Art. 13.
      Disciplina dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidi

  1.  Ai  fini  del  presente  decreto si intendono per: «confidi», i
consorzi  con attivita' esterna, le societa' cooperative, le societa'
consortili  per azioni, a responsabilita' limitata o cooperative, che
svolgono  l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi; per «attivita'
di   garanzia   collettiva  dei  fidi»,  l'utilizzazione  di  risorse
provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per
la  prestazione  mutualistica  e  imprenditoriale di garanzie volte a
favorirne  il  finanziamento  da  parte  delle  banche  e degli altri
soggetti  operanti  nel  settore finanziario; per «confidi di secondo
grado», i consorzi con attivita' esterna, le societa' cooperative, le
societa'   consortili   per  azioni,  a  responsabilita'  limitata  o
cooperative,  costituiti  dai  confidi  ed  eventualmente  da imprese
consorziate o socie di questi ultimi o da altre imprese; per «piccole
e  medie  imprese»,  le  imprese  che  soddisfano  i  requisiti della
disciplina  comunitaria  in  materia di aiuti di Stato a favore delle
piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti del Ministro
delle attivita' produttive (( e del Ministro delle politiche agricole
e  forestali  ));  per «testo unico bancario», il decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni;
per  «elenco  speciale» l'elenco previsto dall'articolo 107 del testo
unico  bancario;  per «riforma delle societa», il decreto legislativo
17 gennaio  2003, n. 6. (( In sede di prima applicazione, e fino alla
chiusura  del  terzo  esercizio,  il  consiglio di amministrazione e'
composto  dai soggetti indicati all'articolo 3 della legge 14 ottobre
1964, n. 1068, e successive modificazioni. ))
  2.  I  confidi,  salvo  quanto  stabilito  dal  comma  32, svolgono
esclusivamente  l'attivita'  di  garanzia  collettiva  dei  fidi  e i
servizi  a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di
attivita' previste dalla legge.
  3.  Nell'esercizio  dell'attivita'  di garanzia collettiva dei fidi
possono   essere  prestate  garanzie  personali  e  reali,  stipulati
contratti  volti  a  realizzare il trasferimento del rischio, nonche'
utilizzati  in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti
presso i finanziatori delle imprese consorziate o socie.
  4.  I  confidi  di  secondo grado svolgono l'attivita' indicata nel
comma  2 a favore dei confidi e delle imprese a essi aderenti e delle
imprese consorziate o socie di questi ultimi.
  5.  L'uso  nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione rivolta al pubblico delle parole «confidi», «consorzio,
cooperativa,  societa'  consortile  di  garanzia collettiva dei fidi»
ovvero  di  altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno sulla
legittimazione allo svolgimento dell'attivita' di garanzia collettiva
dei fidi e' vietato a soggetti diversi dai confidi.
  6.  Chiunque  contravviene al disposto del comma 5 e' punito con la
medesima  sanzione  prevista  dall'articolo  133,  comma 3, del testo
unico bancario.
  7.   Si   applicano,   in   quanto   compatibili,  le  disposizioni
dell'articolo 145 del medesimo testo unico.
  8.   I   confidi   sono  costituiti  da  piccole  e  medie  imprese
industriali,   commerciali,  turistiche  e  di  servizi,  da  imprese
artigiane  e agricole, (( come definite dalla disciplina comunitaria.
))
  9.  Ai  confidi  possono  partecipare  anche  imprese  di  maggiori
dimensioni  rientranti  nei  limiti  dimensionali  determinati  dalla
Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea
per  gli  investimenti  (BEI) a favore delle piccole e medie imprese,
purche'  complessivamente  non  rappresentino  piu' di un sesto della
totalita' delle imprese consorziate o socie.
  10. Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni
che  non  possono  far parte dei confidi ai sensi del comma 9 possono
sostenere   l'attivita'   attraverso   contributi   e   garanzie  non
finalizzati  a  singole  operazioni; essi non divengono consorziati o
soci  ne' fruiscono delle attivita' sociali, ma i loro rappresentanti
possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le modalita'
stabilite  dagli  statuti,  purche'  la  nomina della maggioranza dei
componenti di ciascun organo resti (( riservata )) all'assemblea.
