Art. 14 
 
                  Principi generali del marchio Pi 
 
  1. Il marchio Pi e' apposto solo dal fabbricante  o,  nei  casi  di
rivalutazione  della  conformita',  secondo  le  indicazioni  di  cui
all'allegato III. Per le bombole  per  gas  precedentemente  conformi
alle direttive 84/525/CEE, 84/526/  o  84/527/CEE,  recepite  con  il
decreto del Ministro dei trasporti 7 aprile 1986, il  marchio  Pi  e'
apposto dall'organismo notificato o sotto la sua sorveglianza. 
  2. Il marchio Pi e' apposto  esclusivamente  sulle  attrezzature  a
pressione trasportabili che: 
    a) soddisfano i requisiti di valutazione della conformita' di cui
agli allegati alla direttiva 2008/68/CE e al presente decreto; 
    b) soddisfano i requisiti di rivalutazione della  conformita'  di
cui all'articolo 13. 
  3. Apponendo o facendo apporre il marchio  Pi,  il  fabbricante  si
assume la responsabilita'  della  conformita'  delle  attrezzature  a
pressione trasportabili a tutti i requisiti stabiliti negli  allegati
alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto. 
  4. Ai fini del presente decreto il marchio Pi  e'  l'unico  marchio
che  attesta  la   conformita'   delle   attrezzature   a   pressione
trasportabili ai requisiti stabiliti negli  allegati  alla  direttiva
2008/68/CE e nel presente decreto. 
  5. E'  vietata  l'apposizione  sulle   attrezzature   a   pressione
trasportabili di marchi, segni e iscrizioni che  possano  indurre  in
errore i terzi circa il significato del marchio Pi o la  forma  dello
stesso. Ogni altro marchio e' apposto sulle attrezzature a  pressione
trasportabili  in  modo  da  non  compromettere  la  visibilita',  la
leggibilita' e il significato del marchio Pi. 
  6.  Le  parti  delle   attrezzature   a   pressione   trasportabili
ricaricabili con una funzione diretta di sicurezza recano il  marchio
Pi. 
 
          Note all'art. 14: 
              Per i riferimenti alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE
          e 84/527/CEE, si veda nelle  note  all'articolo  1.  Per  i
          riferimenti al decreto del Ministro dei trasporti 7  aprile
          1986, si veda nelle note alle premesse. Per  i  riferimenti
          alla direttiva 2008/68/CE, si veda nelle note  all'articolo
          2.