Art. 41 
 
 
                        Mercati al dettaglio 
 
  1.  Le  politiche  di   comunicazione   e   di   marchio   relative
all'attivita' di vendita ai clienti  del  mercato  libero  ovvero  ai
clienti riforniti nell'ambito del servizio di maggior tutela  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18  giugno  2007,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, non
devono creare confusione tra i rami d'azienda ovvero tra le  societa'
che svolgono  le  suddette  attivita'.  Le  informazioni  concernenti
ciascuna   attivita',   che   potrebbero    essere    commercialmente
vantaggiose, sono divulgate in modo non discriminatorio. Nel caso  in
cui una stessa societa' eserciti  attivita'  di  vendita  al  mercato
libero e al mercato tutelato, l'Autorita' per l'energia  elettrica  e
il gas adotta i provvedimenti necessari affinche' la stessa  societa'
non possa trarre vantaggio competitivo sia nei confronti dei  clienti
finali sia sotto il profilo delle valutazioni che la stessa Autorita'
effettua in materia di qualita' del servizio, rispetto ad un  assetto
societario in cui  le  due  attivita'  siano  attribuite  a  societa'
distinte appartenenti ad uno stesso gruppo. L'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas vigila sul rispetto delle disposizioni di  cui  al
presente comma. 
 
          Note all'art. 41: 
              Il testo dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18
          giugno 2007, n. 73, citato nelle note alle premesse,  cosi'
          recita: 
                «2. A decorrere dal 1° luglio 2007 i  clienti  finali
          domestici  hanno  diritto  di  recedere  dal   preesistente
          contratto di fornitura di energia  elettrica  come  clienti
          vincolati, secondo modalita' stabilite  dall'Autorita'  per
          l'energia elettrica e il gas, e di scegliere  un  fornitore
          diverso dal  proprio  distributore.  In  mancanza  di  tale
          scelta, l'erogazione del  servizio  per  i  clienti  finali
          domestici non riforniti di energia  elettrica  sul  mercato
          libero e' garantita dall'impresa  di  distribuzione,  anche
          attraverso apposite societa' di vendita, e la  funzione  di
          approvvigionamento    continua     ad     essere     svolta
          dall'Acquirente Unico Spa di cui all'articolo 4 del decreto
          legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Le  imprese  connesse  in
          bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato
          annuo  non  superiore   a   10   milioni   di   euro   sono
          automaticamente comprese nel regime di  tutela  di  cui  al
          presente comma.».