Art. 10.
                 Attestazione dei crediti tributari

  1.  Su  richiesta  dei  creditori  d'imposta  intestatari del conto
fiscale,  l'Agenzia  delle  entrate  e'  autorizzata  ad attestare la
certezza,  ((  e  la  liquidita'  ))  del  credito,  nonche'  la data
indicativa  di erogazione del rimborso. L'attestazione, (( che non e'
utilizzabile ai fini del processo di esecuzione e del procedimento di
ingiunzione,  ))  puo'  avere  ad oggetto anche importi da rimborsare
secondo  modalita'  diverse  da  quelle  previste  dal  titolo II del
regolamento  adottato  con  decreto  del  Ministro  delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, 28 dicembre 1993, n. 567.