  11. Il comma 10 (( si applica )) anche ai confidi di secondo grado.
  12.  Il  fondo  consortile  o il capitale sociale di un confidi non
puo' essere inferiore a 100 mila euro, fermo restando per le societa'
consortili  l'ammontare  minimo  previsto  dal  codice  civile per la
societa' per azioni.
  13.  La quota di partecipazione di ciascuna impresa non puo' essere
superiore  al  20  per  cento  del  fondo  consortile  o del capitale
sociale, ne' inferiore a 250 euro.
  14.  Il  patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei fondi rischi
indisponibili,   non   puo'   essere   inferiore  a  250  mila  euro.
Dell'ammontare  minimo  del  patrimonio  netto  almeno  un  quinto e'
costituito  da  apporti  dei  consorziati  o  dei soci o da avanzi di
gestione.  Al  fine  del  raggiungimento  di tale ammontare minimo si
considerano  anche  i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti
di  conto  economico  per  far  fronte  a previsioni di rischio sulle
garanzie prestate.
  15.   Quando,   in   occasione   dell'approvazione   del   bilancio
d'esercizio,  risulta  che il patrimonio netto e' diminuito per oltre
un  terzo  al  di  sotto del minimo stabilito (( dal comma 14 )), gli
amministratori     sottopongono     all'assemblea    gli    opportuni
provvedimenti.  Se  entro  l'esercizio  successivo la diminuzione del
patrimonio netto non si e' ridotta a meno di un terzo di tale minimo,
l'assemblea  che  approva  il  bilancio deve deliberare l'aumento del
fondo  consortile  o del capitale sociale ovvero il versamento, se lo
statuto  ne  prevede  l'obbligo  per i consorziati o i soci, di nuovi
contributi  ai  fondi rischi indisponibili, in misura tale da ridurre
la  perdita  a  meno  di un terzo; in caso diverso deve deliberare lo
scioglimento del confidi.
  16. Se, per la perdita di oltre un terzo del fondo consortile o del
capitale  sociale,  questo si riduce al di sotto del minimo stabilito
dal  comma  12,  gli  amministratori  devono  senza indugio convocare
l'assemblea per deliberare la riduzione del fondo o del capitale e il
contemporaneo  aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto
minimo,  o lo scioglimento del confidi. Per i confidi costituiti come
societa'  consortili  per azioni o a responsabilita' limitata restano
applicabili  le  ulteriori  disposizioni del codice civile vigenti in
materia di riduzione del capitale per perdite.
  17.  Ai  confidi costituiti sotto forma di societa' cooperativa non
si  applicano  il  primo  e  il  secondo comma dell'articolo 2525 del
codice civile, come modificato dalla riforma delle societa'.
  18.  I  confidi  non possono distribuire avanzi di gestione di ogni
genere  e  sotto  qualsiasi  forma  alle imprese consorziate o socie,
neppure  in  caso  di scioglimento del consorzio, della cooperativa o
della societa' consortile, ovvero di recesso, decadenza, esclusione o
morte del consorziato o del socio.
  19.  Ai  confidi costituiti sotto forma di societa' cooperativa non
si  applicano  il  secondo comma dell'articolo 2545-quater del codice
civile introdotto dalla riforma delle societa' e gli articoli 11 e 20
della legge 31 gennaio 1992, n. 59. L'obbligo di devoluzione previsto
dall'(( articolo )) 2514, comma primo, lettera d), del codice civile,
come  modificato dalla riforma delle societa', si intende riferito al
Fondo  di garanzia interconsortile al quale il confidi aderisca o, in
mancanza, ai Fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21, 25 e 28.
