Art. 6 
 
Disposizioni volte al recepimento della direttiva  2012/5/UE  del  14
  marzo 2012, relativa alla vaccinazione contro la  febbre  catarrale
  degli ovini - Procedura d'infrazione 2012/0434 
 
  1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225, recante attuazione
della direttiva  2000/75/CE  relativa  alle  misure  di  lotta  e  di
eradicazione del morbo lingua blu  degli  ovini,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera  i)  e'  aggiunta  la
seguente: 
  «lettera  i-bis)  "vaccini  vivi  attenuati":  vaccini  prodotti  a
partire da ceppi isolati del virus della febbre catarrale degli ovini
attraverso passaggi seriali in colture di tessuti o in uova fecondate
di pollame.»; 
    b) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 5  (Vaccinazione).  -  1.  Il  Ministero  della  salute  puo'
decidere  di  autorizzare  l'impiego  di  vaccini  contro  la  febbre
catarrale degli ovini, purche': 
    a) tale decisione sia basata sul  risultato  di  una  valutazione
specifica del rischio  effettuata  dal  Ministero  della  salute,  di
concerto con il Centro di referenza nazionale delle malattie esotiche
presso  l'Istituto  zooprofilattico  sperimentale  "G.  Caporale"  di
Teramo sentite le regioni e province autonome; 
    b)  la  Commissione  europea  sia  informata   prima   che   tale
vaccinazione sia eseguita. 
  2.  Ogniqualvolta  sono  impiegati  vaccini  vivi   attenuati,   il
Ministero della salute provvede a delimitare: 
    a) una zona di  protezione,  che  comprenda  almeno  la  zona  di
vaccinazione; 
    b) una zona di  sorveglianza,  che  consista  in  una  parte  del
territorio profonda almeno  50  km  oltre  i  limiti  della  zona  di
protezione.»; 
    c)  all'articolo  8,  comma  1,  lettera  b),  dopo  la   parola:
"vaccinazione"  sono  inserite  le  seguenti:   "con   vaccini   vivi
attenuati."; 
    d) all'articolo 10, comma  1,  lettera  b),  le  parole  "se  non
preventivamente  concordate  con   la   Commissione   europea"   sono
sostituite dalle seguenti: "che impieghi vaccini vivi attenuati». 
  2. Dall'attuazione delle presenti disposizioni non devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attivita' previste
dalle presenti disposizioni  ricadono  tra  i  compiti  istituzionali
delle amministrazioni e degli enti interessati, cui si fa fronte  con
le  risorse  umane,   finanziarie   e   strumentali   disponibili   a
legislazione vigente.