Art. 12 Conformita' delle attrezzature a pressione trasportabili e relativa valutazione 1. Le attrezzature a pressione trasportabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), soddisfano i requisiti relativi alla valutazione della conformita', alle ispezioni periodiche, alle ispezioni intermedie e alle verifiche straordinarie stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE, nonche' i requisiti di cui ai capi III e IV del presente decreto. 2. Le attrezzature a pressione trasportabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), sono conformi alle specificazioni della documentazione in base alla quale sono state fabbricate. Tali attrezzature sono soggette alle ispezioni periodiche, alle ispezioni intermedie e alle verifiche straordinarie in conformita' degli allegati alla direttiva 2008/68/CE e dei requisiti di cui ai capi III e IV del presente decreto. 3. Sono validi nel territorio dello Stato i certificati di valutazione della conformita', i certificati di rivalutazione della conformita' e le relazioni sulle ispezioni periodiche, sulle ispezioni intermedie e sulle verifiche straordinarie, rilasciati da un organismo notificato da altro Stato membro, in conformita' alla direttiva recepita con il presente decreto. 4. Le parti rimovibili delle attrezzature a pressione trasportabili ricaricabili possono essere oggetto di una valutazione della conformita' separata.