  20.  I  confidi che riuniscono complessivamente non meno di 15 mila
imprese e garantiscono finanziamenti complessivamente non inferiori a
500  milioni  di  euro  possono  istituire,  anche  tramite  le  loro
associazioni   nazionali   di   rappresentanza,   fondi  di  garanzia
interconsortile   destinati  alla  prestazione  di  controgaranzie  e
cogaranzie ai confidi.
((   20-bis. Ai fini delle disposizioni recate dal comma 20 i confidi
che   riuniscono   cooperative  e  loro  consorzi  debbono  associare
complessivamente  non meno di 5.000 imprese e garantire finanziamenti
complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro. ))
  21.  I  fondi  di garanzia interconsortile sono gestiti da societa'
consortili  per  azioni  o  a responsabilita' limitata il cui oggetto
sociale  preveda  in  via esclusiva lo svolgimento di tale attivita',
ovvero  dalle  societa' finanziarie costituite ai sensi dell'articolo
24   del  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  114.  In  deroga
all'articolo  2602  del  codice civile le societa' consortili possono
essere costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20.
  22.  I  confidi  aderenti  ad  un fondo di garanzia interconsortile
versano annualmente a tale fondo, entro un mese dall'approvazione del
bilancio,  un  contributo obbligatorio (( pari allo 0,5 per mille dei
finanziamenti complessivamente garantiti. )) Gli statuti dei fondi di
garanzia   interconsortili   possono  prevedere  un  contributo  piu'
elevato.
  23.   I   confidi  che  non  aderiscono  a  un  fondo  di  garanzia
interconsortile  versano  annualmente  una quota (( pari allo 0,5 per
mille  dei  finanziamenti  complessivamente  garantiti,  ))  entro il
termine  indicato  nel  comma  22, al Ministero dell'economia e delle
finanze; le somme a tale titolo versate fanno parte delle entrate del
bilancio  dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, una somma pari all'ammontare complessivo di detti versamenti
e' annualmente assegnata ai Fondi di garanzia indicati dai commi 25 e
28.  ((  I  confidi,  operanti  nel  settore  agricolo,  la  cui base
associativa  e'  per  almeno il 50 per cento composta da imprenditori
agricoli   di  cui  all'articolo  2135  del  codice  civile,  versano
annualmente la quota alla Sezione speciale del Fondo interbancario di
garanzia, di cui all'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e
successive modificazioni. ))
  24. Ai fini delle imposte sui redditi i contributi versati ai sensi
dei  commi 22 e 23, nonche' gli eventuali contributi, anche di terzi,
liberamente destinati ai fondi di garanzia interconsortile o ai Fondi
di  garanzia  previsti  dai  commi  25  e  28,  non  concorrono  alla
formazione  del  reddito  delle  societa'  che gestiscono tali fondi;
detti  contributi  e  le  somme  versate  ai  sensi del comma 23 sono
ammessi  in  deduzione dal reddito dei confidi o degli altri soggetti
eroganti nell'esercizio di competenza.
  25. Il Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale
s.p.a.  ((  ai sensi dell'articolo )) 2, comma 100, lettera a), della
legge  23 dicembre  1996,  n.  662,  e' conferito in una societa' per
azioni,  avente per oggetto esclusivo la sua gestione, costituita con
atto  unilaterale  dallo  Stato  entro  trenta  giorni  dalla data di
entrata  in vigore del presente decreto. Il capitale sociale iniziale
della  societa'  per  azioni  e' determinato con decreto del Ministro
delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia
e  delle  finanze  ((  e  con  il Ministro delle politiche agricole e
forestali  )). La societa' per azioni assume i diritti e gli obblighi
del  Fondo  di  garanzia  proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche
processuali,  anteriori al conferimento. I privilegi e le garanzie di
qualsiasi  tipo  costituiti o prestate a favore del Fondo di garanzia
conservano  il  loro  grado e la loro validita' in capo alla societa'
per  azioni,  senza  necessita'  di  alcuna formalita' o annotazione.
