Art. 18.
     (Istituzione della Commissione centrate per le cooperative)

  E'  istituita  presso  il  Ministero  del lavoro e della previdenza
sociale  la  Commissione  centrale  per  le cooperative composta come
segue:
    1)  il  direttore generale della cooperazione presso il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale od un funzionario del Ministero
stesso;
    2)  un rappresentante effettivo ed uno supplente per ciascuno dei
seguenti   Ministeri:  Interno,  Finanze,  Tesoro,  Lavori  pubblici,
Agricoltura   e   Foreste,   Industria   e   Commercio,   nonche'  un
rappresentante  del  Sottosegretariato  per  l'assistenza ai reduci e
partigiani e uno dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;
    3)  i  rappresentanti  del  movimento cooperativo designati dalle
associazioni  nazionali  di  rappresentanza,  assistenza e tutela del
movimento stesso riconosciute a norma dell'art. 5 in numero di cinque
per ciascuna associazione;
    4) un esperto nominato dal Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale  in  rappresentanza  delle  eventuali  associazioni  che  non
posseggono i requisiti necessari per ottenere il riconoscimento.
  In  caso  di  mancata designazione dei rappresentanti del movimento
cooperativo,  il  Ministro  per  il  lavoro  e  la previdenza sociale
provvede  alla  nomina  dei  rappresentanti  stessi  scegliendoli fra
persone che svolgono attivita' nel campo della cooperazione.
  I  membri  della Commissione sono nominati con decreto del Ministro
per  il  lavoro  e la previdenza sociale, durano in carica tre anni e
possono essere riconfermati.
  Presidente  della  Commissione  e'  il  Ministro per il lavoro e la
previdenza  sociale  che  puo'  delegare  il direttore generale della
cooperazione  presso  il  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza
sociale;  il vice presidente e' nominato dalla Commissione fra i suoi
componenti.
  La  segreteria  della  Commissione e' costituita fra funzionari del
Ministero  del lavoro e della previdenza sociale nominati con decreto
del Ministro.