Art. 17.
     (Ricostituzione delle Commissioni provinciali di vigilanza)

  Per la ricostituzione delle Commissioni provinciali di vigilanza si
applicano  le  disposizioni  contenute  nel  titolo terzo, cap. I del
regolamento  approvato  con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e
successive modifiche, oltre le seguenti:
    a)  i  membri  elettivi  effettivi  di  cui  all'art. 26, secondo
capoverso del regolamento predetto, sono portati da tre a cinque;
    b)  le  funzioni  ispettive  di  cui  all'art. 30, lettera b) del
regolamento  stesso  sono  svolte sull'ordinamento e il funzionamento
degli  enti  iscritti  onde  accertare  la  sussistenza dei requisiti
necessari  per  godere  delle  agevolazioni fiscali e di altra natura
previste dalle leggi e dai regolamenti.