L'atto  costitutivo  attribuisce  agli  amministratori la facolta' di
aumentare  il  capitale sociale a norma dell'articolo 2443 del codice
civile  con  offerta  delle nuove azioni ai confidi, anche tramite le
loro associazioni nazionali di rappresentanza, alle societa' indicate
nel  comma  21,  alle  Regioni,  alle Camere di commercio, industria,
artigianato  e  agricoltura,  alle banche, agli enti gestori di altri
fondi  pubblici  di  garanzia  al  fine  del  loro conferimento nella
societa'  per  azioni  e  agli  ulteriori soggetti pubblici e privati
eventualmente  individuati  dallo  statuto della societa'. Lo statuto
fissa  altresi'  un  limite massimo di possesso azionario per i nuovi
soci,  diversi  da  quelli  che  apportino  altri  fondi  pubblici di
garanzia,  non superiore al 5 per cento del capitale sociale. In ogni
caso  lo  Stato,  le  Regioni  e  gli  altri enti pubblici conservano
congiuntamente  la  maggioranza  assoluta del capitale sociale. (( Le
operazioni di garanzia effettuate dalla societa' per azioni di cui al
presente  comma  beneficiano  della  garanzia  dello Stato nei limiti
delle risorse finanziarie attribuite. ))
  26.  L'intervento  della  societa' per azioni di cui al comma 25 e'
rivolto  in  via  prioritaria alle operazioni di controgaranzia delle
garanzie,   cogaranzie   o   controgaranzie  prestate  nell'esercizio
esclusivo o prevalente del-l'attivita' di rilascio delle garanzie dai
propri  soci, intendendosi per tali anche i confidi appartenenti alle
associazioni socie.
((   27. Le regole di funzionamento del fondo di cui al comma 25 e le
caratteristiche   delle   garanzie   dallo   stesso   prestate   sono
disciplinate  con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. ))
  28. L'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma
100,  lettera  b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' riservato
alle  operazioni  di  controgaranzia dei confidi operanti sull'intero
territorio  nazionale  nonche'  alle  operazioni  in cogaranzia con i
medesimi. La controgaranzia e la cogaranzia del Fondo sono escutibili
per  intero, a prima richiesta, alla data di avvio delle procedure di
recupero  nei confronti dell'impresa inadempiente. Le eventuali somme
recuperate   dai  confidi  sono  restituite  al  Fondo  nella  stessa
percentuale della garanzia da esso prestata.
  29.  L'esercizio  dell'attivita'  bancaria  in  forma  di  societa'
cooperativa  a  responsabilita'  limitata  e'  consentito,  ai  sensi
dell'articolo  28  del  (( testo unico bancario, )) anche alle banche
che,   in   base   al  proprio  statuto,  esercitano  prevalentemente
l'attivita'  di  garanzia  collettiva  dei fidi a favore dei soci. La
denominazione  di  tali  banche  contiene  le  espressioni «confidi»,
«garanzia collettiva dei fidi» o entrambe.
  30.  Alle  banche  di  cui  al  comma  29  si  applicano, in quanto
compatibili,  le  disposizioni  contenute (( negli articoli )) da 5 a
11, da 19 a 28 e (( da 33 a 37 )) del testo unico bancario.
  31.  La  Banca d'Italia emana disposizioni attuative dei commi 29 e
30,  tenuto  conto  delle  specifiche caratteristiche operative delle
banche di cui al comma 29.
  32.  All'articolo  155  del  testo unico bancario, dopo il comma 4,
sono inseriti i seguenti:
  «4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca
d'Italia,  determina  i  criteri  oggettivi,  riferibili al volume di
attivita'  finanziaria e ai mezzi patrimoniali, in base ai quali sono
individuati  i  confidi  che  sono  tenuti  a  chiedere  l'iscrizione
nell'elenco  speciale  previsto  dall'articolo 107. La Banca d'Italia
stabilisce,  con  proprio  provvedimento, gli elementi da prendere in
considerazione  per  il calcolo del volume di attivita' finanziaria e
dei  mezzi  patrimoniali.  Per  l'iscrizione  nell'elenco  speciale i
confidi   devono   adottare   una  delle  forme  societarie  previste
dall'articolo 106, comma 3.
