Art. 12 
 
      Conformita' delle attrezzature a pressione trasportabili 
                       e relativa valutazione 
 
  1. Le attrezzature a pressione trasportabili di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera a), soddisfano i requisiti relativi alla valutazione
della  conformita',  alle  ispezioni   periodiche,   alle   ispezioni
intermedie e alle verifiche straordinarie  stabiliti  negli  allegati
alla direttiva 2008/68/CE, nonche' i requisiti di cui ai capi  III  e
IV del presente decreto. 
  2. Le attrezzature a pressione trasportabili di cui all'articolo 1,
comma  1,  lettera  b),  sono  conformi  alle  specificazioni   della
documentazione  in  base  alla  quale  sono  state  fabbricate.  Tali
attrezzature sono soggette alle ispezioni periodiche, alle  ispezioni
intermedie  e  alle  verifiche  straordinarie  in  conformita'  degli
allegati alla direttiva 2008/68/CE e dei requisiti di cui ai capi III
e IV del presente decreto. 
  3.  Sono  validi  nel  territorio  dello  Stato  i  certificati  di
valutazione della conformita', i certificati di  rivalutazione  della
conformita'  e  le  relazioni  sulle  ispezioni   periodiche,   sulle
ispezioni intermedie e sulle verifiche straordinarie,  rilasciati  da
un organismo notificato da altro Stato membro,  in  conformita'  alla
direttiva recepita con il presente decreto. 
  4. Le parti rimovibili delle attrezzature a pressione trasportabili
ricaricabili  possono  essere  oggetto  di  una   valutazione   della
conformita' separata.