Art. 41 Mercati al dettaglio 1. Le politiche di comunicazione e di marchio relative all'attivita' di vendita ai clienti del mercato libero ovvero ai clienti riforniti nell'ambito del servizio di maggior tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, non devono creare confusione tra i rami d'azienda ovvero tra le societa' che svolgono le suddette attivita'. Le informazioni concernenti ciascuna attivita', che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, sono divulgate in modo non discriminatorio. Nel caso in cui una stessa societa' eserciti attivita' di vendita al mercato libero e al mercato tutelato, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adotta i provvedimenti necessari affinche' la stessa societa' non possa trarre vantaggio competitivo sia nei confronti dei clienti finali sia sotto il profilo delle valutazioni che la stessa Autorita' effettua in materia di qualita' del servizio, rispetto ad un assetto societario in cui le due attivita' siano attribuite a societa' distinte appartenenti ad uno stesso gruppo. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma.
Note all'art. 41: Il testo dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: «2. A decorrere dal 1° luglio 2007 i clienti finali domestici hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica come clienti vincolati, secondo modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, e di scegliere un fornitore diverso dal proprio distributore. In mancanza di tale scelta, l'erogazione del servizio per i clienti finali domestici non riforniti di energia elettrica sul mercato libero e' garantita dall'impresa di distribuzione, anche attraverso apposite societa' di vendita, e la funzione di approvvigionamento continua ad essere svolta dall'Acquirente Unico Spa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro sono automaticamente comprese nel regime di tutela di cui al presente comma.».