  4-ter.  I  confidi  iscritti nell'elenco speciale esercitano in via
prevalente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi.
  4-quater. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere,
prevalentemente  nei  confronti delle imprese consorziate o socie, le
seguenti attivita':
    a) prestazione   di   garanzie   a   favore  dell'amministrazione
finanziaria  dello  Stato,  al  fine  dell'esecuzione dei rimborsi di
imposte alle imprese consorziate o socie;
    b) gestione,  ai  sensi  dell'articolo  47,  comma  2,  di  fondi
pubblici di agevolazione;
    c) stipula,  ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con
le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare
i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne
la fruizione.
  4-quinquies.   I  confidi  iscritti  nell'elenco  speciale  possono
svolgere  in  via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca
d'Italia,   le   attivita'  riservate  agli  intermediari  finanziari
iscritti nel medesimo elenco.
  4-sexies. Ai confidi iscritti nell'elenco speciale si applicano gli
articoli 107,  commi  2,  3, 4 e 4-bis, 108, 109, 110 e 112. La Banca
d'Italia   dispone  la  cancellazione  dall'elenco  speciale  qualora
risultino  gravi  violazioni  di  norme di legge o delle disposizioni
emanate  ai  sensi  del  presente  decreto  legislativo;  si  applica
l'articolo 111, commi 3 e 4.».
  33.  Le  banche  e  i  confidi  indicati  nei commi 29, 30, 31 e 32
possono,  anche  in  occasione  delle  trasformazioni e delle fusioni
previste  dai  commi  38,  39,  40,  41,  42  e 43, imputare al fondo
consortile  o  al capitale sociale i fondi rischi e gli altri fondi o
riserve  patrimoniali  costituiti  da  contributi  dello Stato, delle
regioni  e  di altri enti pubblici senza che cio' comporti violazione
dei   vincoli   di   destinazione   eventualmente   sussistenti,  che
permangono,  salvo  quelli  a carattere territoriale, con riferimento
alla  relativa  parte del fondo consortile o del capitale sociale. Le
azioni  o  quote  corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie
delle  banche  o  dei  confidi  e  non  attribuiscono  alcun  diritto
patrimoniale o amministrativo ne' sono computate nel capitale sociale
o  nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per
la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.
  34.  Le  modificazioni  del  contratto di consorzio riguardanti gli
elementi  indicativi  dei consorziati devono essere iscritte soltanto
una   volta   l'anno   entro   centoventi   giorni   dalla   chiusura
dell'esercizio   sociale   attraverso  il  deposito  dell'elenco  dei
consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio.
  35.  Gli  amministratori  del consorzio devono redigere il bilancio
d'esercizio  con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio
delle  societa'  per  azioni.  L'assemblea  approva il bilancio entro
centoventi  giorni  dalla  chiusura  dell'esercizio  ed  entro trenta
giorni  dall'approvazione  una  copia  del  bilancio, corredata dalla
relazione  sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se
costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere,
a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro
delle imprese.
  36.  Oltre  i  libri  e le altre scritture contabili prescritti tra
quelli la cui tenuta e' obbligatoria il consorzio deve tenere:
  (( a) )) il libro dei consorziati, nel quale devono essere indicati
la  ragione  o  denominazione sociale ovvero il cognome e il nome dei
consorziati  e  le  variazioni  nelle  persone di questi; (( b) )) il
libro  delle  adunanze  e  delle deliberazioni dell'assemblea, in cui
devono  essere  trascritti  anche i verbali eventualmente redatti per
atto pubblico; (( c) )) il libro delle adunanze e delle deliberazioni
dell'organo  amministrativo collegiale, se questo esiste; (( d) )) il
libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, se
questo  esiste.  I  primi tre libri devono essere tenuti a cura degli
amministratori  e il quarto a cura dei sindaci. Ai consorziati spetta
il  diritto  di  esaminare i libri indicati nel presente comma e, per
quelli  indicati  ((  nelle  lettere a) e b), di ottenerne estratti a
proprie  spese. Il libro indicato nella lettera a) del presente comma
puo' altresi' essere esaminato dai creditori che intendano far valere
la  responsabilita'  verso  i  terzi dei singoli consorziati ai sensi
dell'articolo  2615,  secondo  comma  del  codice  civile,  )) e deve
essere, prima che sia messo in uso, numerato progressivamente in ogni
pagina  e  bollato  in  ogni  foglio  dall'ufficio del registro delle
imprese o da un notaio.
