gestori  di  rete  con  obbligo  di  connessione  di  terzi
          deputati alle medesime attivita'; 
              e) ai sensi dell' articolo 2, comma 12,  lettere  a)  e
          b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, formula  proposte
          al Ministero dello sviluppo economico concernenti eventuali
          esigenze di  aggiornamento  delle  vigenti  concessioni  di
          distribuzione, trasmissione e dispacciamento. 
              4.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il   gas
          effettua  il  monitoraggio  ai  fini  del  rispetto   delle
          condizioni di cui al presente articolo. 
              5. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, a  decorrere
          dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge  i
          corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione,
          nonche' quelli a copertura degli oneri generali di  sistema
          di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16
          marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo  4,
          comma 1,  del  decreto-legge  14  novembre  2003,  n.  314,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  dicembre
          2003,  n.   368,   sono   determinati   facendo   esclusivo
          riferimento al consumo di  energia  elettrica  dei  clienti
          finali o a parametri relativi al punto di  connessione  dei
          medesimi clienti finali. 
              6.  Limitatamente  alle  RIU  di  cui  al  comma  1,  i
          corrispettivi tariffari di cui  al  comma  5  si  applicano
          esclusivamente all'energia elettrica prelevata nei punti di
          connessione. 
              7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, l'Autorita' per l'energia elettrica e
          il gas adegua le proprie determinazioni tariffarie per dare
          attuazione a quanto disposto dai commi 5 e 6  del  presente
          articolo.».