Art. 14 Principi generali del marchio Pi 1. Il marchio Pi e' apposto solo dal fabbricante o, nei casi di rivalutazione della conformita', secondo le indicazioni di cui all'allegato III. Per le bombole per gas precedentemente conformi alle direttive 84/525/CEE, 84/526/ o 84/527/CEE, recepite con il decreto del Ministro dei trasporti 7 aprile 1986, il marchio Pi e' apposto dall'organismo notificato o sotto la sua sorveglianza. 2. Il marchio Pi e' apposto esclusivamente sulle attrezzature a pressione trasportabili che: a) soddisfano i requisiti di valutazione della conformita' di cui agli allegati alla direttiva 2008/68/CE e al presente decreto; b) soddisfano i requisiti di rivalutazione della conformita' di cui all'articolo 13. 3. Apponendo o facendo apporre il marchio Pi, il fabbricante si assume la responsabilita' della conformita' delle attrezzature a pressione trasportabili a tutti i requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto. 4. Ai fini del presente decreto il marchio Pi e' l'unico marchio che attesta la conformita' delle attrezzature a pressione trasportabili ai requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto. 5. E' vietata l'apposizione sulle attrezzature a pressione trasportabili di marchi, segni e iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato del marchio Pi o la forma dello stesso. Ogni altro marchio e' apposto sulle attrezzature a pressione trasportabili in modo da non compromettere la visibilita', la leggibilita' e il significato del marchio Pi. 6. Le parti delle attrezzature a pressione trasportabili ricaricabili con una funzione diretta di sicurezza recano il marchio Pi.
Note all'art. 14: Per i riferimenti alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE, si veda nelle note all'articolo 1. Per i riferimenti al decreto del Ministro dei trasporti 7 aprile 1986, si veda nelle note alle premesse. Per i riferimenti alla direttiva 2008/68/CE, si veda nelle note all'articolo 2.