  37. L'articolo 155, comma 4, del testo unico bancario e' sostituito
dal seguente:
  «4. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un'apposita
sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1. L'iscrizione
nella  sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate
agli  intermediari  finanziari iscritti nel citato elenco. A essi non
si applica il titolo V del presente decreto legislativo».
  38.  I  confidi  possono  trasformarsi  in uno dei tipi associativi
indicati  nel presente articolo e nelle banche di cui ai commi 29, 30
e   31  anche  qualora  siano  costituiti  sotto  forma  di  societa'
cooperativa  a  mutualita'  prevalente  o abbiano ricevuto contributi
pubblici o privati di terzi.
  39.  I confidi possono altresi' fondersi con altri confidi comunque
costituiti.   Alle   fusioni   possono  partecipare  anche  societa',
associazioni,  anche  non riconosciute, fondazioni e consorzi diversi
dai  confidi  purche'  il  consorzio o la societa' incorporante o che
risulta dalla fusione sia un confidi o una banca di cui al comma 29.
  40.  Alla  fusione  si applicano in ogni caso (( le disposizioni di
cui  al  libro  V, titolo V, capo X, sezione II, del codice civile; a
far  data  dal  1° gennaio  2004,  )) qualora gli statuti dei confidi
partecipanti  alla  fusione  e il progetto di fusione prevedano per i
consorziati  eguali  diritti,  senza  che  assuma rilievo l'ammontare
delle  singole quote di partecipazione, non e' necessario redigere la
relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-sexies del codice
civile,  come modificato dalla riforma delle societa'. Il progetto di
fusione  determina  il  rapporto  di  cambio  sulla  base  del valore
nominale  delle  quote  di  partecipazione,  secondo  un  criterio di
attribuzione proporzionale.
  41.  Anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2500-septies,
2500-octies e 2545-decies del codice civile, introdotti dalla riforma
delle  societa',  le  deliberazioni  assembleari  necessarie  per  le
trasformazioni  e  le  fusioni  previste  dai commi 38, 39, e 40 sono
adottate   con   le   maggioranze   previste  dallo  statuto  per  le
deliberazioni dell'assemblea straordinaria.
  42.  Le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39, 40 e
41 non comportano in alcun caso per i contributi e i fondi di origine
pubblica  una  violazione  dei  vincoli di destinazione eventualmente
sussistenti.
  43.  Le  societa'  cooperative  le quali divengono confidi sotto un
diverso tipo associativo a seguito di fusione o che si trasformano ai
sensi  del  comma 38 non sono soggette all'obbligo di devoluzione del
patrimonio  ai  fondi  mutualistici  per  la promozione e lo sviluppo
della  cooperazione  di  cui  all'articolo  11,  comma 5, della legge
31 gennaio  1992,  n.  59, a condizione che nello statuto del confidi
risultante  dalla  trasformazione o fusione sia previsto l'obbligo di
devoluzione  del patrimonio ai predetti fondi mutualistici in caso di
eventuale  successiva  fusione o trasformazione del confidi stesso in
enti diversi dal confidi ovvero dalle banche di cui al comma 29.
  44.  I  confidi  fruiscono  di  tutti  i  benefici  previsti  dalla
legislazione  vigente  a  favore  dei consorzi e delle cooperative di
garanzia  collettiva  fidi;  i  requisiti soggettivi ivi stabiliti si
considerano  soddisfatti  con  il  rispetto  di  quelli  previsti dal
presente articolo.
  45.   Ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  i  confidi,  comunque
costituiti, si considerano enti commerciali.
  46.  Gli  avanzi  di gestione accantonati nelle riserve e nei fondi
costituenti   il   patrimonio   netto  dei  confidi  concorrono  alla
formazione  del  reddito  nell'esercizio in cui la riserva o il fondo
sia  utilizzato  per  scopi  diversi  dalla  copertura  di perdite di
esercizio o dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale.
Il  reddito  d'impresa  e'  determinato  senza apportare al risultato
netto   del  conto  economico  le  eventuali  variazioni  in  aumento
conseguenti  all'applicazione dei criteri indicati nel titolo I, capo
VI,  e  nel  titolo  II,  capo  II, del testo unico delle imposte sui
redditi,   di   cui   al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
  47.  Ai  fini  dell'imposta  regionale sulle attivita' produttive i
confidi,  comunque  costituiti,  determinano  in  ogni caso il valore
della  produzione  netta secondo le modalita' contenute nell'articolo
10,  comma  1,  del  decreto  legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni.
  48.  Ai  fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto non si considera
effettuata   nell'esercizio   di   imprese  l'attivita'  di  garanzia
collettiva dei fidi.
  49.  Le  quote  di partecipazione al fondo consortile o al capitale
sociale  dei  confidi,  comunque  costituiti, e i contributi a questi
versati  costituiscono  per  le  imprese  consorziate  o  socie oneri
contributivi  ai  sensi  dell'articolo  64,  comma 4, del testo unico
delle  imposte  sui  redditi  di  cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Tale
disposizione  si  applica  anche  alle  imprese e agli enti di cui al
comma  10, per un ammontare complessivo deducibile non superiore al 2
per  cento  del reddito d'impresa dichiarato; e' salva ogni eventuale
ulteriore deduzione prevista dalla legge.
  50.  Ai  fini  delle  imposte  sui  redditi, le trasformazioni e le
fusioni  effettuate  tra i confidi ai sensi dei commi 38, 39, 40, 41,
42  e  43 non danno luogo in nessun caso a recupero di tassazione dei
fondi  in  sospensione di imposta dei confidi che hanno effettuato la
trasformazione o partecipato alla fusione.
  51.  Le  fusioni  sono  soggette  all'imposta di registro in misura
fissa.
  52.  I  confidi  gia' costituiti alla data di entrata in vigore del
presente  decreto  hanno  tempo  due anni decorrenti da tale data per
adeguarsi  ai  requisiti  disposti dai commi 12, 13, 14, 15, 16 e 17,
salva  fino  ad allora l'applicazione delle restanti disposizioni del
presente  articolo;  anche  decorso  tale  termine i confidi in forma
cooperativa  gia'  costituiti  alla  data  di  entrata  in vigore del
presente  decreto non sono tenuti ad adeguarsi al limite minimo della
quota di partecipazione determinato ai sensi del comma 13.
  53.  Per  i confidi che si costituiscono nei cinque anni successivi
alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto tra imprese
operanti  nelle  zone  ammesse  alla deroga per gli aiuti a finalita'
regionale,  di  cui  all'articolo  87,  paragrafo  3, lettera a), del
trattato  CE,  la  parte  dell'ammontare  minimo del patrimonio netto
costituito  da  apporti  dei  consorziati  o  dei soci o da avanzi di
gestione deve essere pari ad almeno un decimo del totale, in deroga a
quanto previsto dal comma 14.
  54.  I  soggetti  di  cui  al comma 10, che alla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto  partecipano  al fondo consortile o al
capitale  sociale  dei  confidi,  anche  di  secondo  grado,  possono
mantenere  la  loro  partecipazione,  fermo  restando  il  divieto di
fruizione dell'attivita' sociale.
  55.  I  confidi  che  alla  data  di entrata in vigore del presente
decreto  gestiscono fondi pubblici di agevolazione possono continuare
a  gestirli  fino a non oltre tre anni dalla stessa data. Fino a tale
termine    i    confidi    possono   prestare   garanzie   a   favore
dell'amministrazione  finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione
dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie.
  56.  Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei criteri di
bilancio   conseguenti   all'attuazione  del  presente  articolo  non
comportano violazioni delle disposizioni del codice civile o di altre
leggi in materia di bilancio, ne' danno luogo a rettifiche fiscali.
  57.  I  confidi che hanno un volume di attivita' finanziaria pari o
superiore  a  cinquantuno milioni di euro o mezzi patrimoniali pari o
superiori  a duemilioniseicentomila euro possono, entro il termine di
diciotto  mesi  dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
chiedere  l'iscrizione  provvisoria  nell'elenco  speciale  (( di cui
all'articolo  107  del  testo  unico  bancario  )). La Banca d'Italia
procede  all'iscrizione previa verifica della sussistenza degli altri
requisiti  di  iscrizione previsti dagli articoli 106 e 107 del testo
unico bancario. Entro tre anni dall'iscrizione, i confidi si adeguano
ai  requisiti minimi per l'iscrizione previsti ai sensi del comma 32.
Trascorso  tale periodo, la Banca d'Italia procede alla cancellazione
dall'elenco  speciale dei confidi che non si sono adeguati. I confidi
iscritti  nell'elenco  speciale  ai  sensi  del presente comma, oltre
all'attivita'  di  garanzia  collettiva  dei  fidi, possono svolgere,
esclusivamente  nei  confronti  delle imprese consorziate o socie, le
sole  attivita' indicate nell'articolo 155, comma 4-quater, del testo
unico  bancario. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 155, comma
4-ter, del medesimo testo unico bancario.
  58. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1983, n.
72, e' abrogato.
  59. L'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e' abrogato.
  60.  Nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997,  n.  446,  sono soppresse le seguenti parole: «, e in ogni caso
per  i consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado,
anche  costituiti  sotto  forma di societa' cooperativa o consortile,
previsti  dagli  articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».
  61. Nell'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le
parole:   «consorzi   o   cooperative  di  garanzia  collettiva  fidi
denominati  "Confidi",  istituiti  dalle  associazioni  di  categoria
imprenditoriali  e  dagli  ordini  professionali»  sono sostituite ((
dalle  seguenti:  «confidi,  di cui all'articolo 13 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269». ))
((     61-bis.   La   garanzia   della  Sezione  speciale  del  Fondo
interbancario  di  garanzia,  istituita con l'articolo 21 della legge
9 maggio  1975,  n.  153,  e  successive  modificazioni,  puo' essere
concessa   alle   banche  e  agli  intermediari  finanziari  iscritti
nell'elenco   speciale  di  cui  all'articolo  107  del  testo  unico
bancario,  a  fronte  di finanziamenti a imprenditori agricoli di cui
all'articolo  2135  del  codice  civile,  ivi  comprese  la locazione
finanziaria  e  la  partecipazione,  temporanea  e  di  minoranza, al
capitale delle imprese agricole medesime, assunte da banche, da altri
intermediari  finanziari o da fondi chiusi di investimento mobiliari.
La  garanzia  della  Sezione  speciale  del  Fondo  interbancario  di
garanzia  e' estesa, nella forma di controgaranzia, a quella prestata
dai confidi operanti nel settore agricolo, che hanno come consorziati
o  soci  almeno  il  50  per  cento  di imprenditori agricoli ed agli
intermediari   finanziari   iscritti   nell'elenco  generale  di  cui
all'articolo  106  del medesimo testo unico. Con decreto del Ministro
delle  politiche  agricole  e  forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia  e  delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
decreto,  sono  stabiliti i criteri e le modalita' per la concessione
delle  garanzie  della  Sezione  speciale  e  la  gestione  delle sue
risorse,   nonche'   le  eventuali  riserve  di  fondi  a  favore  di
determinati settori o tipologie di operazioni.
  61-ter.  In  via  transitoria, fino alla data di insediamento degli
organi  sociali  della  societa'  di  cui  al comma 25, continuano ad
applicarsi  le  disposizioni vigenti riguardanti il fondo di garanzia
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662. ))